In sintesi
- L'art. 65 prevede istituti o sezioni speciali per infermi e minorati.
- Vi sono assegnati i soggetti con infermità o minorazioni fisiche o psichiche.
- Garantisce un trattamento idoneo alle condizioni del soggetto.
- Attua il diritto alla salute (art. 32 Cost.).
- È espressione del principio di individualizzazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 L. 354/1975 — Istituti per infermi e minorati
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.
A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Strutture per chi ha bisogni speciali
L'art. 65 prevede l'assegnazione a istituti o sezioni speciali dei soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche, per un idoneo trattamento. La norma riconosce che le persone con bisogni di salute particolari richiedono strutture e cure adeguate, in attuazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del principio di individualizzazione del trattamento (art. 13).
I destinatari
Sono destinatari della norma i detenuti e gli internati affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche. Si tratta di soggetti che, per le loro condizioni, non possono ricevere un trattamento adeguato negli istituti ordinari e necessitano di strutture attrezzate e di personale competente per rispondere ai loro specifici bisogni.
Gli istituti e le sezioni speciali
L'assegnazione avviene a istituti o sezioni speciali, organizzati per offrire un trattamento idoneo. Si tratta di strutture attrezzate dal punto di vista sanitario e organizzativo, in grado di garantire le cure, l'assistenza e l'accessibilità necessarie. La previsione si collega alla differenziazione degli istituti (art. 64).
Il diritto alla salute
La norma è un'applicazione del diritto alla salute in ambito penitenziario (art. 11 e art. 32 Cost.): le condizioni di infermità o disabilità non possono tradursi in un trattamento inadeguato o degradante. Assegnare questi soggetti a strutture idonee è un dovere dell'amministrazione, presidio della dignità e della salute della persona.
Il rapporto con le misure per motivi di salute
L'art. 65 si colloca accanto agli altri strumenti di tutela della salute in carcere: il servizio sanitario (art. 11), il ricovero esterno, e, nei casi più gravi, le misure alternative per motivi di salute (art. 47-ter, come esteso dalla giurisprudenza costituzionale alla grave infermità psichica) e il differimento dell'esecuzione. Le strutture speciali sono la risposta interna; le misure alternative quella esterna.
L'accessibilità e la dignità
Per le persone con minorazioni fisiche, gli istituti o le sezioni speciali devono garantire l'accessibilità e l'adeguatezza degli spazi; per quelle con infermità psichica, un'assistenza adeguata. La mancata assegnazione a strutture idonee, o l'inadeguatezza delle stesse, può integrare una lesione dei diritti, azionabile con il reclamo.
Profili pratici
Per il detenuto affetto da infermità o minorazioni, l'art. 65 garantisce il diritto a essere assegnato a strutture idonee a fornire un trattamento adeguato alle proprie condizioni. La mancata assegnazione o l'inadeguatezza del trattamento possono essere fatte valere con il reclamo; nei casi più gravi possono rilevare ai fini delle misure per motivi di salute.
Casi pratici
Caso 1: Assegnazione a sezione speciale
Tizio, affetto da una grave minorazione fisica, è assegnato a una sezione speciale attrezzata per garantirgli un trattamento idoneo e l'accessibilità.
Caso 2: Infermità psichica
Caio, con infermità psichica, necessita di un'assistenza adeguata: l'assegnazione a una struttura idonea attua il diritto alla salute.
Caso 3: Struttura inadeguata
L'inadeguatezza della struttura in cui si trova Sempronio rispetto alle sue condizioni può essere fatta valere con il reclamo a tutela della salute e della dignità.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 65?
L'assegnazione a istituti o sezioni speciali dei detenuti e internati affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche, per garantire un idoneo trattamento.
Perché strutture speciali?
Perché le persone con bisogni di salute particolari richiedono strutture attrezzate e personale competente; assegnarle a istituti idonei attua il diritto alla salute e l'individualizzazione del trattamento.
Si collega alle misure per motivi di salute?
Sì: è la risposta interna; nei casi più gravi possono rilevare le misure alternative per motivi di salute (art. 47-ter, esteso alla grave infermità psichica) e il differimento dell'esecuzione.
Cosa fare se la struttura è inadeguata?
La mancata assegnazione a strutture idonee o la loro inadeguatezza possono integrare una lesione dei diritti, azionabile con il reclamo al magistrato di sorveglianza.
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