In sintesi
- L'art. 25-ter prevede assistenza ai detenuti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
- L'amministrazione rende disponibili informazioni e supporto.
- Favorisce l'effettività dei diritti sociali anche in detenzione.
- Si collega al lavoro e alle tutele connesse.
- Sostiene il reinserimento e la continuità dei diritti.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25-ter L. 354/1975 — Assistenza per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. L’amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all’espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
I diritti sociali non si fermano in carcere
L'art. 25-ter impone all'amministrazione penitenziaria di assistere i detenuti e gli internati nell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali cui hanno diritto. La norma riflette il principio per cui i diritti sociali della persona non vengono meno con la detenzione: il detenuto resta titolare delle posizioni previdenziali e assistenziali maturate o spettanti, e deve essere posto in condizione di farle valere.
L'obbligo di assistenza dell'amministrazione
L'amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile, a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso appositi strumenti, l'assistenza necessaria per l'accesso alle prestazioni. Si tratta di un obbligo positivo: non basta non ostacolare l'esercizio dei diritti, ma occorre fornire le informazioni e il supporto necessari, considerata la difficoltà di esercitarli dall'interno del carcere.
L'effettività dei diritti
La ratio è l'effettività dei diritti sociali: la condizione detentiva rende oggettivamente difficile compiere gli adempimenti necessari per accedere a pensioni, sussidi, indennità e altre prestazioni. Senza un'assistenza dedicata, il detenuto rischierebbe di perdere diritti per la sola difficoltà pratica di farli valere. L'art. 25-ter previene questo esito.
Il collegamento con il lavoro
La norma si collega alla disciplina del lavoro penitenziario (artt. 20 e seguenti) e alle tutele previdenziali connesse: il lavoro del detenuto può generare diritti previdenziali, e l'assistenza per l'accesso alle prestazioni ne assicura l'effettività. Si lega anche agli assegni familiari (art. 23) e alle altre tutele sociali.
La funzione di reinserimento
Garantire la continuità dei diritti previdenziali e assistenziali ha anche una funzione di reinserimento: la persona che esce dal carcere conservando le proprie posizioni sociali affronta meglio il rientro nella vita libera. La perdita di diritti sociali durante la detenzione aggraverebbe invece le difficoltà del reinserimento.
L'evoluzione delle tutele
L'art. 25-ter riflette un'attenzione crescente dell'ordinamento ai diritti sociali dei detenuti, in linea con la concezione della pena rispettosa della dignità e orientata al reinserimento. L'assistenza per l'accesso alle prestazioni è uno degli strumenti attraverso cui si attua la continuità dei diritti della persona.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 25-ter garantisce il diritto a essere assistito nell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali spettanti. È utile rivolgersi agli uffici e agli strumenti predisposti dall'amministrazione per non perdere diritti per difficoltà pratiche; l'omessa assistenza può essere segnalata con il diritto di reclamo.
Casi pratici
Caso 1: Accesso a una prestazione
Tizio, con il supporto dell'amministrazione, accede a una prestazione assistenziale cui ha diritto, che da solo avrebbe avuto difficoltà a richiedere.
Caso 2: Diritti previdenziali da lavoro
Il lavoro svolto da Caio in istituto genera diritti previdenziali: l'assistenza dell'art. 25-ter ne assicura l'effettività.
Caso 3: Continuità dei diritti
Sempronio conserva, con l'assistenza ricevuta, le proprie posizioni sociali, affrontando meglio il reinserimento all'uscita.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 25-ter?
Che l'amministrazione penitenziaria assista i detenuti e gli internati nell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali cui hanno diritto, rendendo disponibili informazioni e supporto.
I diritti previdenziali si perdono in carcere?
No: i diritti sociali non vengono meno con la detenzione; il detenuto resta titolare delle posizioni maturate o spettanti e deve essere posto in condizione di farle valere.
Perché serve un'assistenza dedicata?
Perché la condizione detentiva rende oggettivamente difficile compiere gli adempimenti necessari; senza assistenza il detenuto rischierebbe di perdere diritti per la sola difficoltà pratica.
Cosa fare se l'assistenza non è fornita?
L'omessa assistenza per l'accesso alle prestazioni può essere segnalata con il diritto di reclamo, a tutela dell'effettività dei diritti sociali.
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