Testo dell'articoloAbrogato
Art. 56 ord. penit. – Remissione del debito
L. 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento penitenziario
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.p.r 30 maggio 2002, n. 115. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 30-ter.
La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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