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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 38 sancisce il principio di legalità delle infrazioni disciplinari.
  • Nessuna punizione per un fatto non previsto come infrazione dal regolamento.
  • La sanzione richiede un provvedimento motivato dopo la contestazione.
  • È garantito il diritto di difesa del detenuto.
  • Tutela contro le sanzioni arbitrarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 38 L. 354/1975 — Infrazioni disciplinari

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.
Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell’addebito all’interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.
Nell’applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.
Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

Commento

La legalità anche nella disciplina interna

L'art. 38 introduce nel sistema disciplinare penitenziario il principio di legalità, mutuato dal diritto penale: i detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento. È il corrispondente del principio nullum crimen sine lege applicato alla disciplina interna: nessuna sanzione senza una previa e precisa previsione dell'infrazione.

La tipicità delle infrazioni

Il principio di legalità implica la tipicità: le infrazioni devono essere predeterminate dal regolamento, così che il detenuto sappia in anticipo quali comportamenti sono vietati e sanzionabili. Si esclude in radice la possibilità di punire condotte non previste o di applicare sanzioni in via analogica, a garanzia della certezza e contro l'arbitrio.

Il provvedimento motivato

Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato, dopo la contestazione dell'addebito all'interessato. La motivazione è una garanzia essenziale: consente di conoscere le ragioni della decisione e di controllarne la correttezza, anche in sede di reclamo. La contestazione preventiva apre il contraddittorio.

Il diritto di difesa

La procedura disciplinare deve garantire il diritto di difesa: il detenuto ha diritto di essere informato dell'addebito, di esporre le proprie ragioni e di essere ascoltato prima della decisione. Il contraddittorio, sia pure nelle forme semplificate del procedimento disciplinare, è un presidio irrinunciabile.

Il collegamento con le sanzioni e la competenza

L'art. 38 si integra con l'art. 39, che elenca tassativamente le sanzioni applicabili, e con l'art. 40, che individua le autorità competenti a deliberarle. Insieme, le tre norme costruiscono un sistema disciplinare retto dalla legalità, dalla tipicità e dalla garanzia procedurale.

Il controllo giurisdizionale

Le sanzioni disciplinari illegittime - perché applicate per fatti non previsti, senza motivazione o in violazione del contraddittorio - possono essere impugnate con il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza (art. 35-bis), che può disporne l'annullamento. È la garanzia ultima del rispetto delle regole.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 38 è la garanzia fondamentale in materia disciplinare: non può essere punito per fatti non previsti, ha diritto alla contestazione e alla difesa e la sanzione deve essere motivata. La violazione di queste garanzie rende la sanzione impugnabile con il reclamo entro dieci giorni.

Casi pratici

Caso 1: Fatto non previsto

A Tizio viene contestata una condotta non prevista come infrazione dal regolamento: in base all'art. 38 non può essere sanzionato.

Caso 2: Contestazione e difesa

Prima della sanzione, a Caio è contestato l'addebito e gli è consentito esporre le proprie ragioni: il contraddittorio è garantito.

Caso 3: Sanzione non motivata

A Sempronio è inflitta una sanzione priva di motivazione: il provvedimento è illegittimo e può essere annullato in sede di reclamo (art. 35-bis).

Domande frequenti

Si può punire un detenuto per qualsiasi comportamento?

No: l'art. 38 sancisce il principio di legalità; nessuna punizione è ammessa per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

La sanzione disciplinare deve essere motivata?

Sì: nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato, dopo la contestazione dell'addebito all'interessato.

Il detenuto può difendersi nel procedimento disciplinare?

Sì: ha diritto di essere informato dell'addebito, di esporre le proprie ragioni e di essere ascoltato prima della decisione, nel rispetto del contraddittorio.

Cosa fare contro una sanzione illegittima?

Si può proporre reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza (art. 35-bis) entro dieci giorni: il giudice può disporre l'annullamento della sanzione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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