In sintesi
- L'art. 52 prevede le licenze premio per il condannato in semilibertà.
- Durata complessiva non superiore a quarantacinque giorni all'anno.
- Sono concesse a titolo di premio per la buona condotta.
- Durante la licenza si applica il regime dell'affidamento in prova.
- Favoriscono il reinserimento e i rapporti familiari.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 52 L. 354/1975 — Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all’anno.
Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 52 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 52 D.Lgs. 159/2011 — Diritti dei terzi
- Art. 52 D.Lgs. 209/2005 — Particolari mutue assicuratrici
- Art. 52 D.Lgs. 42/2004 — Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali
- Art. 52 CAD — (Accesso telematico e riutilizzo dei dati ... )
- Art. 52 Codice Civile: Effetti della immissione nel possesso
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Un premio per il semilibero
L'art. 52 disciplina le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà. Le licenze costituiscono un ulteriore strumento di apertura verso l'esterno, premiale, che si aggiunge alla semilibertà già concessa: consentono al semilibero di trascorrere periodi fuori dall'istituto, rafforzando i legami familiari e sociali e sperimentando ulteriori spazi di autonomia.
La durata
Al condannato ammesso alla semilibertà possono essere concesse, a titolo di premio, una o più licenze di durata complessiva non superiore a quarantacinque giorni all'anno. Il limite annuo contiene il beneficio entro confini precisi, coerenti con la sua natura premiale e con l'esigenza di verificare progressivamente l'affidabilità del soggetto.
La natura premiale
Le licenze sono concesse a titolo di premio: presuppongono quindi una condotta meritevole e un percorso positivo nel regime di semilibertà. Si inseriscono nel sistema di incentivi che caratterizza l'ordinamento penitenziario, accanto alle ricompense (art. 37) e ai permessi premio (art. 30-ter).
Il regime durante la licenza
Durante la licenza si applica al condannato il regime dell'affidamento in prova al servizio sociale: il soggetto è sottoposto alle prescrizioni e alla vigilanza proprie di quella misura. La licenza non è quindi una libertà piena, ma una fase in cui il condannato resta in esecuzione di pena, sia pure con un regime più aperto.
La funzione di reinserimento
Le licenze favoriscono il reinserimento: consentono al semilibero di consolidare i rapporti familiari e sociali e di prepararsi al rientro definitivo nella società. Un percorso positivo di licenze è un indice favorevole nel cammino verso la liberazione e verso eventuali misure più ampie.
La revoca e le conseguenze
L'abuso della licenza o la violazione delle prescrizioni possono comportarne la revoca e incidere sulla stessa semilibertà. L'allontanamento ingiustificato oltre i limiti può integrare il reato di evasione. La condotta tenuta durante la licenza è attentamente valutata, perché costituisce una verifica dell'affidabilità del condannato.
Profili pratici
Per il semilibero, le licenze dell'art. 52 sono un'opportunità premiale che rafforza il percorso di reinserimento, entro il limite di quarantacinque giorni annui. È essenziale rispettare le prescrizioni (applicandosi il regime dell'affidamento): ogni licenza ben gestita consolida il percorso, mentre le violazioni possono comprometterlo.
Casi pratici
Caso 1: Licenza premio
Per la condotta meritevole, a Tizio, semilibero, è concessa una licenza premio nei limiti dei quarantacinque giorni annui.
Caso 2: Regime dell'affidamento
Durante la licenza, Caio è soggetto alle prescrizioni e alla vigilanza proprie dell'affidamento in prova: non è una libertà piena.
Caso 3: Violazione delle prescrizioni
Sempronio viola le prescrizioni durante la licenza: il beneficio può essere revocato, con ripercussioni sulla semilibertà.
Domande frequenti
Cosa sono le licenze per il semilibero?
Sono licenze premio, concesse al condannato in semilibertà a titolo di riconoscimento della buona condotta, per trascorrere periodi fuori dall'istituto.
Quanto durano?
Una o più licenze, di durata complessiva non superiore a quarantacinque giorni all'anno.
Durante la licenza il condannato è libero?
No: si applica il regime dell'affidamento in prova, con prescrizioni e vigilanza; il condannato resta in esecuzione di pena, sia pure con un regime più aperto.
Cosa accade in caso di abuso?
L'abuso della licenza o la violazione delle prescrizioni possono comportarne la revoca e incidere sulla semilibertà; l'allontanamento ingiustificato oltre i limiti può integrare evasione.
Vedi anche