← Torna a Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 65 prevede istituti o sezioni speciali per infermi e minorati.
  • Vi sono assegnati i soggetti con infermità o minorazioni fisiche o psichiche.
  • Garantisce un trattamento idoneo alle condizioni del soggetto.
  • Attua il diritto alla salute (art. 32 Cost.).
  • È espressione del principio di individualizzazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 L. 354/1975 — Istituti per infermi e minorati

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.
A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Commento

Strutture per chi ha bisogni speciali

L'art. 65 prevede l'assegnazione a istituti o sezioni speciali dei soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche, per un idoneo trattamento. La norma riconosce che le persone con bisogni di salute particolari richiedono strutture e cure adeguate, in attuazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del principio di individualizzazione del trattamento (art. 13).

I destinatari

Sono destinatari della norma i detenuti e gli internati affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche. Si tratta di soggetti che, per le loro condizioni, non possono ricevere un trattamento adeguato negli istituti ordinari e necessitano di strutture attrezzate e di personale competente per rispondere ai loro specifici bisogni.

Gli istituti e le sezioni speciali

L'assegnazione avviene a istituti o sezioni speciali, organizzati per offrire un trattamento idoneo. Si tratta di strutture attrezzate dal punto di vista sanitario e organizzativo, in grado di garantire le cure, l'assistenza e l'accessibilità necessarie. La previsione si collega alla differenziazione degli istituti (art. 64).

Il diritto alla salute

La norma è un'applicazione del diritto alla salute in ambito penitenziario (art. 11 e art. 32 Cost.): le condizioni di infermità o disabilità non possono tradursi in un trattamento inadeguato o degradante. Assegnare questi soggetti a strutture idonee è un dovere dell'amministrazione, presidio della dignità e della salute della persona.

Il rapporto con le misure per motivi di salute

L'art. 65 si colloca accanto agli altri strumenti di tutela della salute in carcere: il servizio sanitario (art. 11), il ricovero esterno, e, nei casi più gravi, le misure alternative per motivi di salute (art. 47-ter, come esteso dalla giurisprudenza costituzionale alla grave infermità psichica) e il differimento dell'esecuzione. Le strutture speciali sono la risposta interna; le misure alternative quella esterna.

L'accessibilità e la dignità

Per le persone con minorazioni fisiche, gli istituti o le sezioni speciali devono garantire l'accessibilità e l'adeguatezza degli spazi; per quelle con infermità psichica, un'assistenza adeguata. La mancata assegnazione a strutture idonee, o l'inadeguatezza delle stesse, può integrare una lesione dei diritti, azionabile con il reclamo.

Profili pratici

Per il detenuto affetto da infermità o minorazioni, l'art. 65 garantisce il diritto a essere assegnato a strutture idonee a fornire un trattamento adeguato alle proprie condizioni. La mancata assegnazione o l'inadeguatezza del trattamento possono essere fatte valere con il reclamo; nei casi più gravi possono rilevare ai fini delle misure per motivi di salute.

Casi pratici

Caso 1: Assegnazione a sezione speciale

Tizio, affetto da una grave minorazione fisica, è assegnato a una sezione speciale attrezzata per garantirgli un trattamento idoneo e l'accessibilità.

Caso 2: Infermità psichica

Caio, con infermità psichica, necessita di un'assistenza adeguata: l'assegnazione a una struttura idonea attua il diritto alla salute.

Caso 3: Struttura inadeguata

L'inadeguatezza della struttura in cui si trova Sempronio rispetto alle sue condizioni può essere fatta valere con il reclamo a tutela della salute e della dignità.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 65?

L'assegnazione a istituti o sezioni speciali dei detenuti e internati affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche, per garantire un idoneo trattamento.

Perché strutture speciali?

Perché le persone con bisogni di salute particolari richiedono strutture attrezzate e personale competente; assegnarle a istituti idonei attua il diritto alla salute e l'individualizzazione del trattamento.

Si collega alle misure per motivi di salute?

Sì: è la risposta interna; nei casi più gravi possono rilevare le misure alternative per motivi di salute (art. 47-ter, esteso alla grave infermità psichica) e il differimento dell'esecuzione.

Cosa fare se la struttura è inadeguata?

La mancata assegnazione a strutture idonee o la loro inadeguatezza possono integrare una lesione dei diritti, azionabile con il reclamo al magistrato di sorveglianza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.