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La guida
Orario di lavoro, tempi di guida e straordinari nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente
L’orario di lavoro degli autisti di autobus turistici e NCC è regolato da due fonti distinte che si integrano tra loro: il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV), che fissa l’orario settimanale contrattuale, e il Regolamento CE n. 561/2006, che impone limiti di legge ai tempi di guida, alle pause e ai riposi. È fondamentale non confondere i due livelli normativi.
Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente fissa l’orario settimanale a 40 ore per autisti e personale di supporto, calcolate come media su 26 settimane. Gli autisti sono inoltre soggetti al Reg. CE 561/2006: max 9 ore di guida al giorno (10 ore eccezionali), 56 ore settimanali, 90 ore in due settimane consecutive, pausa obbligatoria di 45 minuti ogni 4,5 ore di guida. Il cronotachigrafo registra tutto e i controlli delle autorità sono frequenti.
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Tabella riepilogativa: orario contrattuale e limiti di guida
| Parametro | Limite / Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Orario settimanale contrattuale (autisti e personale mobile) | 40 ore (media su 26 settimane); 42 ore per i conducenti di auto, 44 per custodi e guardiani notturni | CCNL ANAV, art. 26 |
| Orario max includendo straordinario | Non oltre 48 ore settimanali in media su 26 settimane | D.Lgs. 66/2003 |
| Impegno giornaliero (autisti) | Di norma 12 ore (esclusi i pasti) | CCNL ANAV |
| Maggiorazioni sulla retribuzione individuale | Straordinario diurno feriale 25%; straordinario notturno 50%; straordinario festivo 65%; straordinario notturno festivo 75%; lavoro nei giorni festivi 50%; lavoro notturno (22-6) 25% | CCNL ANAV, art. 28, c. 5 |
| Limite di straordinario individuale | 150 ore ogni 26 settimane consecutive, escluse le ore svolte ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.Lgs. 66/2003 e fino a 66 ore l’anno per accordo individuale | CCNL ANAV, art. 28, c. 8-9 |
| Guida giornaliera massima | 9 ore (eccez. 10 ore, max 2 volte/settimana) | Reg. CE 561/2006 |
| Guida settimanale massima | 56 ore | Reg. CE 561/2006 |
| Guida in 2 settimane consecutive | 90 ore | Reg. CE 561/2006 |
| Pausa obbligatoria | 45 min ogni 4,5 ore di guida (o 15+30 min) | Reg. CE 561/2006 |
| Riposo giornaliero | Almeno 11 ore consecutive (o 9 ore + compensazione) | Reg. CE 561/2006 |
| Riposo settimanale | Almeno 45 ore consecutive entro 6 giorni di lavoro | Reg. CE 561/2006 |
Distinzione fondamentale: il CCNL disciplina l’orario di lavoro contrattuale (40 ore, retribuzione straordinario, ROL). Il Reg. CE 561/2006 disciplina i tempi di guida e riposo, che sono limiti di sicurezza stradale imposti dalla legge UE indipendentemente dal contratto. Entrambe le fonti devono essere rispettate simultaneamente.
L’orario di lavoro nel CCNL: la disciplina contrattuale
Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente fissa l’orario di lavoro settimanale a 40 ore per il personale mobile (autisti e accompagnatori). L’orario si calcola come media su 26 settimane consecutive: ciò significa che nelle settimane di alta stagione turistica l’orario effettivo può superare le 40 ore settimanali, purché compensato nelle settimane di bassa stagione. Per i conducenti di auto (NCC con vetture) l’orario settimanale è di 42 ore, per il personale di custodia e i guardiani notturni di 44 (art. 26).
L’impegno giornaliero dell’autista è di norma di 12 ore, dal quale è escluso il tempo dedicato ai pasti. L’impegno comprende:
- i tempi di guida effettiva;
- il carico e scarico bagagli (esclusi i facchinaggi) e ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza dei passeggeri e del veicolo;
- le operazioni di verifica del veicolo, manutenzione ordinaria e sicurezza;
- le operazioni di assistenza ai passeggeri (carico/scarico bagagli se a carico del conducente).
Non rientrano nell’orario di lavoro contrattuale: la consumazione dei pasti, le pause di riposo obbligatorie previste dal Reg. CE 561/2006, le interruzioni di guida e i riposi giornalieri e settimanali. Gli altri tempi dell’impegno giornaliero (per esempio le attese) contano come orario di lavoro nella misura convenzionale del 15% se trascorsi nella provincia di residenza di servizio e del 40% se trascorsi fuori provincia (art. 26, lett. A, c).
I tempi di guida e riposo: il Reg. CE 561/2006
Il Regolamento CE n. 561/2006, applicabile a tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone con più di 9 posti su strade pubbliche, impone limiti inderogabili ai tempi di guida e di riposo degli autisti. Questi limiti operano indipendentemente dal contratto collettivo e non possono essere derogati nemmeno da accordo tra le parti.
Tempi di guida
- Giornalieri: max 9 ore di guida (eccezionalmente 10 ore, non più di 2 volte nella stessa settimana).
- Settimanali: max 56 ore di guida totali.
- Bisettimanali: max 90 ore di guida nell’arco di due settimane consecutive.
Pause obbligatorie
Dopo 4,5 ore di guida continuativa, l’autista deve effettuare una pausa di almeno 45 minuti. Questa pausa può essere suddivisa in due intervalli: il primo di almeno 15 minuti, il secondo di almeno 30 minuti, rispettando l’ordine. Durante le pause il conducente non può svolgere altra attività di guida o lavoro.
Riposi
- Giornaliero: almeno 11 ore consecutive nelle 24 ore precedenti l’inizio della guida. Può essere ridotto a 9 ore (non più di 3 volte tra due riposi settimanali), con compensazione entro la settimana successiva.
- Settimanale: almeno 45 ore consecutive di riposo da effettuare entro i 6 giorni successivi al termine del riposo settimanale precedente. Può essere ridotto a 24 ore, con compensazione entro la terza settimana successiva.
Il cronotachigrafo: obbligo di utilizzo e conservazione
Gli autobus soggetti al Reg. CE 561/2006 devono essere dotati di tachigrafo digitale (dal 2 agosto 2023, Smart Tachigrafo di seconda generazione per i nuovi veicoli immatricolati). L’autista è tenuto a:
- inserire la propria carta tachigrafica all’inizio di ogni turno;
- impostare correttamente la modalità (guida, lavoro, riposo, disponibilità);
- conservare le stampe dei dati per almeno 28 giorni;
- presentare la carta tachigrafica e i registri alle autorità di controllo (Polizia Stradale, Guardia di Finanza, ITL) su richiesta.
Le violazioni ai tempi di guida e riposo comportano sanzioni amministrative pesanti (da 41 € a oltre 3.000 €) a carico sia del conducente sia dell’impresa. In caso di incidente, la violazione dei tempi di guida costituisce aggravante della responsabilità.
Straordinario: regole contrattuali
Per il CCNL è straordinaria la prestazione che, al termine del periodo plurisettimanale di 26 settimane, supera il limite medio settimanale; il lavoratore non può rifiutarsi di farla, entro i limiti di legge, salvo giustificati motivi di impedimento (art. 28, c. 1). Le maggiorazioni sulla retribuzione individuale sono quelle della tabella qui sopra: 25% per lo straordinario diurno feriale, 50% per il notturno, 65% per il festivo, 75% per il notturno festivo. Non si cumulano: la maggiore assorbe la minore. Il limite individuale è di 150 ore ogni 26 settimane, a cui non concorrono le ore svolte ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.Lgs. 66/2003 e fino a 66 ore l’anno concordate con accordo individuale. Per il personale mobile, le prestazioni oltre l’orario contrattuale fino alla 60ª ora settimanale sono compensate con quote orarie maggiorate del 20% (art. 26).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ore settimanali di lavoro prevede il CCNL Noleggio Autobus per gli autisti?
Quante ore al giorno può guidare un autista di autobus?
Il Regolamento CE 561/2006 si applica agli autobus turistici in noleggio?
Cosa è il cronotachigrafo e a cosa serve?
Il lavoro notturno è regolato diversamente?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e all’accordo economico del 23 maggio 2025. Le norme sui tempi di guida (Reg. CE 561/2006) sono di derivazione UE e si applicano indipendentemente dal contratto collettivo. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.