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Categoria: Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 175/2024)

Il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), in vigore in sostituzione del D.Lgs. 546/1992: giurisdizione, parti, ricorso, prove, udienza, sentenza e impugnazioni, spiegato articolo per articolo.

  • Articolo 1 TU Giustizia Tributaria: Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Art. 1 D.Lgs. 175/2024 – Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Con decreto del presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.

    2. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data del 9 marzo 1999, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, sono istituite sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime corti di giustizia tributaria, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    3. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

    4. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.

    5. Il numero delle sezioni di ciascuna corte di giustizia tributaria può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

    6. Alla istituzione di nuove corti di giustizia tributaria ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

  • Articolo 2 TU Giustizia Tributaria: La giurisdizione tributaria

    Art. 2 D.Lgs. 175/2024 – La giurisdizione tributaria

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 4 e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2.

    2. Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico. I giudici tributari, salvo quanto previsto nel terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

    3. I magistrati tributari sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 5 a 8.

    4. L'organico dei magistrati tributari è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.

    5. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  • Articolo 3 TU Giustizia Tributaria — La composizione delle corti di giustizia tributaria di

    Art. 3 D.Lgs. 175/2024 – La composizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. A ciascuna delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente.

    2. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.

    3. Il presidente della corte di giustizia tributaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.

    4. Il presidente della corte di giustizia tributaria con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 3.

    5. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di due magistrati o giudici tributari.

    6. Ogni corte in composizione collegiale è presieduta dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

    7. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della corte di giustizia tributaria designa i componenti di altre sezioni.

  • Articolo 4 TU Giustizia Tributaria — I presidenti delle corti di giustizia tributaria di pri

    Art. 4 D.Lgs. 175/2024 – I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e delle sezioni

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.

    2. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni, le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.

    3. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.

    4. I presidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17. I vicepresidenti di sezione delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno dieci anni, le funzioni di giudice tributario di secondo grado, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 17.

  • Articolo 5 TU Giustizia Tributaria — I magistrati delle corti di giustizia tributaria di pri

    Art. 5 D.Lgs. 175/2024 – I magistrati delle corti di giustizia tributaria di primo grado

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

    2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.

    3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria.

    4. La prova orale verte su: a) diritto tributario e diritto processuale tributario; b) diritto civile e diritto processuale civile; c) diritto penale tributario; d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; e) diritto commerciale; f) diritto dell'Unione europea; g) contabilità aziendale e bilancio; h) elementi di informatica giuridica; i) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

    5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a h), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula «non idoneo».

    6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

    7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera i), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.

  • Articolo 6 TU Giustizia Tributaria: Requisiti per l’ammissione al concorso per esami

    Art. 6 D.Lgs. 175/2024 – Requisiti per l’ammissione al concorso per esami

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Al concorso per esami di cui all'articolo 5 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili; c) essere di condotta incensurabile; d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 5, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

  • Articolo 7 TU Giustizia Tributaria: Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

    Art. 7 D.Lgs. 175/2024 – Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il concorso per esami di cui all'articolo 5 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto con il quale è bandito.

    2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.

    3. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

    4. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

    5. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 2, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a otto anni, con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

    6. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione «Giustizia tributaria» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

  • Articolo 8 TU Giustizia Tributaria: Commissione di concorso

    Art. 8 D.Lgs. 175/2024 – Commissione di concorso

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

    2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

    3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

    4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e di legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.

    5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

    6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.

    7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

    8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico, le disposizioni degli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

    9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

    10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

  • Articolo 9 TU Giustizia Tributaria: Nomina e tirocinio del magistrato tributario

    Art. 9 D.Lgs. 175/2024 – Nomina e tirocinio del magistrato tributario

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

    2. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all'articolo 5 svolgono un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 3, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i presidenti delle corti di giustizia tributaria e di sezione di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati tributari nominati svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

    3. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

  • Articolo 10 TU Giustizia Tributaria — I componenti delle corti di giustizia tributaria di sec

    Art. 10 D.Lgs. 175/2024 – I componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 3, che abbiano conseguito un'anzianità nelle corti di primo grado non inferiore a tre anni, e tra i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui al medesimo articolo 2, comma 2.

  • Articolo 11 TU Giustizia Tributaria: Formazione continua dei giudici e magistrati tributari

    Art. 11 D.Lgs. 175/2024 – Formazione continua dei giudici e magistrati tributari

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 o da altri enti pubblici. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.

  • Articolo 12 TU Giustizia Tributaria: La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

    Art. 12 D.Lgs. 175/2024 – La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Con provvedimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.

    2. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegnano il ricorso ad una delle sezioni, tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 49.

    3. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.

    4. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari.

    5. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, col decreto di cui al comma 2, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.