- Il D.Lgs. 148/2015 abroga una serie di disposizioni normative preesistenti che disciplinavano le integrazioni salariali, dalla legislazione del dopoguerra fino alla legge n. 92/2012 (legge Fornero), segnando la rottura con il vecchio sistema.
- Le abrogazioni immediate riguardano norme fondamentali sulla CIGO, la CIGS e la mobilità, tra cui ampi articoli della legge n. 164/1975 e della legge n. 223/1991.
- Dal 1° gennaio 2016 vengono abrogate disposizioni aggiuntive, tra cui norme sul fondo residuale e il decreto ministeriale del 2014 sul fondo residuale.
- Dal 1° luglio 2016 è abrogato l'articolo 5 del D.L. n. 148/1993, in materia di integrazioni salariali in deroga.
- I rinvii legislativi alle disposizioni abrogate si intendono automaticamente riferiti alle corrispondenti norme del nuovo decreto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 46 D.Lgs. 148/2015 — Abrogazioni
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ad eccezione dell’articolo 3; c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77; d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; e) la legge 8 agosto 1972, n. 464; f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164; g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427; h) la legge 13 agosto 1980, n. 427; i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; l) l’articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n. 223; n) l’ articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; p) l’ articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l’ articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164; b) l’ articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427; c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141; d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell’ articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
3. A decorrere dal 1° luglio 2016 è abrogato l’ articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, oppure all’ articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 46 D.Lgs. 504/1995 — Alterazione di congegni, impronte e contrassegni
- Articolo 46 L. 184/1983: Assenso dei genitori e del coniuge nell'adozione in casi particolari
- Art. 46 Reg. (UE) 2024/1689 — Deroga alla procedura di valutazione della conformità
- Art. 46 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 46 D.Lgs. 159/2011 — Restituzione per equivalente
- Art. 46 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Commento
La funzione delle abrogazioni nel sistema normativo
L'articolo 46 del D.Lgs. 148/2015 chiude il cerchio della riforma degli ammortizzatori sociali, eliminando le disposizioni previgenti che avrebbero potuto creare sovrapposizioni o conflitti con il nuovo regime. Le abrogazioni non sono formali o di stile: cancellano decenni di legislazione stratificata sulla cassa integrazione, dall'immediato dopoguerra agli interventi della legge Fornero del 2012. La scelta del legislatore di abrogare esplicitamente ogni norma incompatibile — anziché affidarsi alla sola regola dell'abrogazione implicita per incompatibilità — garantisce certezza del diritto e riduce il contenzioso interpretativo.
Le abrogazioni immediate: dal 1945 al 2012
Il comma 1 abroga con efficacia immediata all'entrata in vigore del decreto un elenco lungo e variegato di disposizioni. Tra le più rilevanti: il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, che aveva introdotto la cassa integrazione guadagni nell'immediato dopoguerra; la legge 3 febbraio 1963, n. 77 sulla cassa integrazione nell'industria; gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 sulle integrazioni salariali; ampi articoli della legge 20 maggio 1975, n. 164 (la legge fondamentale sulla cassa integrazione guadagni ordinaria, rimasta in vigore per quarant'anni); gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (il decreto che aveva introdotto i contratti di solidarietà difensivi). Viene abrogata anche gran parte degli articoli 1, 2 e 12-14 della legge 23 luglio 1991, n. 223 — la legge cardine sulla mobilità e sui licenziamenti collettivi — e, soprattutto, una larga parte del fondamentale articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (la legge Fornero), che aveva riformato i fondi di solidarietà. Con queste abrogazioni, l'impianto normativo sulla CIG risulta completamente rinnovato.
Le abrogazioni differite al 1° gennaio 2016
Il comma 2 abroga dal 1° gennaio 2016 alcune disposizioni aggiuntive: l'articolo 8 della legge n. 164/1975 (sulle integrazioni salariali nell'edilizia), l'articolo 3 della legge n. 427/1975, il decreto ministeriale del 7 febbraio 2014 sul fondo residuale (abrogato perché sostituito dal nuovo FIS ex articolo 29), e i commi 20, 20-bis e 21 dell'articolo 3 della legge Fornero sul fondo residuale. Il differimento al 1° gennaio 2016 consentiva di portare a compimento l'avvio operativo del FIS prima di eliminare la sua disciplina transitoria precedente.
L'abrogazione differita al 1° luglio 2016
Il comma 3 prevede l'abrogazione dell'articolo 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 sulle integrazioni salariali in deroga a decorrere dal 1° luglio 2016. Questo ulteriore differimento era necessario per consentire la gestione a stralcio dei trattamenti in deroga già autorizzati, evitando che la norma di riferimento venisse cancellata mentre erano ancora in corso trattamenti attivi.
La clausola di chiusura e i rinvii impliciti
Il comma 4 abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il decreto, svolgendo la funzione di clausola generale di abrogazione implicita. Il comma 5 gestisce il problema dei rinvii: molte disposizioni di legge o regolamentari rinviano ad articoli ora abrogati (l'articolo unico della legge n. 427/1980 o l'articolo 3, commi 4-45, della legge Fornero). La norma stabilisce che tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del nuovo decreto, evitando il rischio che disposizioni vigenti perdano il loro punto di riferimento normativo per il semplice fatto che le norme richiamate sono state abrogate.
Casi pratici
Caso 1: Rinvio implicito in un contratto collettivo a norma abrogata
Un contratto collettivo aziendale stipulato nel 2013 rinviava alle procedure di cui all'articolo 3, commi da 22 a 45, della legge n. 92/2012 per la gestione dei fondi aziendali di solidarietà. Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, Tizio, responsabile relazioni industriali di Alfa S.p.A., si chiede se il contratto sia ancora valido. Il comma 5 dell'articolo 46 chiarisce che il rinvio si intende ora riferito alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 148/2015. Il contratto mantiene la propria validità e i riferimenti normativi vengono aggiornati automaticamente per legge.
Caso 2: Contestazione su un trattamento di CIGO basato sulla legge abrogata
Un'impresa riceve un verbale di accertamento dell'Ispettorato del lavoro relativo a un trattamento di CIGO fruito nel 2014 sulla base della legge n. 164/1975, poi abrogata. Caio, consulente del lavoro dell'impresa, verifica: la legge n. 164/1975 era vigente al momento del trattamento e lo era ancora al momento dell'avvio dell'accertamento (il decreto entra in vigore nel settembre 2015). L'abrogazione non opera retroattivamente sul trattamento già fruito: la legge n. 164/1975 rimane il quadro normativo di riferimento per valutare la legittimità di quel trattamento.
Caso 3: Gestione a stralcio di un trattamento in deroga dopo il 1° luglio 2016
Beta S.r.l. aveva ottenuto un trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 148/1993, con autorizzazione che scadeva al 31 agosto 2016. Il 1° luglio 2016, l'articolo 5 viene abrogato. Sempronio, direttore HR di Beta, verifica che l'autorizzazione già concessa rimane valida fino alla propria scadenza naturale: l'abrogazione della norma non interrompe i trattamenti già autorizzati in base ad essa. Dal 1° settembre 2016, Beta non può rinnovare il trattamento in deroga ex D.L. n. 148/1993, ma deve accedere agli strumenti del nuovo sistema.
Domande frequenti
Le norme abrogate dall'articolo 46 continuano ad applicarsi ai trattamenti già in corso al momento dell'abrogazione?
In linea generale, sì. L'articolo 44, comma 1 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti richiesti dopo l'entrata in vigore. Le norme abrogate continuano ad applicarsi ai trattamenti già autorizzati e in corso, che conservano il regime giuridico sotto cui sono stati concessi, nei termini del medesimo articolo 44.
La legge n. 223/1991 è stata completamente abrogata dall'articolo 46?
No, solo in parte. Il comma 1 abroga gli articoli 1, 2 e da 12 a 14 della legge n. 223/1991, relativi principalmente alle procedure di mobilità e alle integrazioni salariali straordinarie. Altre disposizioni fondamentali della medesima legge, tra cui quelle sui licenziamenti collettivi (articoli 4 e 5) e sulla mobilità residuale, sono rimaste in vigore e solo successivamente sono state ulteriormente modificate o abrogate da altri interventi normativi.
Un regolamento aziendale che richiamava il 'fondo residuale ex articolo 3, comma 20, legge Fornero' è ancora valido dopo l'abrogazione?
Sì. Il comma 5 dell'articolo 46 fa sì che i rinvii alle disposizioni abrogate si intendano automaticamente riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. 148/2015. Nel caso specifico, il rinvio al fondo residuale ex legge Fornero si intende ora riferito al FIS ex articolo 29 del decreto.
I contratti di solidarietà difensivi erano disciplinati da una norma abrogata?
Sì. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 726/1984 (che avevano introdotto i contratti di solidarietà difensivi per le imprese in CIGS) vengono abrogati dal comma 1. I contratti di solidarietà difensivi sono ora disciplinati dall'articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 148/2015, come causale di intervento della CIGS.
Vedi anche