Indice
- L'art. 41-bis prevede la sospensione delle regole ordinarie di trattamento in situazioni eccezionali.
- Il comma 2 disciplina il cosiddetto «carcere duro» per i detenuti per reati di criminalità organizzata.
- Il regime mira a recidere i collegamenti tra il detenuto e l'organizzazione di appartenenza.
- È disposto dal Ministro della giustizia con provvedimento motivato e a termine.
- Contro il provvedimento è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza di Roma.
Testo dell'articoloVigente
Art. 41-bis L. 354/1975 — Situazioni di emergenza
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis.
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa.
2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94.
2-quater.
2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono propone reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore possono propone, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale per violazione di legge.
Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Commento
Due istituti in una sola norma
L'art. 41-bis racchiude due previsioni distinte. Il comma 1 consente al Ministro della giustizia di sospendere, in un istituto o in parte di esso, le normali regole di trattamento in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, per il tempo strettamente necessario a ripristinare l'ordine e la sicurezza. Il comma 2, invece, disciplina il cosiddetto «carcere duro», cioè la sospensione delle regole di trattamento per i singoli detenuti legati alla criminalità organizzata.
Il regime differenziato del comma 2
Quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, nei confronti dei detenuti per delitti di cui all'art. 4-bis (in particolare associazione mafiosa) il Ministro della giustizia può sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle regole ordinarie. La finalità non è punitiva ma preventiva: impedire che il detenuto continui a impartire direttive all'organizzazione e a mantenere i collegamenti con l'esterno.
I contenuti delle restrizioni
Il regime comporta limitazioni puntuali: riduzione e videosorveglianza dei colloqui, limiti alla corrispondenza e alla somma di denaro, restrizioni alla permanenza all'aperto e ai contatti tra detenuti, controllo della socialità. Tali misure devono essere funzionali allo scopo di prevenzione e non possono tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27 Cost.).
I limiti posti dalla Corte costituzionale
La giurisprudenza costituzionale ha più volte ricondotto il 41-bis entro i confini della Costituzione, censurando le restrizioni eccedenti la finalità preventiva. Emblematica è la sentenza n. 143 del 2013, che ha dichiarato illegittime le limitazioni ai colloqui con il difensore: il diritto di difesa (art. 24 Cost.) non tollera compressioni, perché il rapporto con l'avvocato non può alimentare collegamenti con l'esterno.
Durata e reclamo
Il provvedimento ha durata determinata ed è prorogabile con nuova motivazione. Contro di esso il detenuto può proporre reclamo giurisdizionale al tribunale di sorveglianza di Roma, competente in via accentrata, che verifica la sussistenza dei presupposti e la proporzionalità delle singole restrizioni.
Profili pratici
Per il detenuto sottoposto al 41-bis è essenziale l'assistenza difensiva nel reclamo: il giudice può annullare o modulare le restrizioni non giustificate dalle esigenze di sicurezza. Il regime, pur severo, resta soggetto al controllo giurisdizionale e ai limiti della dignità della persona.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 143/2013
Illegittimità costituzionale
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), nella parte in cui sottoponeva a limitazioni (numero e durata) i colloqui del detenuto in regime differenziato con il proprio difensore. Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) non tollera compressioni di questo tipo: la finalità di prevenire i collegamenti con l'esterno non può estendersi al rapporto con il difensore, presidio essenziale del giusto processo.
Casi pratici
Caso 1: Restrizione dei colloqui col difensore
Tizio, in 41-bis, vede contingentati i colloqui con il proprio avvocato: in base alla sentenza 143/2013 il tribunale di sorveglianza annulla la limitazione, perché lesiva del diritto di difesa.
Caso 2: Proroga del regime
Il regime applicato a Caio è in scadenza: il Ministro può prorogarlo solo con un nuovo provvedimento motivato sull'attualità dei collegamenti con l'organizzazione.
Caso 3: Emergenza in istituto
Dopo una rivolta, il direttore segnala la necessità di sospendere temporaneamente alcune attività: è l'ipotesi del comma 1, a termine e finalizzata a ripristinare la sicurezza.
Domande frequenti
Che cos'è il «carcere duro»?
È il regime previsto dal comma 2 dell'art. 41-bis: la sospensione delle regole ordinarie di trattamento per i detenuti legati alla criminalità organizzata, allo scopo di recidere i collegamenti con l'esterno.
Il 41-bis è una pena aggiuntiva?
No: non ha natura punitiva ma preventiva. Serve a impedire i contatti tra il detenuto e l'organizzazione criminale, non ad aggravare la pena.
Si può fare ricorso contro il 41-bis?
Sì: il detenuto può proporre reclamo giurisdizionale al tribunale di sorveglianza di Roma, che verifica i presupposti e la proporzionalità delle restrizioni.
I colloqui con l'avvocato possono essere limitati in 41-bis?
No: la Corte costituzionale, con la sentenza 143/2013, ha dichiarato illegittime le limitazioni ai colloqui difensivi, perché il diritto di difesa non può essere compresso.
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