L. 26 luglio 1975, n. 354

Ordinamento penitenziario – L. 354/1975

135 articoli · testo su Normattiva aggiornato al 29/07/2026

L’ordinamento penitenziario è la legge 26 luglio 1975, n. 354, «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975 ed entrata in vigore il 24 agosto 1975. Per l’art. 1 il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e assicurare il rispetto della dignità della persona, e tende al reinserimento sociale.

È diviso in due Titoli. Il Titolo I, «Trattamento penitenziario», comprende principi direttivi, condizioni generali, modalità del trattamento (lavoro, colloqui, permessi), regime penitenziario, con l’art. 41-bis, assistenza e misure alternative alla detenzione: affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione anticipata. Il Titolo II riguarda l’organizzazione: istituti penitenziari, magistratura di sorveglianza, procedimento di sorveglianza ed esecuzione penale esterna.

Le norme di esecuzione stanno in un atto diverso, il regolamento del DPR 30 giugno 2000, n. 230, che ha un suo indice. Qui sotto trovi l’indice completo della legge con la partizione ufficiale di Normattiva; gli articoli abrogati sono segnalati.

Ultime modifiche · Normattiva aggiornata al 29/07/2026
  • Corte costituzionale, sentenza 20 maggio 2026, n. 149 (G.U. 29/07/2026): dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 3.
  • Corte costituzionale, sentenza 9 febbraio 2026, n. 68 (G.U. 06/05/2026): dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater.
  • D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54: modifica l’art. 4-bis, comma 1-ter, l’art. 30-bis e l’art. 32.

Indice degli articoli

Partizione ufficiale secondo Normattiva. 135 articoli su 137 hanno la scheda commentata su Legge in Chiaro: il numero è il link.

Titolo ITRATTAMENTO PENITENZIARIO95 articoli

Capo IPRINCIPI DIRETTIVI

  1. Art. 1Trattamento e rieducazione
  2. Art. 2Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
  3. Art. 3Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
  4. Art. 4Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
  5. Art. 4-bisDivieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti

Capo IICONDIZIONI GENERALI

  1. Art. 5Caratteristiche degli edifici penitenziari
  2. Art. 6Locali di soggiorno e di pernottamento
  3. Art. 7Vestiario e corredo
  4. Art. 8Igiene personale
  5. Art. 9Alimentazione
  6. Art. 10Permanenza all'aperto
  7. Art. 11Servizio sanitario
  8. Art. 11-bisComunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
  9. Art. 12Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione

Capo IIIMODALITÀ DEL TRATTAMENTO

  1. Art. 13Individualizzazione del trattamento
  2. Art. 13-bisTrattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori
  3. Art. 14Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
  4. Art. 14-bisRegime di sorveglianza particolare
  5. Art. 14-terReclamo
  6. Art. 14-quaterContenuti del regime di sorveglianza particolare
  7. Art. 15Elementi del trattamento
  8. Art. 15-bisGiustizia riparativa
  9. Art. 16Regolamento dell'istituto
  10. Art. 17Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
  11. Art. 18Colloqui, corrispondenza e informazione
  12. Art. 18-bisColloqui a fini investigativi
  13. Art. 18-terLimitazioni e controlli della corrispondenza
  14. Art. 19Istruzione
  15. Art. 20Lavoro
  16. Art. 20-bisModalità di organizzazione del lavoro
  17. Art. 20-terLavoro di pubblica utilità
  18. Art. 21Lavoro all'esterno
  19. Art. 21-bisAssistenza all'esterno dei figli minori
  20. Art. 21-terVisite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità
  21. Art. 22Determinazione della remunerazione
  22. Art. 23Remunerazione e assegni familiari
  23. Art. 24Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
  24. Art. 25Peculio
  25. Art. 25-bisCommissioni regionali per il lavoro penitenziario
  26. Art. 25-terAssistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
  27. Art. 26Religione e pratiche di culto
  28. Art. 27Attività culturali, ricreative e sportive
  29. Art. 28Rapporti con la famiglia
  30. Art. 29Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
  31. Art. 30Permessi
  32. Art. 30-bisProvvedimenti e reclami in materia di permessi
  33. Art. 30-terPermessi premio
  34. Art. 30-quaterConcessione dei permessi premio ai recidivi
  35. Art. 31Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati

Capo IVREGIME PENITENZIARIO

  1. Art. 32Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno
  2. Art. 33Isolamento
  3. Art. 34Perquisizione personale
  4. Art. 35Diritto di reclamo
  5. Art. 35-bisReclamo giurisdizionale
  6. Art. 35-terRimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati
  7. Art. 36Regime disciplinare
  8. Art. 37Ricompense
  9. Art. 38Infrazioni disciplinari
  10. Art. 39Sanzioni disciplinari
  11. Art. 40Autorità competente a deliberare le sanzioni
  12. Art. 41Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
  13. Art. 41-bisSituazioni di emergenza
  14. Art. 42Trasferimenti
  15. Art. 42-bisTraduzioni
  16. Art. 43Dimissione
  17. Art. 44Nascite, matrimoni, decessi

Capo VASSISTENZA

  1. Art. 45Assistenza alle famiglie
  2. Art. 46Assistenza post-penitenziaria

Capo VIMISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO

  1. Art. 47Affidamento in prova al servizio sociale
  2. Art. 47-bisAffidamento in prova in casi particolariabrogato
  3. Art. 47-terDetenzione domiciliare
  4. Art. 47-quaterMisure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
  5. Art. 47-quinquiesDetenzione domiciliare speciale
  6. Art. 47-sexiesAllontanamento dal domicilio senza giustificato motivo
  7. Art. 48Regime di semilibertà
  8. Art. 49Ammissione obbligatoria al regime di semilibertàabrogato
  9. Art. 50Ammissione alla semilibertà
  10. Art. 50-bisConcessione della semilibertà ai recidiviabrogato
  11. Art. 51Sospensione e revoca del regime di semilibertà
  12. Art. 51-bisSopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà
  13. Art. 51-terSospensione cautelativa delle misure alternative
  14. Art. 51-quaterDisciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative
  15. Art. 52Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
  16. Art. 53-bisComputo del periodo di permesso o licenza
  17. Art. 54Liberazione anticipata
  18. Art. 55Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata
  19. Art. 56Remissione del debitoabrogato
  20. Art. 57Legittimazione alla richiesta di misure
  21. Art. 58Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
  22. Art. 58-bisIscrizione nel casellario giudizialeabrogato
  23. Art. 58-terPersone che collaborano con la giustizia
  24. Art. 58-quaterDivieto di concessione di benefici
  25. Art. 58-quinquiesParticolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare
  26. Art. 58-sexiesObblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti
Titolo IIDISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA42 articoli

Capo IISTITUTI PENITENZIARI

  1. Art. 59Istituti per adulti
  2. Art. 60Istituti di custodia preventiva
  3. Art. 61Istituti per l'esecuzione delle pene
  4. Art. 62Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
  5. Art. 63Centri di osservazione
  6. Art. 64Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
  7. Art. 65Istituti per infermi e minorati
  8. Art. 66Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
  9. Art. 67Visite agli istituti
  10. Art. 67-bisVisite alle camere di sicurezza

Capo IIGIUDICI DI SORVEGLIANZA

  1. Art. 68Uffici di sorveglianza
  2. Art. 69Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
  3. Art. 69-bisProcedimento in materia di liberazione anticipata
  4. Art. 70Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza
  5. Art. 70-bisPresidente del tribunale di sorveglianza
  6. Art. 70-terNuove denominazioni

Capo II-bisPROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA

  1. Art. 71Norme generali
  2. Art. 71-bisUdienza
  3. Art. 71-terRicorso per cassazione
  4. Art. 71-quaterComunicazioni
  5. Art. 71-quinquiesRevocaabrogato
  6. Art. 71-sexiesInammissibilità

Capo IIIESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA

  1. Art. 72Uffici locali di esecuzione penale esterna
  2. Art. 73Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
  3. Art. 74Consigli di aiuto sociale
  4. Art. 75Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
  5. Art. 76Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
  6. Art. 77Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
  7. Art. 78Assistenti volontari

Capo IVDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

  1. Art. 79Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza
  2. Art. 80Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
  3. Art. 82Attribuzioni degli educatori
  4. Art. 83Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
  5. Art. 84Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti
  6. Art. 85Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
  7. Art. 86Personale per gli uffici di sorveglianza
  8. Art. 87Norme di esecuzione
  9. Art. 88Attuazione dei ruoli del personale
  10. Art. 89Norme abrogate
  11. Art. 90Esigenze di sicurezzaabrogato
  12. Art. 91Copertura finanziaria

Domande frequenti

Che cos’è l’ordinamento penitenziario?

È la legge 26 luglio 1975, n. 354, entrata in vigore il 24 agosto 1975. Regola il trattamento dei detenuti e degli internati, le misure alternative alla detenzione e l’organizzazione penitenziaria, compresa la magistratura di sorveglianza.

Che cos’è l’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario?

È l’articolo «Situazioni di emergenza». Il comma 1 consente al Ministro della giustizia, in casi eccezionali di rivolta o altre gravi emergenze, di sospendere le normali regole di trattamento; il comma 2 permette di sospenderle anche verso detenuti per i delitti dell’art. 4-bis o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell’associazione mafiosa o per agevolarla, quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.

Quando si può ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale?

Per l’art. 47, comma 1, se la pena detentiva inflitta non supera tre anni il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale alla pena da scontare; l’articolo prevede poi ulteriori ipotesi e le prescrizioni da rispettare.

Qual è l’ultima modifica all’ordinamento penitenziario?

All’8 ottobre 2026 Normattiva indica come ultimo aggiornamento dell’atto la sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 2026, n. 149, pubblicata in Gazzetta il 29 luglio 2026, che dichiara illegittimo l’art. 58-quater, comma 3.

Fonte del testo e della struttura: Normattiva, verificata il 8 Ottobre 2026. Le schede spiegano la norma in linguaggio semplice e non sostituiscono il testo ufficiale.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.