Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 L. 354/1975 – Assistenza post-penitenziaria

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.
Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell’articolo precedente.
I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

Coloro che hanno terminato l’espiazione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.

In sintesi

  • L'art. 46 disciplina l'assistenza post-penitenziaria.
  • Prevede un aiuto particolare prima della dimissione e per un periodo successivo.
  • Mira ad agevolare il reinserimento nella vita libera.
  • Coinvolge i servizi sociali e gli enti del territorio.
  • È la fase che completa il percorso rieducativo.
Indice dei contenuti

Accompagnare il ritorno alla libertà

L'art. 46 disciplina l'assistenza post-penitenziaria, cioè il sostegno offerto al detenuto nella delicata fase del ritorno alla vita libera. La norma riconosce che la rieducazione non si esaurisce con la scarcerazione: il momento dell'uscita dal carcere è critico, e senza un adeguato accompagnamento il rischio di ricaduta nel reato aumenta. L'assistenza post-penitenziaria è perciò il completamento naturale del percorso trattamentale.

Prima e dopo la dimissione

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo. L'assistenza, dunque, copre due fasi: la preparazione all'uscita (con la predisposizione delle condizioni per il rientro) e il sostegno nei primi tempi della libertà, quando le difficoltà pratiche sono maggiori.

Gli interventi di reinserimento

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di sostegno relativi all'alloggio, al lavoro, ai rapporti familiari e sociali, alla continuità delle cure. L'assistenza non è generica: si traduce in azioni concrete che affrontano i nodi pratici del reinserimento, dalla ricerca di un'occupazione alla soluzione delle questioni abitative.

Il ruolo dei servizi e del territorio

L'assistenza post-penitenziaria coinvolge i servizi dell'esecuzione penale esterna, i servizi sociali degli enti locali e le realtà del territorio (associazioni, volontariato, cooperative), in coerenza con l'art. 17. La continuità tra il dentro e il fuori richiede una rete di soggetti che prenda in carico la persona al momento dell'uscita.

Il contrasto alla recidiva

L'assistenza post-penitenziaria ha un evidente valore di prevenzione: una persona che, all'uscita dal carcere, trova sostegno per il lavoro, l'alloggio e i rapporti sociali ha minori probabilità di tornare a delinquere. L'investimento in questa fase è coerente con la funzione rieducativa della pena e con l'interesse della collettività alla sicurezza.

Il collegamento con le misure alternative

L'assistenza post-penitenziaria si raccorda con il sistema delle misure alternative: l'affidamento in prova (art. 47) e la semilibertà (art. 48) sono essi stessi strumenti di reinserimento graduale, e l'assistenza ne costituisce il completamento per chi termina l'esecuzione. La continuità del sostegno è la chiave del successo del percorso.

Profili pratici

Per il detenuto in prossimità della scarcerazione, l'art. 46 è il fondamento del diritto a un accompagnamento nella fase del ritorno alla libertà. È utile attivarsi per tempo con i servizi dell'esecuzione penale esterna e con le realtà del territorio, per predisporre le condizioni (lavoro, alloggio) che renderanno effettivo il reinserimento.

Casi pratici

Caso 1: Preparazione alla dimissione

Nei mesi precedenti l'uscita, Tizio è seguito per predisporre le condizioni del rientro: alloggio, lavoro e rapporti familiari.

Caso 2: Sostegno dopo la scarcerazione

Nei primi tempi della libertà, Caio riceve un aiuto per affrontare le difficoltà pratiche del reinserimento, riducendo il rischio di recidiva.

Caso 3: Rete territoriale

Per Sempronio interviene una rete di servizi sociali e associazioni del territorio, che lo prende in carico al momento dell'uscita.

Domande frequenti

Che cos'è l'assistenza post-penitenziaria?

È il sostegno offerto al detenuto nella fase del ritorno alla vita libera, prima della dimissione e per un congruo periodo successivo, per agevolare il reinserimento.

Quali interventi comprende?

Interventi concreti relativi all'alloggio, al lavoro, ai rapporti familiari e sociali e alla continuità delle cure, che affrontano i nodi pratici del reinserimento.

Chi se ne occupa?

I servizi dell'esecuzione penale esterna, i servizi sociali degli enti locali e le realtà del territorio (associazioni, volontariato, cooperative), in coerenza con l'art. 17.

Perché è importante?

Perché il momento dell'uscita dal carcere è critico: un adeguato accompagnamento riduce il rischio di ricaduta nel reato ed è coerente con la funzione rieducativa della pena.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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