Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Noleggio Autobus e NCC

Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

La malattia e l’infortunio nel settore del noleggio autobus hanno una dimensione aggiuntiva rispetto ad altri contratti: la mansione di autista richiede requisiti di idoneità fisica certificati dalla Commissione Medica patenti. La perdita temporanea o definitiva di tali requisiti può avere conseguenze sul rapporto di lavoro che vanno oltre la semplice assenza. Questa guida illustra il trattamento contrattuale e le sue implicazioni specifiche per il settore.

In sintesi

Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede un periodo di comporto di 180 giorni nei 12 mesi precedenti. Il trattamento economico durante la malattia integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 6 mesi. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con integrazione contrattuale. La perdita definitiva dell’idoneità alla guida può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
Riferimento CCNL
Art. 39 CCNL 6 ottobre 2022 (malattia e infortunio)
Riferimento legge
Art. 2110 c.c.; D.Lgs. 38/2000 (INAIL); T.U. 1124/1965
Vigenza contratto
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
Istituto Regola Fonte
Comporto per malattia 180 giorni nei 12 mesi precedenti CCNL (art. 39)
Trattamento economico (1°-6° mese) Integrazione al 100% retribuzione netta CCNL + INPS
Trattamento economico (7°-12° mese) Integrazione al 50% retribuzione netta CCNL + INPS
Infortunio sul lavoro (INAIL) Dal 1° giorno; indennità INAIL + integrazione contrattuale T.U. 1124/1965 + CCNL
Conservazione del posto Garantita per l’intera durata del comporto Art. 2110 c.c.
Comporto per infortunio Separato dal comporto per malattia comune CCNL

Il comporto: cos’è e come si calcola

Il comporto è il periodo di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto di lavoro e non può essere licenziato per questo motivo. Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente fissa il comporto in 180 giorni nell’arco dei 12 mesi precedenti.

Si computa per giorni di calendario (non solo lavorativi). In caso di malattie ricorrenti, si sommano tutti i giorni di assenza per malattia nei 12 mesi precedenti: se la somma supera 180 giorni, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con il preavviso contrattuale.

Il comporto per infortunio sul lavoro e per malattia professionale è separato da quello per malattia comune e non si computa nel limite dei 180 giorni. Durante l’inabilità temporanea assoluta da infortunio riconosciuto dall’INAIL, il posto è conservato per l’intera durata dell’inabilità.

Il trattamento economico durante la malattia

Il sistema è strutturato su due livelli che si integrano:

  1. Indennità INPS (legge): a carico dell’Istituto previdenziale, decorre dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni, la c.d. “carenza”, sono a carico del datore ai sensi del CCNL nel settore). L’indennità INPS è generalmente pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21° al 180° giorno.
  2. Integrazione contrattuale (CCNL): il datore di lavoro integra l’indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi di malattia, e il 50% per i successivi 6 mesi.

Nei periodi di malattia le ferie non maturano (salvo diversa previsione contrattuale), né decorrono i termini del preavviso di licenziamento.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Gli autisti di autobus sono esposti a rischi professionali specifici: incidenti stradali, lesioni muscoloscheletriche da postura prolungata, esposizione a vibrazioni del veicolo, stress da traffico. Per questo il settore ha una sinistrosità INAIL (ex INPS) rilevante.

In caso di infortunio sul lavoro l’impresa deve:

  • prestare il primo soccorso e accompagnare il lavoratore al pronto soccorso;
  • denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (o entro 24 ore in caso di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni);
  • comunicare la denuncia telematicamente tramite il portale INAIL.

L’idoneità alla guida professionale: aspetto specifico del settore

A differenza di altri settori, nel noleggio autobus l’idoneità fisica e psichica alla guida professionale è un requisito abilitativo essenziale, certificato periodicamente dalla Commissione Medica patenti (visita per il rinnovo della patente D). La perdita di tale idoneità configura un caso particolare:

  • La sospensione temporanea della patente (es. per malattia temporanea, incidente) non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ma il lavoratore non può svolgere la propria mansione.
  • Il datore deve valutare se esistono mansioni alternative compatibili con lo stato di salute (obbligo del c.d. «repechage»).
  • In caso di perdita definitiva e irreversibile dell’idoneità alla guida, in assenza di mansioni alternative, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con preavviso.

Casi pratici

Tizio – Malattia ricorrente e comporto
Tizio è assente per malattia 30 giorni a gennaio, 45 a marzo, 60 a luglio e 50 a ottobre dello stesso anno: totale 185 giorni in 12 mesi. Supera il comporto di 180 giorni. Il datore può avviare la procedura di licenziamento per superamento del comporto, comunicandolo con il preavviso contrattuale previsto per il livello di Tizio. Il TFR e le ferie maturate vanno liquidati.
Caia – Infortunio in servizio
Caia subisce un colpo di frusta in un tamponamento durante un servizio di transfer aeroportuale. L’INAIL riconosce l’infortunio sul lavoro. Durante l’inabilità temporanea (60 giorni), Caia riceve l’indennità INAIL (60% per i primi 90 giorni) integrata dal datore fino al 100% della retribuzione netta come previsto dal CCNL. Il periodo di inabilità da infortunio non si computa nel comporto per malattia comune.
Sempronio – Perdita dell’idoneità alla guida
Sempronio, autista B2 con 10 anni di anzianità, sviluppa una patologia cardiaca che porta alla revoca dell’idoneità alla guida professionale. L’azienda verifica se esistono mansioni alternative disponibili (ufficio, magazzino, officina): non ne trova di compatibili. Procede quindi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso di 2 mesi (livello B2), liquidando TFR, ferie e tredicesima/quattordicesima proporzionali.

Domande frequenti

Quanti giorni di malattia posso fare senza essere licenziato?
Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede un comporto di 180 giorni nei 12 mesi precedenti. Superati questi 180 giorni di assenza cumulata per malattia comune, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con il preavviso contrattuale. L’infortunio sul lavoro ha un comporto separato.
Come viene retribuita la malattia nel CCNL Noleggio Autobus?
Il CCNL integra l’indennità INPS al 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 6 mesi. Nei primi 3 giorni di carenza, il CCNL prevede l’integrazione a carico del datore di lavoro.
Cosa succede se perdo la patente D per malattia?
Il datore è tenuto a valutare l’esistenza di mansioni alternative compatibili con lo stato di salute (obbligo di repechage). Solo in assenza di mansioni alternative può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso contrattuale.
L’infortunio sul lavoro è retribuito diversamente dalla malattia?
Sì. L’INAIL eroga un’indennità dal primo giorno di inabilità (60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno). Il CCNL integra questa indennità. Il periodo di inabilità da infortunio riconosciuto INAIL non si computa nel comporto per malattia comune.
Devo avvisare subito l’azienda se mi ammalo?
Sì, il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’inizio della malattia al datore (generalmente prima dell’inizio del turno previsto) e trasmettere il certificato medico telematico INPS entro i termini previsti. Ritardi ingiustificati possono comportare conseguenze sulla retribuzione per i giorni non certificati.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022. I trattamenti INPS e INAIL sono disciplinati dalla legge e possono variare. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Per gli autisti di autobus e NCC la malattia ha una dimensione in più: l’idoneità alla guida certificata dalla Commissione Medica patenti.
  • Il comporto — periodo di conservazione del posto durante la malattia — è fissato dal CCNL su base mobile nei dodici mesi precedenti.
  • Il trattamento economico integra l’indennità INPS fino a percentuali della retribuzione decrescenti nel tempo, secondo il CCNL.
  • L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con integrazione contrattuale dal primo giorno.
  • La perdita definitiva dell’idoneità alla guida può integrare giustificato motivo oggettivo, previo tentativo di ricollocazione.
  • Importi e percentuali esatte vanno letti nel CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate.
Indice dei contenuti

La malattia e l’infortunio sono eventi che la legge e i contratti collettivi tutelano con la conservazione del posto — il comporto — e con un trattamento economico che integra le prestazioni pubbliche. Nel noleggio autobus con conducente e nell’NCC, però, a questa disciplina si aggiunge un fattore che altrove non c’è: la guida professionale richiede un’idoneità psicofisica certificata, la cui perdita — anche solo temporanea — può incidere sul rapporto al di là della semplice assenza. Comprendere l’intreccio tra tutela della malattia e requisiti di idoneità è essenziale in questo settore.

Il comporto e la conservazione del posto

Il comporto è il periodo durante il quale il lavoratore assente per malattia non può essere licenziato per il solo fatto dell’assenza, ai sensi dell’art. 2110 c.c. Il CCNL Noleggio Autobus lo costruisce su base mobile, computando le assenze nei dodici mesi precedenti. Questo metodo — diverso dal comporto «secco» legato a un singolo evento — tiene conto di più episodi nell’arco dell’anno. Superato il comporto, il datore può recedere, ma deve seguire le regole formali del licenziamento; prima di tale soglia il posto è tutelato.

Trattamento economico durante la malattia

Durante la malattia il lavoratore percepisce l’indennità a carico dell’INPS, che il CCNL integra fino a una percentuale della retribuzione. L’integrazione contrattuale è tipicamente più alta nei primi mesi e si riduce con il protrarsi dell’assenza. Le percentuali esatte e la loro progressione si leggono nel CCNL vigente; l’importo dell’indennità pubblica va verificato nelle circolari INPS aggiornate. La somma delle due componenti determina quanto il lavoratore percepisce effettivamente nel periodo di assenza.

L’infortunio e la copertura INAIL

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall’INAIL, con un trattamento distinto da quello della malattia comune. L’indennità INAIL decorre presto e il CCNL prevede un’integrazione contrattuale che può portare la retribuzione al livello pieno nei primi giorni. Per l’autista, l’infortunio assume rilievo anche sul piano dell’idoneità: un evento traumatico può richiedere una nuova visita di conferma dei requisiti di guida prima del rientro effettivo al volante.

Idoneità alla guida: il fattore in più

La specificità del settore è che la prestazione richiede il possesso di requisiti psicofisici certificati dalla Commissione Medica patenti. La malattia o l’infortunio possono determinare la sospensione o la perdita di tali requisiti. Se la perdita è temporanea, durante il recupero il rapporto resta in piedi nei limiti del comporto. Se diventa definitiva, il lavoratore non può più svolgere la mansione di autista: si apre allora il tema del giustificato motivo oggettivo e dell’eventuale ricollocazione.

Perdita dell’idoneità e licenziamento

La perdita definitiva dell’idoneità alla guida è una sopravvenuta inidoneità alla mansione, che può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La giurisprudenza richiede però che il datore verifichi, prima del recesso, la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse compatibili con il suo stato, anche inferiori, secondo la logica dell’art. 2103 c.c. e degli obblighi di repechage. Solo l’impossibilità di una ricollocazione utile rende legittimo il licenziamento per inidoneità.

Obblighi del lavoratore e tutela del posto

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l’assenza e trasmettere la certificazione medica, rendendosi reperibile nelle fasce di controllo. Il rispetto di questi obblighi è la condizione per godere pienamente delle tutele economiche e della conservazione del posto. Sul fronte dell’idoneità, è opportuno seguire le procedure di visita previste prima di tornare alla guida, sia per tutela personale sia per evitare contestazioni. Per ogni soglia numerica — durata del comporto, percentuali di integrazione — il riferimento resta il CCNL vigente.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto per un autista di autobus?

Il CCNL lo fissa su base mobile, computando le assenze nei dodici mesi precedenti. La durata precisa va letta nel CCNL Noleggio Autobus vigente; durante il comporto il posto è tutelato ex art. 2110 c.c.

Quanto percepisco durante la malattia?

L’indennità INPS integrata dal CCNL fino a una percentuale della retribuzione, più alta nei primi mesi e decrescente poi. Importi e percentuali sono nel CCNL e nelle circolari INPS aggiornate.

L’infortunio sul lavoro è trattato come la malattia comune?

No: è coperto dall’INAIL con un trattamento distinto, integrato dal CCNL fin dai primi giorni. Può inoltre richiedere una nuova verifica dell’idoneità alla guida prima del rientro.

Se perdo l’idoneità alla guida vengo licenziato?

Solo se la perdita è definitiva e dopo che il datore ha verificato l’impossibilità di ricollocarti in altre mansioni compatibili. In tal caso il licenziamento è per giustificato motivo oggettivo.

Dove trovo le percentuali e le durate esatte?

Nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente vigente per le percentuali e il comporto, e nelle circolari INPS/INAIL aggiornate per le indennità pubbliche.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.