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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, il Comitato scientifico per il monitoraggio del mercato del lavoro e l'ISFOL hanno accesso diretto ai dati elementari di INPS, INAIL, ISTAT e Agenzia delle entrate per analizzare e valutare le riforme del Jobs Act.
  • L'accesso è consentito anche attraverso procedure di accesso remoto, ai fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro.
  • Le modalità di accesso sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
  • L'attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse già disponibili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 45 D.Lgs. 148/2015 — Accesso ai dati elementari

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni, e il Comitato scientifico per l’indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell’ articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all’ articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’ISFOL hanno accesso diretto, anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari detenuti dall’ISTAT, dall’INPS, dall’INAIL, dall’Agenzia delle entrate, nonché da altri enti e amministrazioni determinati dal decreto di cui al comma 2.

2. Le modalità di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

Commento

La finalità di valutazione delle politiche pubbliche

L'articolo 45 del D.Lgs. 148/2015 introduce una norma di sistema: non disciplina un istituto sostanziale (la cassa integrazione, i fondi bilaterali) ma crea l'infrastruttura informativa necessaria per valutare l'efficacia degli strumenti introdotti dal Jobs Act. La logica è quella della «evidence-based policy»: le riforme del mercato del lavoro devono poter essere analizzate con dati reali e disaggregati, non solo con statistiche aggregate, per capire se producono gli effetti attesi.

I soggetti abilitati all'accesso

Il comma 1 individua tre categorie di soggetti abilitati. Il primo è il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del 21 maggio 2013: si tratta di un organo tecnico che supporta il Presidente del Consiglio e i Ministri nell'elaborazione delle politiche economiche. Il secondo è il Comitato scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92/2012 (la legge Fornero): un organo scientifico con il compito di monitorare gli effetti della riforma Fornero e, per estensione, delle successive riforme Jobs Act. Il terzo è l'ISFOL (oggi denominato INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche), istituto di ricerca che svolge funzioni di analisi e valutazione delle politiche attive del lavoro.

I dati accessibili e le banche dati coinvolte

L'accesso riguarda i «dati elementari», ossia i dati disaggregati a livello individuale (anonimizzati o pseudonimizzati in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali) detenuti da ISTAT, INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e da altri enti determinati dal decreto del Presidente del Consiglio. L'elenco è ampio e non casuale: INPS gestisce i dati sugli ammortizzatori sociali, le contribuzioni, le pensioni; INAIL quelli sugli infortuni e le malattie professionali; ISTAT le rilevazioni sulle forze di lavoro; l'Agenzia delle entrate i dati fiscali e reddituali. La combinazione di queste fonti consente analisi longitudinali sui percorsi lavorativi e sugli effetti delle politiche di sostegno al reddito.

Le modalità di accesso e il decreto attuativo

Il comma 2 demanda le modalità concrete di accesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L'accesso può avvenire anche in forma remota, modalità che consente ai ricercatori di lavorare sui dati senza necessità di accedere fisicamente alle sedi degli enti erogatori. Il rispetto della normativa privacy è un vincolo costitutivo: i dati elementari, pur essendo strumento essenziale di analisi, contengono informazioni sensibili che devono essere gestite con le tutele previste dalla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali.

Il principio di invarianza finanziaria

Il comma 3 ribadisce il principio, ricorrente nelle norme tecniche del periodo, dell'invarianza finanziaria: l'attuazione dell'articolo avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli enti coinvolti (INPS, INAIL, ISTAT, Agenzia delle entrate) devono garantire l'accesso ai dati nell'ambito delle proprie ordinarie dotazioni organizzative e tecnologiche.

Casi pratici

Caso 1: Analisi longitudinale degli effetti della CIGS sull'occupazione

Il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica accede ai dati elementari dell'INPS sulle imprese che hanno fruito della CIGS nel periodo 2016-2020 e ai dati ISTAT sulle forze di lavoro dello stesso periodo. Attraverso procedure di accesso remoto, il team di ricercatori incrocia le informazioni per verificare se i lavoratori interessati dalla CIGS siano rimasti in azienda, siano stati licenziati o siano usciti volontariamente nei 24 mesi successivi alla chiusura del trattamento. L'analisi viene presentata al Consiglio dei Ministri come base per eventuali interventi normativi di aggiustamento.

Caso 2: Monitoraggio degli effetti della NASpI per i lavoratori stagionali

L'INAPP (ex ISFOL), esercitando l'accesso ai dati elementari dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, costruisce un panel di lavoratori stagionali del turismo per il periodo 2015-2019. Caio, ricercatore dell'INAPP, collega i dati INPS sulle prestazioni di NASpI con quelli dell'Agenzia delle entrate sui redditi dichiarati per verificare se la riforma della NASpI abbia ridotto il lavoro sommerso nel settore. I risultati vengono pubblicati in un rapporto di ricerca e contribuiscono alle deliberazioni del Comitato scientifico per il monitoraggio del mercato del lavoro.

Caso 3: Accesso remoto ai dati INAIL per l'analisi degli infortuni in CIGS

Il Comitato scientifico per il monitoraggio del mercato del lavoro utilizza l'accesso remoto ai dati elementari dell'INAIL per verificare se nei periodi di riduzione oraria da CIGS si registri una variazione significativa degli infortuni sul lavoro. Sempronio, esperto di sicurezza sul lavoro nel comitato, ipotizza che la riduzione dei ritmi produttivi possa ridurre gli infortuni ma che il ritorno alla piena attività dopo periodi di inattività possa invece aumentarli. L'analisi dei microdati INAIL, incrociata con quelli INPS sui periodi di integrazione salariale, conferma parzialmente l'ipotesi e orienta le raccomandazioni del comitato verso programmi di re-training per il rientro al lavoro.

Domande frequenti

L'accesso ai dati elementari dell'INPS è consentito anche a soggetti privati o solo a enti pubblici?

L'articolo 45 abilita esclusivamente soggetti istituzionali pubblici: il Nucleo tecnico della Presidenza del Consiglio, il Comitato scientifico e l'ISFOL (ora INAPP). Non estende l'accesso a soggetti privati, università o centri di ricerca autonomi, sebbene accordi specifici tra enti pubblici e università possano in alcuni casi mediare l'accesso per finalità di ricerca.

I dati elementari accessibili includono dati personali identificativi?

L'accesso deve avvenire nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. In pratica, i dati vengono anonimizzati o pseudonimizzati prima dell'accesso, oppure vengono resi disponibili in ambienti sicuri di elaborazione remota che impediscono l'identificazione dei singoli lavoratori o imprese. La finalità è l'analisi statistica e la valutazione delle politiche, non l'accesso nominativo.

Il decreto del Presidente del Consiglio previsto dal comma 2 è stato effettivamente adottato?

Il termine di 30 giorni previsto dalla norma per l'adozione del decreto era ordinatorio. L'attuazione concreta dell'accesso ai dati ha richiesto un processo di coordinamento tra gli enti coinvolti più lungo di quello previsto. Le modalità operative di accesso ai dati elementari del sistema statistico nazionale sono state progressivamente definite nell'ambito delle normative generali sul dato pubblico e sulla statistica ufficiale.

Quali sono le principali differenze tra i tre soggetti abilitati all'accesso?

Il Nucleo tecnico della Presidenza del Consiglio ha finalità di supporto alla programmazione delle politiche economiche del Governo. Il Comitato scientifico è focalizzato specificamente sul monitoraggio delle riforme del mercato del lavoro. L'INAPP (ex ISFOL) è l'istituto di ricerca specializzato nelle politiche attive del lavoro, con funzioni sia di analisi sia di indirizzo metodologico. I tre soggetti possono accedere alle stesse banche dati ma per finalità parzialmente diverse.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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