Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Noleggio Autobus e NCC

Dimissioni nel CCNL Noleggio Autobus e NCC: preavviso, modulo telematico, giusta causa

Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

In sintesi

Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
Istituti trattati
Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

Se non lavoro il preavviso

Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

Decorrenza

Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
Caia — uscita immediata e indennità
Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni del conducente di autobus a noleggio o NCC sono un recesso unilaterale (art. 2118 c.c.) da formalizzare con il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni.
  • Il preavviso e graduato per livello e anzianita secondo le tabelle del CCNL vigente; non lavorarlo comporta l'indennita sostitutiva.
  • Nel trasporto persone l'uscita va programmata tenendo conto di turni, servizi gia calendarizzati e continuita del servizio pubblico.
  • Con giusta causa (art. 2119 c.c.) non c'e preavviso e resta la NASpI; restano dovuti TFR (art. 2120 c.c.), ferie e permessi.
  • Importi e durate del preavviso non si stimano: si leggono sul CCNL applicato.
Indice dei contenuti

Nel settore del noleggio autobus con conducente e del trasporto NCC le dimissioni del lavoratore seguono le regole generali del recesso, ma vanno calate in un'organizzazione fatta di turni, servizi prenotati e responsabilita verso un pubblico in viaggio. Conoscere la procedura telematica e i tempi del preavviso evita di compromettere sia l'indennita finale sia la continuita dei servizi gia programmati.

Il recesso del conducente

Dimettersi e esercitare il diritto di recesso dell'art. 2118 c.c.: un atto unilaterale che non richiede consenso del datore ne motivazione. Nel trasporto persone, pero, il conducente e spesso assegnato a servizi calendarizzati con anticipo, gite, linee turistiche o servizi NCC prenotati. La cessazione del rapporto deve quindi coordinarsi con il preavviso per consentire all'azienda di riorganizzare i turni e garantire i servizi gia venduti.

Modulo telematico e revoca

Le dimissioni sono valide solo con il modulo telematico previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, trasmesso online dal lavoratore o tramite patronato, sindacato o intermediario abilitato. La comunicazione verbale al titolare o il semplice abbandono del mezzo non hanno valore. Entro 7 giorni dalla trasmissione il conducente puo revocare le dimissioni senza oneri, e in tal caso il rapporto prosegue come se nulla fosse.

Il preavviso nel trasporto persone

La durata del preavviso e fissata dalle tabelle del CCNL vigente, graduata per livello di inquadramento e anzianita. Nel settore autobus e NCC la decorrenza segue di regola le scadenze contrattuali, spesso il primo o il sedicesimo giorno del mese. Chi non rispetta il preavviso deve l'indennita sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che il datore puo trattenere sulle competenze finali. Una pianificazione corretta dell'uscita tiene conto dei servizi gia prenotati per non lasciare scoperti viaggi venduti.

La giusta causa

L'art. 2119 c.c. consente di dimettersi senza preavviso quando ricorre un fatto che non consente la prosecuzione del rapporto: ad esempio l'uso di mezzi non sicuri, il mancato pagamento delle competenze o l'imposizione di turni in violazione dei tempi di guida e riposo. In questi casi non e dovuta l'indennita di mancato preavviso e resta il diritto alla NASpI. La giusta causa va pero documentata, perche e proprio sui tempi di guida e sulla sicurezza che, nel trasporto, si concentrano le contestazioni.

NASpI, TFR e competenze finali

Le dimissioni volontarie ordinarie non danno di norma diritto alla NASpI, che spetta in caso di giusta causa e nelle ipotesi previste dalle circolari INPS aggiornate. Indipendentemente dal motivo, all'uscita vanno liquidati il TFR secondo l'art. 2120 c.c., le ferie e i permessi maturati e non goduti, i ratei di mensilita aggiuntive ed eventuali competenze accessorie legate ai servizi svolti.

Errori frequenti del conducente

Gli errori tipici sono l'abbandono del servizio senza modulo telematico, che configura assenza ingiustificata e non dimissioni; il calcolo del preavviso su tabelle superate; la mancata documentazione della giusta causa quando si lamentano turni illegittimi. Conviene incrociare modulo telematico, tabelle del CCNL vigente e calendario dei servizi assegnati, conservando ogni comunicazione scritta.

Domande frequenti

Posso lasciare il servizio comunicandolo a voce al titolare?

No. La comunicazione verbale e l'abbandono del mezzo non valgono come dimissioni. Serve il modulo telematico dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015, pena l'inefficacia dell'atto e il rischio di assenza ingiustificata.

Quanto preavviso devo dare come autista NCC o di autobus?

La durata e fissata dalle tabelle del CCNL vigente in base a livello e anzianita, con decorrenza di norma dal primo o dal sedicesimo del mese. Vanno consultate le tabelle aggiornate del contratto applicato.

Devo l'indennita se non lavoro il preavviso?

Si: il datore puo trattenere l'indennita sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, sulle competenze finali. Restano comunque dovuti TFR, ferie e permessi maturati.

Turni di guida illegittimi sono giusta causa di dimissioni?

Possono esserlo se compromettono la prosecuzione del rapporto, ad esempio violando i tempi di guida e riposo o la sicurezza. La giusta causa (art. 2119 c.c.) va sempre documentata e da diritto alla NASpI senza preavviso.

Ho diritto alla NASpI se mi dimetto?

Le dimissioni volontarie ordinarie non danno di norma diritto alla NASpI. Spetta in caso di dimissioni per giusta causa e nelle ipotesi tipizzate dalle circolari INPS aggiornate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.