Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando articolo precedente articolo successivo
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In sintesi
Il D.Lgs. 148/2015 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il decreto è munito del sigillo dello Stato e sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
L'obbligo di osservarlo e farlo osservare è imposto a chiunque spetti.
Il decreto è stato emanato il 14 settembre 2015 dal Presidente della Repubblica Mattarella, con la firma del Presidente del Consiglio Renzi e dei Ministri Poletti (lavoro) e Padoan (economia).
Indice dei contenuti
La formula di entrata in vigore e le sue implicazioni
L'articolo 47 del D.Lgs. 148/2015 è l'articolo finale del decreto: stabilisce la data di entrata in vigore e contiene la formula di promulgazione. Si tratta dell'unico articolo interamente formulatorio, senza contenuto precettivo autonomo rispetto alle disposizioni che precede. La scelta del legislatore di far entrare in vigore il decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - anziché adottare il termine dilatorio di quindici giorni previsto in via generale dall'articolo 73 della Costituzione - è coerente con l'urgenza della riforma e con la necessità di allineare l'entrata in vigore a un preciso punto di riferimento per il calcolo del quinquennio mobile degli ammortizzatori sociali.
Il decreto è stato pubblicato il 23 settembre 2015
Il D.Lgs. 148/2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, supplemento ordinario. Di conseguenza, l'entrata in vigore è fissata al 24 settembre 2015, data che costituisce il riferimento temporale fondamentale per tutte le disposizioni transitorie dell'articolo 44 e per il calcolo del quinquennio mobile di cui all'articolo 4.
La firma e gli organi sottoscrittori
Il decreto riporta le firme del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che lo ha emanato), del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi (che ne attesta il conforme adempimento della delega conferita dalla legge n. 183/2014), del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti (titolare della materia) e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan (in considerazione dei rilevanti effetti finanziari del decreto). La formula «Visto, il Guardasigilli: Orlando» attesta l'apposizione del sigillo dello Stato da parte del Ministro della giustizia, adempimento formale necessario per gli atti normativi dello Stato.
Rilevanza pratica della data del 24 settembre 2015
La data del 24 settembre 2015 ha un'importanza tecnica rilevante nella gestione degli ammortizzatori sociali. Come chiarito dall'articolo 44, comma 1, le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti richiesti a decorrere da tale data. I trattamenti di CIGO o CIGS richiesti prima del 24 settembre 2015 seguono la vecchia normativa per quanto riguarda le regole procedurali di concessione, ma i periodi successivi a tale data concorrono al computo del nuovo quinquennio mobile. I consulenti del lavoro e le imprese devono quindi avere chiaro questo confine temporale ogni volta che si pone una questione di durata massima complessiva degli ammortizzatori in una situazione aziendale che si estende nel tempo.
Casi pratici
Caso 1: La data del 24 settembre 2015 come riferimento per il quinquennio mobile
Alfa S.p.A. sta valutando nel 2019 quanta CIGS residua le rimanga disponibile nel quinquennio mobile. Tizio, consulente del lavoro, ricostruisce la storia degli ammortizzatori: Alfa ha fruito di CIGO da giugno 2015 a febbraio 2016. Solo il periodo dal 24 settembre 2015 al 28 febbraio 2016 (circa 5 mesi) si computa nel quinquennio mobile del nuovo regime. Dal 24 settembre 2019, il quinquennio ha riassorbito quei 5 mesi. Tizio calcola la capienza residua aggiungendo eventuali altri periodi di CIG fruiti tra il 24 settembre 2015 e la data della consulenza.
Caso 2: Verifica del regime applicabile a una domanda presentata il 23 settembre 2015
Beta S.r.l. presenta una domanda di CIGO in data 23 settembre 2015, il giorno prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015. Caio, responsabile amministrativo, si chiede quale normativa si applichi. La risposta è netta: la domanda è soggetta alla vecchia normativa (legge n. 164/1975 e relative circolari INPS), perché presentata prima del 24 settembre 2015. Il decreto non può applicarsi retroattivamente a una domanda già presentata. La CIGO viene concessa secondo i vecchi criteri procedurali; il periodo autorizzato che cade dopo il 24 settembre contribuisce invece al nuovo quinquennio mobile.
Caso 3: Il sigillo dello Stato e la forza giuridica del decreto
Un avvocato della difesa in un procedimento amministrativo contesta la legittimità del D.Lgs. 148/2015, sostenendo che mancherebbe il visto del Guardasigilli. Sempronio, legale dell'INPS, produce in giudizio la copia autentica del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221/2015, che reca la formula «Visto, il Guardasigilli: Orlando» con il sigillo dello Stato. La contestazione viene rigettata: tutti i requisiti formali della promulgazione (firma del Presidente della Repubblica, controfirma del Presidente del Consiglio e dei Ministri competenti, visto del Guardasigilli) risultano presenti nel testo pubblicato.
Domande frequenti
Qual è esattamente la data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015?
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 e, ai sensi dell'articolo 47, è entrato in vigore il giorno successivo: il 24 settembre 2015. Questa data è il riferimento temporale fondamentale per l'applicazione di tutte le disposizioni del decreto.
Perché il decreto è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione e non dopo 15 giorni?
L'articolo 73 della Costituzione prevede in via generale che le leggi entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo che la legge stessa disponga diversamente. L'articolo 47 dispone diversamente, optando per l'entrata in vigore immediata il giorno successivo alla pubblicazione. Questa scelta è motivata dall'urgenza della riforma e dalla necessità di avere un riferimento temporale preciso per il calcolo del quinquennio mobile.
La delega al Governo che ha consentito l'emanazione del decreto era la legge n. 183/2014?
Sì. Il D.Lgs. 148/2015 è stato emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (il cosiddetto Jobs Act), che delegava il Governo a riformare tra l'altro gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega era condizione di legittimità costituzionale del decreto.
Qual è la differenza tra 'sigillo dello Stato' e 'firma del Guardasigilli' nella formula finale del decreto?
Il sigillo dello Stato è il timbro fisico-simbolico dello Stato italiano che viene apposto sui provvedimenti normativi più importanti. Il Guardasigilli - termine storico per il Ministro della giustizia - è il custode del sigillo e ne certifica l'apposizione con il proprio visto. Entrambi gli elementi sono requisiti formali della promulgazione degli atti normativi statali.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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La formula di entrata in vigore e le sue implicazioni
L'articolo 47 del D.Lgs. 148/2015 è l'articolo finale del decreto: stabilisce la data di entrata in vigore e contiene la formula di promulgazione. Si tratta dell'unico articolo interamente formulatorio, senza contenuto precettivo autonomo rispetto alle disposizioni che precede. La scelta del legislatore di far entrare in vigore il decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - anziché adottare il termine dilatorio di quindici giorni previsto in via generale dall'articolo 73 della Costituzione - è coerente con l'urgenza della riforma e con la necessità di allineare l'entrata in vigore a un preciso punto di riferimento per il calcolo del quinquennio mobile degli ammortizzatori sociali.
Il decreto è stato pubblicato il 23 settembre 2015
Il D.Lgs. 148/2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, supplemento ordinario. Di conseguenza, l'entrata in vigore è fissata al 24 settembre 2015, data che costituisce il riferimento temporale fondamentale per tutte le disposizioni transitorie dell'articolo 44 e per il calcolo del quinquennio mobile di cui all'articolo 4.
La firma e gli organi sottoscrittori
Il decreto riporta le firme del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che lo ha emanato), del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi (che ne attesta il conforme adempimento della delega conferita dalla legge n. 183/2014), del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti (titolare della materia) e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan (in considerazione dei rilevanti effetti finanziari del decreto). La formula «Visto, il Guardasigilli: Orlando» attesta l'apposizione del sigillo dello Stato da parte del Ministro della giustizia, adempimento formale necessario per gli atti normativi dello Stato.
Rilevanza pratica della data del 24 settembre 2015
La data del 24 settembre 2015 ha un'importanza tecnica rilevante nella gestione degli ammortizzatori sociali. Come chiarito dall'articolo 44, comma 1, le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti richiesti a decorrere da tale data. I trattamenti di CIGO o CIGS richiesti prima del 24 settembre 2015 seguono la vecchia normativa per quanto riguarda le regole procedurali di concessione, ma i periodi successivi a tale data concorrono al computo del nuovo quinquennio mobile. I consulenti del lavoro e le imprese devono quindi avere chiaro questo confine temporale ogni volta che si pone una questione di durata massima complessiva degli ammortizzatori in una situazione aziendale che si estende nel tempo.
Casi pratici
Caso 1: La data del 24 settembre 2015 come riferimento per il quinquennio mobile
Alfa S.p.A. sta valutando nel 2019 quanta CIGS residua le rimanga disponibile nel quinquennio mobile. Tizio, consulente del lavoro, ricostruisce la storia degli ammortizzatori: Alfa ha fruito di CIGO da giugno 2015 a febbraio 2016. Solo il periodo dal 24 settembre 2015 al 28 febbraio 2016 (circa 5 mesi) si computa nel quinquennio mobile del nuovo regime. Dal 24 settembre 2019, il quinquennio ha riassorbito quei 5 mesi. Tizio calcola la capienza residua aggiungendo eventuali altri periodi di CIG fruiti tra il 24 settembre 2015 e la data della consulenza.
Caso 2: Verifica del regime applicabile a una domanda presentata il 23 settembre 2015
Beta S.r.l. presenta una domanda di CIGO in data 23 settembre 2015, il giorno prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015. Caio, responsabile amministrativo, si chiede quale normativa si applichi. La risposta è netta: la domanda è soggetta alla vecchia normativa (legge n. 164/1975 e relative circolari INPS), perché presentata prima del 24 settembre 2015. Il decreto non può applicarsi retroattivamente a una domanda già presentata. La CIGO viene concessa secondo i vecchi criteri procedurali; il periodo autorizzato che cade dopo il 24 settembre contribuisce invece al nuovo quinquennio mobile.
Caso 3: Il sigillo dello Stato e la forza giuridica del decreto
Un avvocato della difesa in un procedimento amministrativo contesta la legittimità del D.Lgs. 148/2015, sostenendo che mancherebbe il visto del Guardasigilli. Sempronio, legale dell'INPS, produce in giudizio la copia autentica del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221/2015, che reca la formula «Visto, il Guardasigilli: Orlando» con il sigillo dello Stato. La contestazione viene rigettata: tutti i requisiti formali della promulgazione (firma del Presidente della Repubblica, controfirma del Presidente del Consiglio e dei Ministri competenti, visto del Guardasigilli) risultano presenti nel testo pubblicato.
Domande frequenti
Qual è esattamente la data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015?
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 e, ai sensi dell'articolo 47, è entrato in vigore il giorno successivo: il 24 settembre 2015. Questa data è il riferimento temporale fondamentale per l'applicazione di tutte le disposizioni del decreto.
Perché il decreto è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione e non dopo 15 giorni?
L'articolo 73 della Costituzione prevede in via generale che le leggi entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo che la legge stessa disponga diversamente. L'articolo 47 dispone diversamente, optando per l'entrata in vigore immediata il giorno successivo alla pubblicazione. Questa scelta è motivata dall'urgenza della riforma e dalla necessità di avere un riferimento temporale preciso per il calcolo del quinquennio mobile.
La delega al Governo che ha consentito l'emanazione del decreto era la legge n. 183/2014?
Sì. Il D.Lgs. 148/2015 è stato emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (il cosiddetto Jobs Act), che delegava il Governo a riformare tra l'altro gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega era condizione di legittimità costituzionale del decreto.
Qual è la differenza tra 'sigillo dello Stato' e 'firma del Guardasigilli' nella formula finale del decreto?
Il sigillo dello Stato è il timbro fisico-simbolico dello Stato italiano che viene apposto sui provvedimenti normativi più importanti. Il Guardasigilli - termine storico per il Ministro della giustizia - è il custode del sigillo e ne certifica l'apposizione con il proprio visto. Entrambi gli elementi sono requisiti formali della promulgazione degli atti normativi statali.