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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il ricorso al prefetto si propone entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale.
  • La procedura è gratuita e si svolge in forma scritta.
  • Se respinge, il prefetto emette un’ordinanza-ingiunzione di norma pari al doppio del minimo edittale.
  • Contro l’ordinanza si può ricorrere al giudice di pace entro 30 giorni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il ricorso al prefetto, disciplinato dall’articolo 203 del Codice della Strada, è la via amministrativa per contestare una multa senza affrontare spese. È gratuito e accessibile, ma comporta un rischio preciso: in caso di rigetto l’importo richiesto può raddoppiare rispetto alla sanzione iniziale.

Che cos’è il ricorso al prefetto

È un rimedio amministrativo: il cittadino chiede al prefetto di annullare il verbale ritenuto illegittimo o infondato. Si propone in forma scritta, allegando il verbale e i documenti utili a sostenere la propria posizione.

A differenza del giudice di pace, qui non c’è un processo vero e proprio: la valutazione resta nell’ambito della pubblica amministrazione.

Il termine di 60 giorni

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione immediata (se la multa è stata consegnata sul posto) oppure dalla notifica del verbale. È un termine perentorio: oltre questa scadenza il ricorso è inammissibile e la sanzione diventa definitiva.

Conviene quindi annotare subito la data di notifica e non rinviare la decisione.

Come si presenta

Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto o tramite l’ufficio o comando che ha accertato la violazione, che lo trasmette con i propri rilievi. È utile indicare con precisione gli elementi contestati e, se si vuole, chiedere di essere sentiti personalmente.

La procedura è gratuita: non sono previsti contributo unificato né spese di iscrizione a ruolo.

L’ordinanza-ingiunzione e il rischio raddoppio

Se il prefetto ritiene fondato il verbale, rigetta il ricorso ed emette un’ordinanza-ingiunzione di pagamento. L’importo richiesto è di norma pari al doppio del minimo edittale previsto per quella violazione.

Questo significa che, in caso di rigetto, si può finire per pagare più della multa originaria. È il principale rischio da valutare prima di scegliere questa strada.

Cosa fare se il prefetto respinge

Ricevuta l’ordinanza-ingiunzione, restano due possibilità: pagare l’importo indicato oppure ricorrere al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.

Il giudice di pace potrà esaminare nuovamente la vicenda con un contraddittorio più ampio. È quindi possibile, dopo il rigetto del prefetto, spostare la difesa in sede giudiziaria.

Esempio concreto

Tizio riceve una multa con minimo edittale di 80 euro. Presenta ricorso al prefetto senza spese, convinto di un errore sulla targa. Se il prefetto accoglie, la multa è annullata. Se invece respinge, l’ordinanza-ingiunzione gli chiederà di norma 160 euro, cioè il doppio del minimo. A quel punto Tizio dovrà decidere se pagare o rivolgersi al giudice di pace entro 30 giorni.

Quando conviene il prefetto

Il ricorso al prefetto è indicato quando il vizio è chiaro e documentabile per iscritto e si vuole evitare ogni spesa iniziale. È meno indicato quando il margine di incertezza è alto, perché in caso di rigetto si rischia il raddoppio dell’importo.

Chi teme questo esito può preferire da subito il giudice di pace, sostenendo il contributo unificato ma evitando l’ordinanza-ingiunzione maggiorata.

Cosa scrivere nel ricorso

Un ricorso efficace indica con precisione gli estremi del verbale (numero, data, autorità che lo ha emesso), i dati del ricorrente e i motivi per cui si ritiene illegittima la sanzione. Conviene esporre i motivi in modo ordinato, allegando i documenti che li sostengono.

È utile precisare se si chiede di essere sentiti personalmente e indicare un recapito per le comunicazioni. Un ricorso chiaro e documentato facilita la valutazione e riduce il rischio di rigetti per genericità.

Ricordare infine che il prefetto può chiedere chiarimenti o integrazioni: rispondere nei tempi indicati è importante per non pregiudicare l’esito.

Articoli di legge da consultare

Domande frequenti

Quanto costa il ricorso al prefetto?

Il ricorso al prefetto è gratuito: non sono previsti contributo unificato né spese di iscrizione. Il rischio economico è il rigetto, che comporta un’ordinanza-ingiunzione di norma pari al doppio del minimo edittale.

Entro quanto devo presentare il ricorso al prefetto?

Entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale. È un termine perentorio: oltre la scadenza il ricorso è inammissibile.

Se il prefetto respinge posso ancora difendermi?

Sì. Contro l’ordinanza-ingiunzione puoi proporre ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla sua notifica.

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I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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