- Prevede la confisca obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per i delitti del Capo penale, dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi utilizzati per le violazioni degli artt. 40, 40-bis, 41 e 43, secondo le disposizioni legislative doganali.
- Introduce la confisca obbligatoria dei beni costituenti prodotto, profitto o prezzo del reato, con estensione alla confisca per equivalente quando non sia possibile procedere alla confisca diretta.
- Esclude la confisca per la parte che il condannato si impegna a versare all'erario, salvo inadempimento, in tal caso disponendola previa diffida.
- Applica la confisca allargata ex art. 240-bis c.p. per i delitti puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a cinque anni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 44 D.Lgs. 504/1995 — Confisca
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale. 1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. 1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è sempre disposta. 1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’ articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l’ articolo 240-bis del codice penale.
Commento
La confisca come misura ablativa nel sistema sanzionatorio delle accise
L'articolo 44 del D.Lgs. 504/1995 disciplina la confisca nel sistema sanzionatorio penale delle accise, configurandola come misura ablativa obbligatoria che si affianca alle sanzioni detentive e pecuniarie previste per i delitti tributari in materia di accise. La confisca nel diritto tributario penale ha assunto negli ultimi anni un ruolo centrale come strumento di ablazione del profitto illecito, affiancando la funzione punitiva della pena con quella di neutralizzazione del vantaggio economico derivante dalla commissione dei reati.
L'articolo si colloca nel Capo dedicato alle sanzioni penali del T.U.A., che comprende i reati di contrabbando (art. 40), le fattispecie aggravate (art. 40-bis), i delitti connessi al regime sospensivo (art. 41) e la sottrazione all'accertamento dell'imposta (art. 43). La confisca di cui all'art. 44 si applica a tutti questi delitti, con intensità crescente in funzione della gravità del fatto.
La confisca sui beni strumentali al reato: il richiamo alla normativa doganale
Il comma 1 prevede la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni degli artt. 40, 40-bis, 41 e 43, rinviando alle disposizioni legislative vigenti in materia doganale. Il richiamo alla normativa doganale è significativo: le accise e i tributi doganali condividono la medesima amministrazione (l'ADM) e un apparato sanzionatorio in parte comune, con l'applicazione alle accise delle disposizioni del T.U. delle leggi doganali (D.P.R. 43/1973) in quanto compatibili.
La confisca dei beni strumentali ha natura di misura di sicurezza patrimoniale: colpisce gli strumenti del reato indipendentemente dal loro valore economico, con l'obiettivo di impedire che possano essere nuovamente utilizzati per attività criminose. Nei casi di contrabbando di carburanti, ad esempio, vengono tipicamente confiscati i serbatoi nascosti nei veicoli, le apparecchiature per la miscelazione fraudolenta dei prodotti, i documenti falsi di circolazione.
La confisca obbligatoria del profitto e la confisca per equivalente
Il comma 1-bis, introdotto per rafforzare l'efficacia dello strumento ablativo, prevede che in caso di condanna o patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per uno dei delitti del Capo, sia sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Il carattere obbligatorio — evidenziato dalla locuzione «è sempre ordinata» — priva il giudice di ogni discrezionalità nella sua applicazione, a differenza della confisca facoltativa ex art. 240 c.p.
Quando la confisca diretta non è possibile — perché i beni sono stati consumati, dissipati, ceduti a terzi in buona fede o non rinvenuti — il giudice ordina la confisca per equivalente: somme di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. La confisca per equivalente è uno strumento che aggredisce qualunque asset del patrimonio del condannato per un valore pari al profitto illecito, neutralizzando così qualsiasi tentativo di occultamento dei beni originari.
L'esclusione della confisca in caso di impegno al versamento all'erario
Il comma 1-ter introduce una clausola di clemenza: la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario, anche in presenza di sequestro dei beni. Questa disposizione incentiva il pagamento spontaneo del debito tributario evaso, evitando che la prospettiva certa della confisca spinga il condannato a nascondere i beni piuttosto che risanare il debito. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca è disposta automaticamente. Il meccanismo ricalca strumenti analoghi presenti nel diritto tributario penale (es. art. 12-bis, comma 2 del D.Lgs. 74/2000).
La confisca allargata ex art. 240-bis c.p.
Il comma 1-quater estende ai delitti delle accise puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a cinque anni l'applicazione della confisca allargata di cui all'art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies D.L. 306/1992). La confisca allargata colpisce tutti i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e il cui valore sia sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica svolta. È la misura ablativa più incisiva dell'ordinamento penale: non richiede la prova del nesso causale tra i singoli beni confiscati e il reato commesso, invertendo di fatto l'onere della prova sul condannato che deve dimostrare la legittima provenienza dei beni.
Nei reati di accisa di maggiore gravità — tipicamente il contrabbando di carburanti in forma organizzata — la confisca allargata può quindi aggredire l'intero patrimonio ingiustificato del condannato, andando ben oltre il valore del singolo profitto illecito accertato nel procedimento. Questo strumento si affianca alle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca antimafia) nelle ipotesi in cui il traffico illecito di carburanti sia collegato alla criminalità organizzata.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa viene confiscato in caso di condanna per un delitto in materia di accise?
Vengono confiscati: (a) i prodotti, le materie prime e i mezzi utilizzati per le violazioni (comma 1, secondo la normativa doganale); (b) in caso di condanna o patteggiamento, i beni costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (comma 1-bis, obbligatoriamente). Se i beni non si trovano, si procede alla confisca per equivalente su altri asset del condannato.
La confisca del profitto è sempre obbligatoria o il giudice ha discrezionalità?
La confisca del profitto ex comma 1-bis è sempre obbligatoria ('è sempre ordinata') in caso di condanna o patteggiamento per i delitti del Capo penale del T.U.A. Il giudice non ha discrezionalità, salvo l'eccezione per i beni appartenenti a persone estranee al reato.
Se il condannato si impegna a pagare il debito all'erario, la confisca non scatta?
Corretto. Il comma 1-ter esclude la confisca per la parte che il condannato si impegna a versare, anche in presenza di sequestro. Se però non versa quanto promesso, previa diffida, la confisca viene comunque disposta.
Cos'è la confisca allargata e quando si applica ai reati di accisa?
La confisca allargata (art. 240-bis c.p.) colpisce tutti i beni di cui il condannato non giustifichi la provenienza lecita, proporzionata ai redditi. Si applica ai delitti del T.U.A. puniti con pena detentiva massima non inferiore a cinque anni (art. 44, comma 1-quater). Non richiede prova del nesso causale tra i beni e il reato specifico.
I beni di terzi estranei al reato possono essere confiscati?
No. La confisca obbligatoria del profitto ex comma 1-bis non si applica se i beni appartengono a persona estranea al reato. L'estraneità deve essere provata: un terzo che aveva conoscenza della natura illecita dell'operazione non può invocare questa tutela.
Vedi anche