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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 63 disciplina i centri di osservazione.
  • Possono essere istituti autonomi o sezioni di altri istituti.
  • Svolgono l'osservazione scientifica della personalità (art. 13).
  • Sono il presupposto del programma di trattamento individualizzato.
  • Mettono a disposizione competenze specialistiche.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 L. 354/1975 — Centri di osservazione

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.
I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell’articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.
Le risultanze dell’osservazione sono inserite nella cartella personale.
Su richiesta dell’autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.
I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.

Commento

I luoghi dell'osservazione

L'art. 63 disciplina i centri di osservazione, le strutture deputate a svolgere l'osservazione scientifica della personalità prevista dall'art. 13. L'osservazione è il presupposto metodologico del trattamento individualizzato: i centri di osservazione sono i luoghi in cui questa attività tecnica si realizza in modo specialistico, con il concorso di diverse professionalità.

L'organizzazione: istituti autonomi o sezioni

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti. Questa flessibilità organizzativa consente di adattare la presenza dei centri alle esigenze del sistema: dove il numero dei soggetti da osservare lo giustifica, possono esistere centri autonomi; altrove, l'osservazione è svolta da sezioni dedicate all'interno di istituti ordinari.

L'attività di osservazione

I centri svolgono direttamente le attività di osservazione indicate dall'art. 13: la rilevazione delle carenze e delle cause del disadattamento, l'analisi della personalità, l'individuazione delle attitudini e dei bisogni del soggetto. Si avvalgono di un'équipe multidisciplinare (educatori, assistenti sociali, esperti in psicologia, criminologia, servizio sociale).

Il presupposto del trattamento

L'osservazione svolta nei centri è il presupposto del programma di trattamento individualizzato: gli esiti dell'osservazione confluiscono nella formulazione del programma e nelle relazioni di sintesi su cui la magistratura di sorveglianza fonda le decisioni sui benefici. I centri di osservazione sono quindi snodi cruciali del percorso trattamentale.

Le competenze specialistiche

La funzione dei centri richiede competenze specialistiche: l'osservazione scientifica della personalità non è un giudizio sommario, ma un'attività tecnica che richiede professionalità qualificate. La qualità dell'osservazione incide direttamente sull'efficacia del trattamento e sull'attendibilità delle valutazioni che ne derivano.

Il collegamento con il sistema

I centri di osservazione si collegano agli artt. 13 (individualizzazione e osservazione), 15 (elementi del trattamento) e 64 (differenziazione degli istituti): sono uno degli strumenti organizzativi attraverso cui il sistema attua il principio di individualizzazione, dotandosi delle strutture necessarie a conoscere la persona da trattare.

Profili pratici

Per il detenuto, il passaggio attraverso l'osservazione (svolta nei centri o nelle sezioni dedicate) è il momento in cui viene conosciuta la sua personalità e costruito il programma di trattamento. La qualità e la serietà di questa fase incidono sull'intero percorso e sulle valutazioni per i benefici; la collaborazione del detenuto all'osservazione è un elemento valutato positivamente.

Casi pratici

Caso 1: Osservazione in centro autonomo

Tizio è sottoposto all'osservazione scientifica della personalità presso un centro di osservazione autonomo, con il concorso di un'équipe multidisciplinare.

Caso 2: Sezione di osservazione

Nell'istituto di Caio l'osservazione è svolta da una sezione dedicata, secondo le attività indicate dall'art. 13.

Caso 3: Esiti e programma

Gli esiti dell'osservazione di Sempronio confluiscono nel programma di trattamento individualizzato e nelle relazioni per la sorveglianza.

Domande frequenti

Cosa sono i centri di osservazione?

Sono le strutture deputate a svolgere l'osservazione scientifica della personalità prevista dall'art. 13, presupposto del trattamento individualizzato.

Come sono organizzati?

Possono essere istituti autonomi o sezioni di altri istituti, secondo le esigenze del sistema; in entrambi i casi si avvalgono di un'équipe multidisciplinare.

Che attività svolgono?

Le attività di osservazione dell'art. 13: rilevazione delle cause del disadattamento, analisi della personalità, individuazione di attitudini e bisogni del soggetto.

Perché sono importanti?

Perché l'osservazione che vi si svolge è il presupposto del programma di trattamento e delle relazioni di sintesi su cui la magistratura di sorveglianza fonda le decisioni sui benefici.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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