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Art. 30-quater ord. penit. – Concessione dei permessi premio ai recidivi
L. 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento penitenziario
1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’ articolo 99, quarto comma, del codice penale , nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30-ter: a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena; b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena; c) alle lettere c) e d) dopo l’espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni
Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.