Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 22 D.Lgs. 175/2024 – Vigilanza e sanzioni disciplinari

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria corte, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.

3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per: a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori; e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice; f) l'omessa comunicazione al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze; g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; h) la scarsa laboriosità, se abituale; i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti; m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.

5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per: a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.

6. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente della corte o della sezione, se ripetuta o grave.

7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.

In sintesi

  • Il presidente di ciascuna corte esercita la vigilanza sui componenti e sui servizi di segreteria; il presidente della corte di secondo grado vigila anche sull'attività giurisdizionale delle corti di primo grado nella sua circoscrizione.
  • Le sanzioni disciplinari, in ordine crescente di gravità, sono: ammonimento, censura, sospensione dalle funzioni da un mese a due anni, incapacità a esercitare un incarico direttivo, rimozione dall'incarico.
  • La censura si applica per comportamenti che arrecano danno ingiusto alle parti, violazioni del dovere di astensione, scarsa laboriosità abituale, uso della qualifica per conseguire vantaggi e reiterata inosservanza dei regolamenti.
  • La sospensione scatta per ritardi gravi o reiterati, danni gravi alle parti, frequentazione di persone condannate per delitti non colposi o sottoposte a misure di prevenzione.

Il sistema disciplinare dei giudici tributari: vigilanza e sanzioni. L'articolo 22 del D.Lgs. 175/2024 costruisce un sistema disciplinare articolato su due livelli: la vigilanza - funzione di monitoraggio preventivo affidata ai presidenti delle corti - e le sanzioni - risposta repressiva ai comportamenti devianti. La vigilanza del presidente della corte di secondo grado si estende anche alle corti di primo grado della propria circoscrizione, creando un sistema gerarchico di controllo che collega i due gradi di giurisdizione.

Le sanzioni sono cinque, ordinate per gravità crescente. L'ammonimento riguarda le trasgressioni lievi e ha una funzione principalmente correttiva. La censura (non inferiore) si applica a illeciti più significativi: comportamenti che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; inosservanza del dovere di astensione; violazioni del dovere di imparzialità; comportamenti scorretti nei confronti di parti, difensori o colleghi; interferenze nell'attività di altri giudici; scarsa laboriosità abituale; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; uso della qualità di giudice per ottenere vantaggi; reiterata inosservanza dei regolamenti. La sospensione - da un mese a due anni - si applica per ritardi reiterati o gravi, danni gravi alle parti e frequentazione consapevole di persone con precedenti penali o sottoposte a misure di prevenzione.

L'incapacità a esercitare un incarico direttivo colpisce il presidente che interferisce nell'attività giurisdizionale di altri giudici in modo ripetuto o grave. La rimozione è la sanzione più grave, applicabile in caso di recidiva nelle violazioni sanzionate con sospensione o incapacità direttiva. La recidiva richiede dunque una valutazione specifica del Consiglio di presidenza, che delibera la rimozione solo quando si registri la ripetizione delle condotte più gravi.

Casi pratici

Caso 1: Il giudice con scarsa laboriosità abituale

Il presidente di una corte tributaria di primo grado, nell'esercizio della vigilanza, constata che un componente ha sistematicamente evitato di partecipare alla redazione delle sentenze nelle controversie più complesse, delegando l'intero lavoro ai colleghi per un periodo prolungato. Il comportamento integra la «scarsa laboriosità, se abituale» di cui all'articolo 22, comma 4, lettera h): viene avviato il procedimento disciplinare e irrogata la sanzione non inferiore alla censura.

Domande frequenti

Quante sono le sanzioni disciplinari previste per i giudici tributari?

Cinque: ammonimento, censura, sospensione dalle funzioni (da uno a ventiquattro mesi), incapacità a esercitare un incarico direttivo e rimozione dall'incarico.

Quale comportamento può portare alla sospensione?

Il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti, i comportamenti che arrecano grave danno a una parte, l'uso abituale e grave della qualità di giudice per vantaggi personali, e la frequentazione consapevole di persone condannate per delitti non colposi superiori a tre anni o sottoposte a misure di prevenzione.

La vigilanza del presidente di secondo grado si estende alle corti di primo grado?

Sì: il presidente di ciascuna corte di secondo grado esercita la vigilanza sull'attività giurisdizionale delle corti di primo grado aventi sede nella propria circoscrizione e sui loro componenti.

Quando si applica la rimozione?

Solo in caso di recidiva nelle trasgressioni per le quali è applicabile la sospensione (comma 5) o l'incapacità a esercitare un incarico direttivo (comma 6).

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.