Art. 53-bis L. 354/1975 – Computo del periodo di permesso o licenza
Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull’esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.
2. Avverso il decreto può essere proposto dall’interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all’articolo 14-ter. il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del Collegio
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In sintesi
L'art. 53-bis disciplina il computo del tempo trascorso in permesso o licenza.
Tale tempo è computato a ogni effetto nella durata della misura.
Il permesso o la licenza non sospendono il decorso della pena.
Vale per detenuti e internati.
Garantisce certezza nel calcolo della pena.
Indice dei contenuti
Il tempo del permesso conta come pena scontata
L'art. 53-bis stabilisce un principio di grande rilievo pratico: il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o in licenza è computato, a ogni effetto, nella durata delle misure restrittive della libertà. In altri termini, i periodi trascorsi fuori dall'istituto in forza di un permesso (artt. 30 e 30-ter) o di una licenza (artt. 52 e 53) non sospendono il decorso della pena, ma vi rientrano pienamente.
La ratio del computo
La ragione è coerente con la natura di questi istituti: il permesso e la licenza sono modalità di esecuzione della pena, non interruzioni di essa. Il detenuto in permesso resta in stato di esecuzione, sia pure fuori dall'istituto e con prescrizioni; sarebbe quindi incoerente non computare quel tempo nella durata della pena. Il computo garantisce che il beneficio non si traduca, paradossalmente, in un allungamento della restrizione.
L'efficacia a ogni effetto
Il computo opera a ogni effetto: il tempo del permesso o della licenza incide sul calcolo della pena residua, sulle soglie per l'accesso ad altri benefici e sulla data di fine pena. Questa portata generale assicura coerenza nel calcolo della posizione esecutiva del condannato.
La distinzione dall'evasione
Il computo presuppone, ovviamente, che il permesso o la licenza siano regolarmente fruiti. In caso di mancato rientro o di allontanamento che integri evasione, il tempo dell'assenza ingiustificata non è computato e si aprono le conseguenze disciplinari e penali previste (artt. 51, 52). Il computo favorevole riguarda l'uso regolare del beneficio.
La certezza del calcolo della pena
L'art. 53-bis contribuisce alla certezza del calcolo della pena, materia di grande importanza per il condannato. Sapere che i periodi di permesso e licenza sono computati consente di determinare con precisione la pena residua e le date rilevanti, evitando incertezze che potrebbero incidere sulla libertà personale.
Il collegamento con i benefici
Il principio si collega all'intero sistema dei benefici: poiché il tempo dei permessi e delle licenze è computato, l'uso regolare di questi istituti non ritarda l'accesso alle misure successive né la fine della pena. È un incentivo coerente con la funzione di progressione del trattamento.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 53-bis garantisce che i giorni trascorsi in permesso o licenza siano conteggiati come pena scontata, a tutti gli effetti. Ciò è rilevante per il calcolo della pena residua e delle soglie per i benefici; è essenziale, però, fruire regolarmente del beneficio, perché l'assenza ingiustificata che integri evasione non beneficia del computo favorevole.
Casi pratici
Caso 1: Permesso computato
I giorni trascorsi da Tizio in permesso premio sono computati nella durata della pena, a ogni effetto, come tempo di esecuzione.
Caso 2: Licenza dell'internato
Il periodo di licenza fruito da Caio, internato, rientra nel computo della misura di sicurezza.
Caso 3: Assenza ingiustificata
Sempronio non rientra dal permesso integrando evasione: il tempo dell'assenza ingiustificata non è computato e si aprono le conseguenze previste.
Domande frequenti
Il tempo trascorso in permesso conta come pena scontata?
Sì: l'art. 53-bis stabilisce che il tempo trascorso in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà.
Il permesso sospende la pena?
No: il permesso e la licenza sono modalità di esecuzione della pena, non interruzioni; il detenuto resta in stato di esecuzione e quel tempo è computato.
Su cosa incide il computo?
Sul calcolo della pena residua, sulle soglie per l'accesso ad altri benefici e sulla data di fine pena: opera a ogni effetto.
Vale anche in caso di evasione?
No: il computo favorevole riguarda l'uso regolare del beneficio; in caso di assenza ingiustificata che integri evasione, quel tempo non è computato e si aprono le conseguenze previste.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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Il tempo del permesso conta come pena scontata
L'art. 53-bis stabilisce un principio di grande rilievo pratico: il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o in licenza è computato, a ogni effetto, nella durata delle misure restrittive della libertà. In altri termini, i periodi trascorsi fuori dall'istituto in forza di un permesso (artt. 30 e 30-ter) o di una licenza (artt. 52 e 53) non sospendono il decorso della pena, ma vi rientrano pienamente.
La ratio del computo
La ragione è coerente con la natura di questi istituti: il permesso e la licenza sono modalità di esecuzione della pena, non interruzioni di essa. Il detenuto in permesso resta in stato di esecuzione, sia pure fuori dall'istituto e con prescrizioni; sarebbe quindi incoerente non computare quel tempo nella durata della pena. Il computo garantisce che il beneficio non si traduca, paradossalmente, in un allungamento della restrizione.
L'efficacia a ogni effetto
Il computo opera a ogni effetto: il tempo del permesso o della licenza incide sul calcolo della pena residua, sulle soglie per l'accesso ad altri benefici e sulla data di fine pena. Questa portata generale assicura coerenza nel calcolo della posizione esecutiva del condannato.
La distinzione dall'evasione
Il computo presuppone, ovviamente, che il permesso o la licenza siano regolarmente fruiti. In caso di mancato rientro o di allontanamento che integri evasione, il tempo dell'assenza ingiustificata non è computato e si aprono le conseguenze disciplinari e penali previste (artt. 51, 52). Il computo favorevole riguarda l'uso regolare del beneficio.
La certezza del calcolo della pena
L'art. 53-bis contribuisce alla certezza del calcolo della pena, materia di grande importanza per il condannato. Sapere che i periodi di permesso e licenza sono computati consente di determinare con precisione la pena residua e le date rilevanti, evitando incertezze che potrebbero incidere sulla libertà personale.
Il collegamento con i benefici
Il principio si collega all'intero sistema dei benefici: poiché il tempo dei permessi e delle licenze è computato, l'uso regolare di questi istituti non ritarda l'accesso alle misure successive né la fine della pena. È un incentivo coerente con la funzione di progressione del trattamento.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 53-bis garantisce che i giorni trascorsi in permesso o licenza siano conteggiati come pena scontata, a tutti gli effetti. Ciò è rilevante per il calcolo della pena residua e delle soglie per i benefici; è essenziale, però, fruire regolarmente del beneficio, perché l'assenza ingiustificata che integri evasione non beneficia del computo favorevole.
Casi pratici
Caso 1: Permesso computato
I giorni trascorsi da Tizio in permesso premio sono computati nella durata della pena, a ogni effetto, come tempo di esecuzione.
Caso 2: Licenza dell'internato
Il periodo di licenza fruito da Caio, internato, rientra nel computo della misura di sicurezza.
Caso 3: Assenza ingiustificata
Sempronio non rientra dal permesso integrando evasione: il tempo dell'assenza ingiustificata non è computato e si aprono le conseguenze previste.
Domande frequenti
Il tempo trascorso in permesso conta come pena scontata?
Sì: l'art. 53-bis stabilisce che il tempo trascorso in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà.
Il permesso sospende la pena?
No: il permesso e la licenza sono modalità di esecuzione della pena, non interruzioni; il detenuto resta in stato di esecuzione e quel tempo è computato.
Su cosa incide il computo?
Sul calcolo della pena residua, sulle soglie per l'accesso ad altri benefici e sulla data di fine pena: opera a ogni effetto.
Vale anche in caso di evasione?
No: il computo favorevole riguarda l'uso regolare del beneficio; in caso di assenza ingiustificata che integri evasione, quel tempo non è computato e si aprono le conseguenze previste.