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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 58-quater pone divieti temporanei di concessione dei benefici.
  • Colpisce chi si è reso responsabile di evasione o di gravi violazioni.
  • Prevede preclusioni per la revoca di misure per comportamenti incompatibili.
  • La Corte costituzionale (sent. 149/2018) ha eliminato alcune preclusioni rigide per gli ergastolani.
  • È espressione del bilanciamento tra rieducazione e sicurezza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58-quater L. 354/1975 — Divieto di concessione di benefici

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’articolo 47, comma 11, dell’articolo 47- ter, comma 6, o dell’articolo 51, primo comma. (39 A)

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’articolo 4-bis, nei cui confronti si pro- cede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 5, l’autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell’imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.

7-bis. L’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale.

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AGGIORNAMENTO (39 A)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 novembre-1 dicembre 1999, n. 436 (in G.U. 1a s.s.09/12/1999, n. 49) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

Commento

Le preclusioni come reazione all'abuso

L'art. 58-quater disciplina alcuni divieti temporanei di concessione dei benefici penitenziari, configurandosi come una reazione dell'ordinamento agli abusi commessi dal condannato nel corso dell'esecuzione. La logica è quella di un bilanciamento: il percorso verso i benefici premia l'adesione al trattamento, ma chi tradisce la fiducia accordata o si sottrae all'esecuzione subisce una temporanea preclusione.

L'evasione e le condotte sanzionate

La norma prevede, tra l'altro, che i benefici (lavoro all'esterno, permessi premio, affidamento, detenzione domiciliare, semilibertà) non possano essere concessi per un certo periodo al condannato riconosciuto colpevole di evasione (art. 385 c.p.) o di condotte analoghe. Allo stesso modo, la revoca di una misura alternativa per comportamenti incompatibili può comportare un periodo di preclusione all'accesso a nuovi benefici.

La durata delle preclusioni

Le preclusioni hanno carattere temporaneo: decorso il periodo previsto, il condannato può nuovamente accedere ai benefici, sempre che ne ricorrano le condizioni. La temporaneità è coerente con la funzione rieducativa: la preclusione sanziona l'abuso, ma non chiude definitivamente la prospettiva di reinserimento.

L'intervento della Corte costituzionale

L'impianto dell'art. 58-quater è stato inciso dalla giurisprudenza costituzionale. Con la sentenza n. 149 del 2018 la Corte ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 nella parte in cui precludeva in modo assoluto l'accesso ai benefici, prima dell'espiazione di ventisei anni, ai condannati all'ergastolo per sequestro di persona a scopo di estorsione o di terrorismo seguiti dalla morte. La Corte ha ritenuto la preclusione rigida incompatibile con i principi di individualizzazione e progressività del trattamento (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.).

Il principio di progressività

La pronuncia del 2018 ha riaffermato un principio generale: gli automatismi assoluti che precludono in radice l'accesso ai benefici, senza margini di valutazione individuale, contrastano con la funzione rieducativa della pena. Il giudice deve poter valutare in concreto il percorso del singolo, anche nei casi più gravi.

Il rapporto con l'art. 4-bis

L'art. 58-quater opera in sinergia con l'art. 4-bis: mentre quest'ultimo costruisce il regime differenziato in funzione della gravità del reato, il primo sanziona le condotte abusive nel corso dell'esecuzione. Entrambi sono stati oggetto di interventi della Corte costituzionale volti a temperare gli automatismi.

Profili pratici

Per il condannato, l'art. 58-quater segnala l'importanza di non tradire la fiducia accordata con le misure: un'evasione o una grave violazione comportano preclusioni che ritardano l'accesso ai benefici. Le preclusioni assolute più rigide sono però state ridimensionate dalla Corte costituzionale, che ha riaffermato la centralità della valutazione individuale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 149/2018

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, nella parte in cui precludeva in modo assoluto l'accesso ai benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà) prima dell'espiazione di ventisei anni di pena ai condannati all'ergastolo per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione o di terrorismo seguiti dalla morte. La preclusione rigida si pone in contrasto con i principi di individualizzazione e di progressività del trattamento e con la funzione rieducativa della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.).

Casi pratici

Caso 1: Preclusione dopo l'evasione

Tizio, riconosciuto colpevole di evasione, subisce per un periodo la preclusione all'accesso ai benefici penitenziari.

Caso 2: Revoca e nuovo accesso

A Caio è stata revocata una misura per comportamenti incompatibili: dopo il periodo di preclusione potrà nuovamente chiedere i benefici, se ne ricorrono le condizioni.

Caso 3: Ergastolano e valutazione individuale

Per Sempronio, ergastolano, la preclusione assoluta è venuta meno dopo la sentenza 149/2018: il giudice valuta in concreto il suo percorso.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 58-quater?

Divieti temporanei di concessione dei benefici penitenziari a carico di chi si è reso responsabile di evasione o di gravi violazioni, o ha subito la revoca di una misura per comportamenti incompatibili.

Le preclusioni sono definitive?

No: hanno carattere temporaneo; decorso il periodo previsto, il condannato può nuovamente accedere ai benefici se ne ricorrono le condizioni.

Cosa ha deciso la Corte costituzionale?

Con la sentenza 149/2018 ha eliminato la preclusione assoluta che impediva agli ergastolani per determinati reati di accedere ai benefici prima di 26 anni, perché incompatibile con i principi di individualizzazione e progressività.

Che rapporto c'è con l'art. 4-bis?

L'art. 4-bis costruisce il regime differenziato in base alla gravità del reato; l'art. 58-quater sanziona le condotte abusive nel corso dell'esecuzione: operano in sinergia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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