- L'art. 51-ter disciplina la sospensione cautelativa delle misure alternative.
- Si applica a chi pone in essere comportamenti suscettibili di revoca.
- Il magistrato di sorveglianza può sospendere la misura in via d'urgenza.
- Gli atti sono trasmessi al tribunale di sorveglianza per la decisione.
- Bilancia continuità della misura e tutela della collettività.
Testo dell'articoloVigente
Art. 51-ter L. 354/1975 — Sospensione cautelativa delle misure alternative
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinchè decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l’accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Commento
Una misura d'urgenza sulle misure alternative
L'art. 51-ter disciplina la sospensione cautelativa delle misure alternative alla detenzione. Si tratta di un intervento d'urgenza, applicabile quando la persona sottoposta a una misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca. La norma consente di reagire tempestivamente a situazioni che richiedono un intervento immediato, in attesa della decisione collegiale sulla revoca.
Il presupposto: comportamenti da revoca
Il presupposto è la commissione, da parte del soggetto in misura alternativa, di comportamenti suscettibili di determinare la revoca della misura: violazioni gravi delle prescrizioni, condotte incompatibili con la prosecuzione della misura, fatti che facciano venir meno la fiducia accordata. Non occorre attendere la revoca definitiva: la sospensione cautelativa consente un intervento immediato.
Il potere del magistrato di sorveglianza
In presenza di tali comportamenti, il magistrato di sorveglianza può disporre con provvedimento motivato la sospensione cautelativa della misura, determinando l'accompagnamento del soggetto in istituto. È un potere monocratico e d'urgenza, giustificato dalla necessità di intervenire rapidamente quando la prosecuzione della misura appaia incompatibile con le esigenze di tutela.
La trasmissione al tribunale di sorveglianza
La sospensione cautelativa è una misura provvisoria: il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza, organo collegiale competente a decidere sulla revoca. Il tribunale deve pronunciarsi entro un termine, confermando la revoca o disponendo la ripresa della misura. La provvisorietà e la rapida verifica collegiale sono garanzie essenziali.
Il bilanciamento
L'art. 51-ter bilancia due esigenze: da un lato la continuità della misura alternativa, che non può essere interrotta senza ragione; dall'altro la tutela della collettività e l'effettività dell'esecuzione, che richiedono un intervento immediato di fronte a comportamenti gravi. La sospensione cautelativa è lo strumento che concilia rapidità d'intervento e garanzia del controllo collegiale.
Le garanzie
Pur trattandosi di una misura d'urgenza, la sospensione cautelativa richiede un provvedimento motivato ed è soggetta alla verifica del tribunale di sorveglianza entro termini definiti, nel rispetto del diritto di difesa. Il carattere provvisorio e il controllo collegiale impediscono che la sospensione si traduca in una revoca di fatto sottratta alle garanzie.
Profili pratici
Per la persona in misura alternativa, l'art. 51-ter significa che comportamenti gravi possono determinare la sospensione immediata della misura, con accompagnamento in istituto, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza sulla revoca. È essenziale, in questa fase, l'assistenza del difensore per rappresentare le proprie ragioni davanti all'organo collegiale.
Casi pratici
Caso 1: Sospensione d'urgenza
Tizio, in affidamento, pone in essere comportamenti gravi: il magistrato di sorveglianza dispone la sospensione cautelativa della misura con accompagnamento in istituto.
Caso 2: Verifica del tribunale
Gli atti relativi a Caio sono trasmessi al tribunale di sorveglianza, che entro il termine decide se confermare la revoca o disporre la ripresa della misura.
Caso 3: Ripresa della misura
Il tribunale di sorveglianza, valutate le ragioni di Sempronio, dispone la ripresa della misura alternativa, non confermando la revoca.
Domande frequenti
Cos'è la sospensione cautelativa delle misure alternative?
È un intervento d'urgenza con cui il magistrato di sorveglianza sospende provvisoriamente una misura alternativa quando il soggetto pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca.
Chi la dispone?
Il magistrato di sorveglianza, con provvedimento motivato, in via d'urgenza, determinando l'accompagnamento del soggetto in istituto.
È definitiva?
No: è provvisoria; gli atti sono trasmessi immediatamente al tribunale di sorveglianza, che deve decidere sulla revoca entro un termine, confermandola o disponendo la ripresa della misura.
Quali garanzie ci sono?
La sospensione richiede un provvedimento motivato ed è soggetta alla verifica collegiale del tribunale di sorveglianza entro termini definiti, nel rispetto del diritto di difesa.
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