Testo dell'articoloVigente
Art. 48 L. 184/1983 – Responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni nell’adozione
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale
sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.
Stesso numero, altri codici
- Art. 48 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 48 D.Lgs. 159/2011 — Destinazione dei beni e delle somme
- Art. 48 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
- Art. 48 D.Lgs. 42/2004 — Autorizzazione per mostre ed esposizioni
- Art. 48 CAD — Posta elettronica certificata
- Art. 48 c.c.: Curatore dello scomparso
Commento
La responsabilità genitoriale e il regime patrimoniale nell'adozione in casi particolari. L'articolo 48 disciplina i due principali effetti giuridici dell'adozione in casi particolari sul piano personale e patrimoniale: la titolarità e l'esercizio della responsabilità genitoriale e la gestione dei beni propri dell'adottato durante la minore età.
Sotto il profilo personale, la norma chiarisce che se l'adottante è coniugato e l'adozione è pronunciata nei confronti di entrambi i coniugi — o se il minore viene adottato dal coniuge di uno dei genitori — la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i coniugi. Questa equiparazione è coerente con il principio generale di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, previsto dal codice civile. L'adottante è gravato degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione previsti dall'articolo 147 del codice civile, con la stessa intensità che caratterizza i genitori biologici.
Sul piano patrimoniale, la norma introduce una disciplina specifica per i beni propri dell'adottato: l'adottante ne ha l'amministrazione, ma — diversamente da quanto accade per i genitori biologici — non ne ha l'usufrutto legale. Può tuttavia impiegare le rendite di tali beni per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investire la parte eccedente in modo fruttifero. Il rinvio all'articolo 382 del codice civile rende applicabili le norme sull'amministrazione dei beni del minore da parte del tutore, completando il quadro normativo di riferimento per la gestione del patrimonio dell'adottato.
Casi pratici
Caso 1: Adottante che gestisce il patrimonio del minore adottato
Tizio adotta il figlio della moglie Mevia; il minore ha ricevuto in eredità dai nonni materni alcuni beni immobili. Ai sensi dell'articolo 48, Tizio — ora adottante — amministra i beni del minore ma non ne ha l'usufrutto legale. Quando le rendite da affitto degli immobili eccedono le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, Tizio è tenuto a investire l'eccedenza in modo fruttifero, nel rispetto dell'articolo 382 del codice civile.
Domande frequenti
Chi esercita la responsabilità genitoriale sull'adottato in un'adozione in casi particolari?
Se l'adozione è pronunciata nei confronti di due coniugi o se il minore è adottato dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità genitoriale e il suo esercizio spettano ad entrambi i coniugi.
L'adottante ha l'usufrutto legale sui beni propri dell'adottato?
No. A differenza dei genitori biologici, l'adottante non ha l'usufrutto legale sui beni dell'adottato. Ha però l'amministrazione di tali beni e può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione, con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero.
Quali sono gli obblighi dell'adottante nei confronti dell'adottato?
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile, con la stessa portata degli obblighi che gravano sui genitori biologici.
A quale normativa si rinvia per l'amministrazione dei beni dell'adottato?
L'articolo 48 rinvia all'articolo 382 del codice civile, relativo all'amministrazione dei beni del minore, rendendo applicabili le relative disposizioni anche in materia di adozione in casi particolari.
Vedi anche