- Chiunque contraffà, altera, rimuove o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni e contrassegni fiscali al fine di sottrarre prodotto all'accertamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- La stessa pena si applica a chi fa uso di congegni contraffatti o di contrassegni senza autorizzazione.
- La detenzione non autorizzata di sigilli o bolli identici a quelli dell'Amministrazione finanziaria è punita con la reclusione fino a sei mesi (fino a un anno se il fatto è commesso da un fabbricante).
- Il fabbricante che non concorre nel reato ma ne ha agevolato la commissione per omessa custodia dei congegni è soggetto a sanzione amministrativa da 258 a 1.549 euro.
- Quando dal fatto consegue un'evasione di imposta, rimangono applicabili anche le sanzioni tributarie degli artt. 40 e 43 TUA, in aggiunta alle sanzioni penali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 46 D.Lgs. 504/1995 — Alterazione di congegni, impronte e contrassegni
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all’accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall’amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall’amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.
2. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall’amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.
3. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un’evasione di imposta, resta salva l’applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 46 L. 184/1983: Assenso dei genitori e del coniuge nell'adozione in casi particolari
- Art. 46 Reg. (UE) 2024/1689 — Deroga alla procedura di valutazione della conformità
- Art. 46 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 46 D.Lgs. 148/2015 — Abrogazioni
- Art. 46 D.Lgs. 159/2011 — Restituzione per equivalente
- Art. 46 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Commento
La tutela penale dell'integrità dei congegni di misurazione fiscale
L'art. 46 del D.Lgs. 504/1995 presidia uno degli aspetti più delicati del sistema di accertamento delle accise: la integrità fisica degli strumenti di misurazione e dei contrassegni fiscali applicati dall'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza sui prodotti soggetti ad accisa e sugli impianti produttivi. La manomissione di questi dispositivi — misuratori di portata dei serbatoi, sigilli apposti su valvole e condotte, bolli su contatori, punzoni di verificazione, contrassegni fiscali su bottiglie e pacchetti di sigarette — costituisce il presupposto tecnico per la più grave frode in materia di accise: la sottrazione clandestina di prodotto al conteggio fiscale. La norma è quindi strettamente collegata all'art. 18 TUA (poteri e controlli), che attribuisce all'Amministrazione la facoltà di applicare bolli e suggelli, e all'art. 44 TUA (contrabbando), che sanziona la sottrazione al pagamento dell'accisa.
La fattispecie penale principale (comma 1)
Il comma 1 descrive la fattispecie penale più grave: è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento, compie una delle seguenti condotte:
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico: la condotta deve essere posta in essere «al fine di sottrarre prodotto all'accertamento». Non è sufficiente la generica volontà di compiere la manomissione; occorre che il soggetto agisca con la consapevolezza e l'intenzione di impedire o falsare l'accertamento fiscale. Questo requisito distingue la fattispecie dell'art. 46 da ipotesi di mera negligenza o di danni accidentali ai dispositivi, che non integrano il reato.
La detenzione non autorizzata di congegni (comma 2)
Il comma 2 introduce una fattispecie autonoma, meno grave: è punito con la reclusione da uno a sei mesi chiunque detenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'Amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti. La ratio è preventiva: la mera disponibilità di questi strumenti costituisce un pericolo potenziale per l'integrità del sistema di controllo, indipendentemente dal fatto che il soggetto li abbia già utilizzati o li intenda utilizzare. È un reato di pericolo astratto, che si consuma con la sola detenzione non autorizzata. Il comma 2 prevede una circostanza aggravante: la pena sale alla reclusione da un mese a un anno se il fatto è commesso da un fabbricante, cioè da un soggetto che produce o assembla tali dispositivi. La ratio dell'aggravante è evidente: il fabbricante è nella posizione privilegiata di poter produrre i congegni in serie, con potenziale di danno ben maggiore rispetto al singolo detentore occasionale.
La responsabilità amministrativa del fabbricante per omessa custodia (comma 3)
Il comma 3 introduce una forma di responsabilità amministrativa residuale per il fabbricante che non ha concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ma ne ha agevolato la commissione «omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni». In sostanza, se un terzo si impossessa dei dispositivi dal magazzino del fabbricante a causa di inadeguate misure di sicurezza, il fabbricante stesso risponde amministrativamente, pur non avendo partecipato al reato. La sanzione è il pagamento di una somma da 258 a 1.549 euro. Questo meccanismo di responsabilità, pur modesto nell'entità della sanzione, incentiva i produttori di strumenti di misurazione fiscale e di contrassegni ad adottare sistemi di sicurezza adeguati per la custodia dei propri prodotti.
Concorso con le sanzioni tributarie (comma 4)
Il comma 4 chiarisce che, nei casi dei commi 1 e 2, qualora dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, rimane «salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli artt. 40 e 43» TUA. Questo significa che il concorrere di un'evasione materiale non assorbe la sanzione penale in quella tributaria: le due si cumulano. L'art. 40 TUA prevede sanzioni amministrative per le irregolarità nella circolazione e nel controllo dei prodotti; l'art. 43 prevede sanzioni per le infrazioni alle disposizioni sul regime dei depositi fiscali. Il cumulo sanzionatorio è pienamente compatibile con il principio del ne bis in idem nella sua accezione interna, non trattandosi di due procedimenti penali ma di un procedimento penale e di uno amministrativo-tributario paralleli.
Profili pratici e casistica ADM/GdF
Nella prassi operativa dell'ADM e della Guardia di finanza, i casi più frequenti di applicazione dell'art. 46 riguardano: la rimozione dei sigilli apposti su valvole di serbatoi di carburante o di alcole durante le verifiche periodiche; la manomissione dei misuratori di portata installati sulle condotte di uscita dalle distillerie; l'alterazione dei contatori di energia elettrica in presenza di usi agevolati; e la detenzione di punzoni o bolli non autorizzati da parte di operatori del settore tabacchi. In tutti questi casi, l'art. 46 opera come norma di chiusura del sistema repressivo delle accise, intervenendo nella fase «a monte» della frode — prima ancora che il prodotto sfugga al conteggio — per proteggere l'integrità degli strumenti su cui l'intero sistema di accertamento si fonda.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
È necessario che si verifichi effettivamente un'evasione per integrare il reato dell'art. 46, comma 1?
No. Il reato si consuma con la condotta (contraffazione, alterazione, rimozione ecc.) posta in essere al fine di sottrarre prodotto all'accertamento, indipendentemente dal fatto che l'evasione si sia poi effettivamente realizzata. Il dolo specifico ('al fine di sottrarre') è l'elemento costitutivo, non il risultato. Se dall'azione è però conseguita anche un'evasione di imposta, si aggiungono le sanzioni tributarie degli artt. 40 e 43 TUA.
Un danno accidentale a un sigillo ADM configura il reato dell'art. 46?
No. L'art. 46, comma 1, richiede il dolo specifico: la condotta deve essere posta in essere 'al fine di sottrarre prodotto all'accertamento'. Un danno accidentale, causato per esempio da un'operazione di manutenzione ordinaria degli impianti, non integra il dolo specifico richiesto dalla norma. Il titolare dell'impianto ha però l'obbligo di segnalare immediatamente il danno all'ufficio ADM competente per far riapporre il sigillo.
Quali sono le sanzioni per chi detiene sigilli ADM non autorizzati senza averli usati?
Ai sensi del comma 2, la detenzione non autorizzata di congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli ADM o GdF, anche se contraffatti, è punita con la reclusione da uno a sei mesi. Se il detentore è un fabbricante di tali dispositivi, la pena è della reclusione da un mese a un anno. Non è richiesto che il soggetto abbia usato o intenda usare i dispositivi: è sufficiente la mera detenzione.
Il fabbricante di misuratori risponde se qualcuno ruba i propri prodotti e li usa per frodare l'Erario?
Non risponde penalmente per il furto e per l'uso fraudolento, a meno che non vi abbia concorso. Risponde però amministrativamente ai sensi del comma 3 se il furto è stato agevolato dalla sua omessa adozione di opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni. La sanzione è amministrativa (da 258 a 1.549 euro).
Le sanzioni penali dell'art. 46 si applicano cumulativamente alle sanzioni tributarie in caso di evasione?
Sì. Il comma 4 prevede espressamente che, qualora dal fatto consegua un'evasione di imposta, rimane 'salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli artt. 40 e 43' TUA. Le sanzioni penali e quelle tributarie si cumulano senza che l'una assorba l'altra, in piena conformità con il sistema italiano che distingue l'illecito penale da quello amministrativo-tributario.
Vedi anche