← Torna a Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 40 individua le autorità competenti a deliberare le sanzioni.
  • Richiamo e ammonizione sono deliberati dal direttore.
  • Le sanzioni più gravi sono deliberate dal consiglio di disciplina.
  • Il consiglio ha una composizione definita dalla legge.
  • La ripartizione di competenza è una garanzia di proporzionalità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 L. 354/1975 — Autorità competente a deliberare le sanzioni

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.

Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall’impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall’educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell’articolo 80.

Commento

Chi decide le sanzioni

L'art. 40 individua le autorità competenti a deliberare le sanzioni disciplinari, completando il sistema costruito dagli artt. 38 e 39. La ripartizione della competenza in funzione della gravità della sanzione è una garanzia: le misure più afflittive sono affidate a un organo collegiale, mentre quelle lievi restano nella competenza monocratica del direttore.

La competenza del direttore

Le sanzioni del richiamo e dell'ammonizione, che hanno contenuto essenzialmente morale e lieve incidenza, sono deliberate dal direttore dell'istituto. Per queste misure la decisione monocratica è coerente con la modesta afflittività e con l'esigenza di una risposta tempestiva alle infrazioni minori.

Il consiglio di disciplina

Le sanzioni più gravi (l'esclusione dalle attività ricreative e sportive e l'esclusione dalle attività in comune) sono deliberate dal consiglio di disciplina, organo collegiale. La collegialità è una garanzia rafforzata: le misure di maggiore incidenza sui diritti del detenuto richiedono una valutazione condivisa e non rimessa a un'unica autorità.

La composizione del consiglio

Il consiglio di disciplina è composto dal direttore (o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado) e da altri componenti indicati dalla legge, tra cui figure sanitarie ed esperti. La presenza di competenze diverse assicura che la decisione tenga conto sia degli aspetti disciplinari sia delle condizioni del soggetto, in coerenza con l'art. 36.

Le garanzie procedurali

Qualunque sia l'organo competente, la sanzione deve rispettare le garanzie dell'art. 38: contestazione dell'addebito, contraddittorio, provvedimento motivato. La competenza dell'organo è un elemento di legittimità: una sanzione grave deliberata dal solo direttore, anziché dal consiglio, sarebbe viziata.

Il controllo giurisdizionale

Le decisioni in materia disciplinare, sia del direttore sia del consiglio di disciplina, sono soggette al controllo del magistrato di sorveglianza attraverso il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis). Il giudice verifica la legittimità della sanzione, anche sotto il profilo della competenza dell'organo che l'ha deliberata.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 40 garantisce che le sanzioni gravi siano decise da un organo collegiale e non da una singola autorità. La violazione delle regole sulla competenza, oltre che delle garanzie procedurali, può essere fatta valere con il reclamo per ottenere l'annullamento della sanzione.

Casi pratici

Caso 1: Richiamo deciso dal direttore

Per un'infrazione lieve, il direttore delibera il richiamo nei confronti di Tizio: è la competenza monocratica prevista per le sanzioni minori.

Caso 2: Consiglio di disciplina

Per l'esclusione dalle attività in comune di Caio decide il consiglio di disciplina, organo collegiale, a garanzia della valutazione condivisa.

Caso 3: Vizio di competenza

Una sanzione grave è deliberata dal solo direttore anziché dal consiglio: la decisione di Sempronio è viziata e può essere annullata in sede di reclamo.

Domande frequenti

Chi decide le sanzioni disciplinari?

Il richiamo e l'ammonizione sono deliberati dal direttore; le sanzioni più gravi, come l'esclusione dalle attività in comune, dal consiglio di disciplina, organo collegiale.

Com'è composto il consiglio di disciplina?

Dal direttore (o, in caso di impedimento, dall'impiegato più elevato in grado) e da altri componenti indicati dalla legge, tra cui figure sanitarie ed esperti.

Perché le sanzioni gravi sono decise da un organo collegiale?

Perché la collegialità è una garanzia rafforzata: le misure di maggiore incidenza sui diritti richiedono una valutazione condivisa e non rimessa a un'unica autorità.

Una sanzione decisa dall'organo sbagliato è valida?

No: la competenza dell'organo è un elemento di legittimità; una sanzione grave deliberata dal solo direttore è viziata e può essere annullata in sede di reclamo (art. 35-bis).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.