Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare, secondo le norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 47 D.Lgs. 504/1995 — Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
- Articolo 47 L. 184/1983: Effetti dell'adozione in casi particolari e decesso dell'adottante
- Art. 47 Reg. (UE) 2024/1689 — Dichiarazione di conformità UE
- Art. 47 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 47 D.Lgs. 148/2015 — Entrata in vigore
- Art. 47 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento di destinazione