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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le disposizioni del decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore, salvo diverse indicazioni.
  • I trattamenti autorizzati prima del decreto concorrono al quinquennio mobile solo per la parte del periodo autorizzato successiva all'entrata in vigore.
  • Per il 2015-2016, regioni e province autonome possono gestire in deroga una quota delle risorse loro attribuite per trattamenti di integrazione salariale e di mobilità.
  • L'articolo interviene su numerose disposizioni normative previgenti relative a crisi industriali complesse, call center, misure antimafia e altri settori specifici con proroghe e deroghe temporanee.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 44 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni finali e transitorie

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.

2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

3. La disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, non si applica nei primi 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 2, si applicano ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205.

6. Per l’anno 2015 le regioni e province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’ articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015. 6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’ articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’ articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data. Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome. 6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di euro 5.286.187 per l’anno 2015 e di euro 5.510.658 per l’anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all’ultimo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a euro 5.286.187 per l’anno 2015 e a euro 5.510.658 per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 è soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, viene disciplinata la concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l’anno 2015 e di euro 5.510.658 per l’anno 2016 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente comma, di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralità nell’ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione.

9. All’ articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,», sono aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell’ articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».

10. All’ articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione dell’ articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».

11. Con effetto per l’anno 2015, all’ articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, siano sottoposte a sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all’ articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine l’amministratore dei beni nominato ai sensi dell’articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell’ articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.». Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma 5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente comma, è altresì destinato per l’anno 2015, in via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. 11-bis. In deroga all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016 e di 117 milioni di euro per l’anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell’ articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l’impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. All’onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l’anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall’ articolo 43, comma 5, e dall’ articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l’anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l’anno 2016 e 117 milioni di euro per l’anno 2017. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. 11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 e di 150 milioni di euro per l’anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2022, N. 198. 11-quinquies. Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 10 che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-sexies. Per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al presente decreto rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga agli articoli 4, 29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l’anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 11-septies. Al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, limitatamente all’anno 2022, qualora all’esito dell’attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l’INPS, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l’importo complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.

Commento

Il perimetro applicativo delle nuove disposizioni

L'articolo 44 del D.Lgs. 148/2015 svolge la funzione tipica delle disposizioni finali e transitorie: fissa il momento a partire dal quale il nuovo regime si applica, regola la coesistenza con i trattamenti preesistenti e introduce una serie di interventi normativi di raccordo su disposizioni collaterali. Il comma 1 stabilisce la regola generale di irretroattività temperata: il nuovo decreto si applica ai trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore, salvo che singole disposizioni dispongano diversamente. Questo principio tutela le aspettative legittime delle imprese che avevano già avviato procedure di CIGO o CIGS sotto il vecchio regime.

Il computo nel quinquennio mobile per trattamenti preesistenti

Il comma 2 traduce il principio generale in una regola operativa: ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore si computano solo per la parte del periodo autorizzato successiva a tale data. Se un trattamento di CIGO era stato concesso da giugno 2015 (tre mesi prima dell'entrata in vigore) e si protraeva fino a dicembre 2015, solo il periodo da settembre a dicembre 2015 contribuisce al contatore del quinquennio mobile. Questo approccio evita una doppia penalizzazione retroattiva e assicura una transizione graduale.

La sospensione biennale dell'articolo 22, comma 4

Il comma 3 prevede che la disposizione dell'articolo 22, comma 4 — relativa ai divieti di assunzione e distacco per le imprese in CIGS — non si applichi nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto. Questa sospensione era giustificata dalla necessità di dare tempo alle imprese di adattarsi al nuovo regime, evitando che la nuova normativa producesse effetti restrittivi immediati su situazioni in corso.

Le deroghe per le integrazioni regionali 2015 e 2016

I commi 6 e 6-bis disciplinano la gestione, in regime transitorio, delle risorse assegnate a regioni e province autonome per trattamenti di integrazione salariale in deroga. Per il 2015, le regioni possono gestire in deroga ai criteri ministeriali fino al 5% delle risorse attribuite, con eventuale superamento a condizione di integrale copertura a carico delle finanze regionali. Per il 2016, il limite viene elevato al 50%, con possibilità alternativa di destinarle a politiche attive del lavoro. Il comma 6-ter introduce regole specifiche per il pagamento diretto in deroga. Questi commi riflettono la progressiva transizione dal sistema di finanziamento statale delle integrazioni in deroga verso un sistema standardizzato e autofinanziato.

Le disposizioni settoriali e di raccordo

I commi da 7 a 11-septies contengono un insieme eterogeneo di interventi normativi su situazioni specifiche: il finanziamento di misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 7), le modifiche all'articolo 37 della legge n. 88/1989 sulla gestione INPS per far rientrare il decreto nel perimetro della gestione previdenziale (commi 9 e 10), le modifiche alla legge n. 223/1991 per i lavoratori di imprese sottoposte a sequestro o confisca antimafia (comma 11), le proroghe straordinarie di CIGS per crisi industriali complesse nelle regioni (comma 11-bis), le deroghe ai limiti di durata per il biennio 2022-2023 per datori in difficoltà (commi 11-ter, 11-quinquies, 11-sexies) e i meccanismi di rimodulazione delle risorse (comma 11-septies). Questi ultimi commi, aggiunti da successivi interventi normativi, testimoniano la vitalità dell'impianto transitorio come sede naturale degli aggiustamenti di sistema.

Casi pratici

Caso 1: Computo del periodo preesistente nel quinquennio mobile

Alfa S.p.A. aveva ottenuto una CIGO da luglio 2015. Il D.Lgs. 148/2015 entra in vigore il 24 settembre 2015. Tizio, responsabile HR, calcola: i tre mesi da luglio a settembre 2015 non si computano nel quinquennio mobile del nuovo regime; si computa solo il periodo da ottobre 2015 in poi. Quando Alfa presenta nuove domande negli anni successivi, il quinquennio mobile risulta meno saturo di quanto sarebbe se si computasse l'intero periodo dall'inizio. La regola transitoria del comma 2 produce un vantaggio concreto per le imprese che avevano già utilizzato gli strumenti prima della riforma.

Caso 2: Integrazione in deroga regionale nel 2016

La Regione Marche dispone per il 2016 di 10 milioni di euro assegnati per trattamenti di integrazione salariale. Grazie al comma 6-bis, la regione può gestire fino al 50% (5 milioni di euro) in deroga ai criteri ministeriali del decreto n. 83473/2014. Caio, funzionario regionale, propone di destinare i 5 milioni alla copertura di richieste di integrazioni salariali di settori artigianali non coperti dalla CIGO. I restanti 5 milioni vengono destinati a politiche attive del lavoro (formazione e ricollocazione), esercitando la facoltà alternativa prevista dalla norma.

Caso 3: CIGS straordinaria per crisi industriale complessa nel 2022

Gamma S.p.A., impresa di 300 dipendenti operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ha esaurito i propri limiti di CIGS. Il comma 11-ter dell'articolo 44 consente ai datori di lavoro ex articolo 20 in queste condizioni di ottenere in deroga un ulteriore trattamento CIGS fino a 52 settimane, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Sempronio, direttore delle relazioni industriali, presenta la domanda con la documentazione della crisi industriale complessa. L'INPS monitora il limite di spesa. Gamma ottiene 30 settimane di CIGS aggiuntiva, permettendo di proseguire il piano di ristrutturazione senza licenziamenti immediati.

Domande frequenti

Un'impresa che aveva già avviato una CIGO nel 2014 deve ricalcolare la propria posizione con il nuovo decreto?

No, non deve ricalcolare retroattivamente. I trattamenti autorizzati prima dell'entrata in vigore del decreto mantengono il loro regime originario. Solo la parte del periodo autorizzato che cade dopo il 24 settembre 2015 si computa ai fini della nuova durata massima nel quinquennio mobile.

Le regioni possono ancora concedere trattamenti di integrazione salariale in deroga ai criteri nazionali?

Le deroghe previste dai commi 6 e 6-bis erano limitate agli anni 2015 e 2016. Il sistema delle integrazioni in deroga regionale è stato progressivamente eliminato con la riforma del 2015 e i successivi interventi normativi. Residuano spazi di flessibilità solo per situazioni eccezionali specificamente previste da disposizioni successive.

Le disposizioni speciali per i lavoratori di imprese soggette a misure antimafia sono ancora operative?

Il comma 11 modifica l'articolo 3, comma 5-bis della legge n. 223/1991, estendendo il beneficio della mobilità (ora sostituita dalla NASpI) ai lavoratori di imprese soggette a sequestro, confisca o informazione antimafia interdittiva con adozione delle misure del decreto n. 90/2014. Questa modifica è strutturale e non transitoria; resta applicabile nelle situazioni previste dalla norma.

Cosa sono le deroghe ai limiti di durata introdotte dai commi 11-ter e seguenti per il 2022?

Sono misure eccezionali e temporanee introdotte per fronteggiare le difficoltà economiche del 2022 (in parte collegate alle conseguenze della crisi energetica e post-pandemia). Consentono ai datori che hanno esaurito i propri limiti di CIGS o CIGO di accedere a trattamenti aggiuntivi, nel rispetto di tetti di spesa sorvegliati dall'INPS. Queste misure erano limitate all'anno 2022 e si sono esaurite con la scadenza del periodo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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