- L'art. 25 disciplina il peculio del detenuto.
- È costituito dalla parte di remunerazione riservata, dal denaro posseduto e da quello ricevuto.
- Una parte è disponibile per gli acquisti in istituto, una parte è vincolata.
- La quota vincolata è destinata al momento della liberazione.
- Tutela una risorsa economica per il reinserimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 25 L. 354/1975 — Peculio
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all’atto dell’ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.
Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.
Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell’istituto.
Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all’atto della dimissione dagli istituti.
Commento
Il denaro del detenuto
L'art. 25 disciplina il peculio, cioè l'insieme delle disponibilità economiche del detenuto in istituto. Poiché il recluso non può detenere liberamente denaro contante, le sue risorse sono gestite attraverso il peculio, secondo regole che ne garantiscono la tracciabilità e, al tempo stesso, la disponibilità per le esigenze di vita e per il futuro reinserimento.
La composizione del peculio
Il peculio è costituito dalla parte della remunerazione riservata al detenuto (ai sensi dell'art. 24), dal denaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita di oggetti di sua proprietà e dalle somme ricevute dall'esterno (ad esempio dai familiari). È quindi l'insieme ordinato di tutte le risorse economiche del recluso.
La parte disponibile
Una quota del peculio è liberamente disponibile per gli acquisti consentiti in istituto, in particolare per il sopravvitto (art. 9) e per i generi di conforto. Questa disponibilità consente al detenuto di soddisfare esigenze personali e di gestire una parte della propria vita quotidiana, in chiave di responsabilizzazione.
La parte vincolata
Un'altra parte del peculio è vincolata e indisponibile durante la detenzione: è accantonata e destinata a costituire una risorsa per il momento della liberazione. La ratio è assicurare che il detenuto, alla scarcerazione, disponga di un minimo di mezzi per affrontare la fase delicata del reinserimento, riducendo il rischio di ricaduta nel reato per necessità.
La gestione e la tracciabilità
Il peculio è gestito dall'amministrazione con registrazione delle entrate e delle uscite. Il detenuto ha diritto di conoscere la consistenza del proprio peculio e i movimenti effettuati: la trasparenza nella gestione è una garanzia contro errori e abusi.
Il collegamento con il reinserimento
La quota vincolata del peculio è uno strumento, sia pure modesto, di sostegno al reinserimento. Insieme alla remunerazione equa (art. 22) e ai prelievi riparatori (art. 24), il peculio governa in modo organico la dimensione economica della detenzione, in funzione della dignità e del futuro della persona.
Profili pratici
Per il detenuto, conoscere il funzionamento del peculio è utile per gestire le proprie risorse: la parte disponibile per gli acquisti e quella accantonata per la liberazione. Eventuali errori nella gestione o nella registrazione del peculio possono essere segnalati e contestati a tutela del proprio patrimonio. È inoltre possibile, nei limiti consentiti, destinare somme del peculio ai familiari all'esterno, a conferma di come la gestione delle risorse economiche del detenuto sia anche uno strumento di mantenimento dei rapporti familiari.
Casi pratici
Caso 1: Somme ricevute dai familiari
I familiari inviano del denaro a Tizio: la somma confluisce nel peculio e in parte è disponibile per gli acquisti in istituto.
Caso 2: Quota per la liberazione
Una parte del peculio di Caio è vincolata e accantonata: gli sarà utile al momento della scarcerazione per affrontare il reinserimento.
Caso 3: Verifica dei movimenti
Sempronio chiede conto della consistenza del proprio peculio: ha diritto a conoscere entrate e uscite, a garanzia di trasparenza.
Domande frequenti
Che cos'è il peculio?
È l'insieme delle disponibilità economiche del detenuto in istituto: la parte di remunerazione riservata, il denaro posseduto all'ingresso, quello ricavato dalla vendita di oggetti e le somme ricevute dall'esterno.
Il detenuto può usare liberamente il proprio denaro?
Solo in parte: una quota del peculio è disponibile per gli acquisti in istituto (sopravvitto e generi di conforto), mentre un'altra parte è vincolata.
A cosa serve la parte vincolata?
È accantonata e destinata al momento della liberazione, per assicurare al detenuto un minimo di mezzi utili al reinserimento.
Il detenuto può controllare il proprio peculio?
Sì: ha diritto di conoscere la consistenza del peculio e i movimenti effettuati; eventuali errori di gestione possono essere segnalati e contestati.
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