L’ordinamento penitenziario è la legge 26 luglio 1975, n. 354, «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975 ed entrata in vigore il 24 agosto 1975. Per l’art. 1 il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e assicurare il rispetto della dignità della persona, e tende al reinserimento sociale.
È diviso in due Titoli. Il Titolo I, «Trattamento penitenziario», comprende principi direttivi, condizioni generali, modalità del trattamento (lavoro, colloqui, permessi), regime penitenziario, con l’art. 41-bis, assistenza e misure alternative alla detenzione: affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione anticipata. Il Titolo II riguarda l’organizzazione: istituti penitenziari, magistratura di sorveglianza, procedimento di sorveglianza ed esecuzione penale esterna.
Le norme di esecuzione stanno in un atto diverso, il regolamento del DPR 30 giugno 2000, n. 230, che ha un suo indice. Qui sotto trovi l’indice completo della legge con la partizione ufficiale di Normattiva; gli articoli abrogati sono segnalati.
Partizione ufficiale secondo Normattiva. 135 articoli su 137 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.
Capo IPRINCIPI DIRETTIVI
Capo IICONDIZIONI GENERALI
Capo IIIMODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Capo IVREGIME PENITENZIARIO
Capo VASSISTENZA
Capo VIMISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO
Capo IISTITUTI PENITENZIARI
Capo IIGIUDICI DI SORVEGLIANZA
Capo II-bisPROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA
Capo IIIESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA
Capo IVDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
È la legge 26 luglio 1975, n. 354, entrata in vigore il 24 agosto 1975. Regola il trattamento dei detenuti e degli internati, le misure alternative alla detenzione e l’organizzazione penitenziaria, compresa la magistratura di sorveglianza.
È l’articolo «Situazioni di emergenza». Il comma 1 consente al Ministro della giustizia, in casi eccezionali di rivolta o altre gravi emergenze, di sospendere le normali regole di trattamento; il comma 2 permette di sospenderle anche verso detenuti per i delitti dell’art. 4-bis o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell’associazione mafiosa o per agevolarla, quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.
Per l’art. 47, comma 1, se la pena detentiva inflitta non supera tre anni il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale alla pena da scontare; l’articolo prevede poi ulteriori ipotesi e le prescrizioni da rispettare.
All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto la sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 2026, n. 149, pubblicata in Gazzetta il 29 luglio 2026, che dichiara illegittimo l’art. 58-quater, comma 3.
Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.