Testo dell'articoloVigente
Art. 58 D.Lgs. 175/2024 – Litisconsorzio e intervento
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma 4.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.
7. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
In sintesi
Quando il processo deve coinvolgere più soggetti. L'articolo 58 disciplina il litisconsorzio e l'intervento, istituti che governano la presenza di più parti nel processo tributario. Il litisconsorzio è necessario quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti: in tal caso tutti devono essere parti dello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni. La ratio è evitare giudicati contraddittori su un rapporto unitario, garantendo che la decisione faccia stato nei confronti di tutti i coobbligati o cointeressati.
Quando il ricorso non sia stato proposto da o nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa, entro un termine stabilito a pena di decadenza: il mancato rispetto del termine impedisce il valido completamento del giudizio. Accanto al litisconsorzio necessario, la norma prevede l'intervento e la chiamata dei soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso (litisconsorzio facoltativo). Le parti chiamate si costituiscono nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili (si veda l'articolo 69), mentre chi interviene notifica un apposito atto a tutte le parti.
Un limite importante riguarda i terzi: le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se, al momento della loro costituzione, per esse è già decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo 67. La norma chiude poi con una regola sulla catena degli atti: in caso di vizi della notificazione eccepiti nei confronti di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve sempre essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti, così da consentire un accertamento completo del vizio. La disposizione si collega all'articolo 55 sull'individuazione delle parti e all'articolo 65 sulla impugnabilità dell'atto presupposto non notificato.
Casi pratici
Caso 1: Avviso a una società di persone e ai soci
L'amministrazione rettifica il reddito di una società i cui effetti si ripercuotono inscindibilmente sui soci. Trattandosi di posizione unitaria, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio chiamando in causa tutti i soggetti coinvolti, entro un termine fissato a pena di decadenza, perché la controversia non può essere decisa solo per alcuni.
Caso 2: Cartella e accertamento presupposto non notificato
Un contribuente impugna una cartella dell'agente della riscossione eccependo che l'avviso di accertamento presupposto, emesso dall'Agenzia delle entrate, non gli era mai stato notificato. La norma gli impone di proporre il ricorso nei confronti di entrambi i soggetti, agente della riscossione ed ente impositore, così da poter accertare compiutamente il vizio.
Domande frequenti
Cos'è il litisconsorzio necessario nel processo tributario?
È la situazione in cui l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti: tutti devono essere parti dello stesso processo e la controversia non può essere decisa solo per alcuni di essi.
Cosa succede se non sono stati coinvolti tutti i litisconsorti?
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa dei soggetti mancanti, entro un termine stabilito a pena di decadenza.
Un terzo che interviene può impugnare l'atto in proprio?
No, se al momento della costituzione per lui è già decorso il termine di decadenza. Le parti chiamate o intervenute non possono impugnare autonomamente l'atto in tale ipotesi.
Se contesto i vizi di notifica di un atto presupposto, chi devo citare?
Quando l'atto presupposto è stato emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso va sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate