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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 62 classifica gli istituti per le misure di sicurezza detentive.
  • Comprende colonie agricole, case di lavoro, case di cura e custodia.
  • Menziona gli ospedali psichiatrici giudiziari, oggi superati dalle REMS.
  • Le misure si fondano sulla pericolosità sociale.
  • L'esecuzione è orientata al superamento della pericolosità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 62 L. 354/1975 — Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Gli istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:
colonie agricole;
case di lavoro;
case di cura e custodia;
ospedali psichiatrici giudiziari.
In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell’articolo 215 del codice penale.
Possono essere istituite:
sezioni per l’esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;
sezioni per l’esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
sezioni per l’esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Commento

Gli istituti per gli internati

L'art. 62 classifica gli istituti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, applicate agli internati cioè ai soggetti ritenuti socialmente pericolosi. A differenza delle pene, fondate sulla colpevolezza, le misure di sicurezza si fondano sulla pericolosità sociale e durano finché questa persiste; gli istituti che le eseguono hanno quindi caratteristiche e finalità peculiari.

Le tipologie

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in colonie agricole, case di lavoro, case di cura e custodia e ospedali psichiatrici giudiziari. Le colonie agricole e le case di lavoro eseguono le misure di sicurezza per i soggetti imputabili socialmente pericolosi; le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari erano destinati ai soggetti con infermità psichica.

Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

È essenziale segnalare che gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), menzionati nel testo storico dell'art. 62, sono stati definitivamente superati: a seguito di una specifica riforma, le misure di sicurezza detentive per i soggetti con infermità psichica sono oggi eseguite nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), strutture sanitarie a gestione esclusivamente sanitaria, di dimensioni contenute e con finalità terapeutico-riabilitative. Il superamento degli OPG ha segnato un passaggio storico verso un approccio sanitario alla malattia mentale.

La finalità delle misure di sicurezza

L'esecuzione delle misure di sicurezza è orientata al superamento della pericolosità sociale, attraverso il lavoro (nelle colonie agricole e case di lavoro) o la cura (nelle strutture per i soggetti con infermità psichica). La misura non ha carattere punitivo, ma di prevenzione e, dove possibile, di recupero del soggetto.

Le garanzie

Anche l'esecuzione delle misure di sicurezza è soggetta alle garanzie dell'ordinamento penitenziario e al controllo della magistratura di sorveglianza, che verifica periodicamente la persistenza della pericolosità (riesame) e può concedere licenze (art. 53). Le REMS, in particolare, operano nel rispetto dei principi sanitari e dei diritti della persona.

L'evoluzione verso l'approccio sanitario

La storia dell'art. 62 riflette l'evoluzione dell'ordinamento verso un approccio più rispettoso della dignità e della salute: dal modello custodialistico degli OPG a quello terapeutico delle REMS. È un esempio di come la cornice normativa originaria sia stata profondamente trasformata dalle riforme successive, in attuazione dei principi costituzionali.

Profili pratici

Per l'internato, l'art. 62 individua le strutture di esecuzione delle misure di sicurezza, con l'avvertenza fondamentale che gli ospedali psichiatrici giudiziari sono superati dalle REMS. L'esecuzione è orientata al superamento della pericolosità ed è soggetta al controllo della magistratura di sorveglianza, con verifiche periodiche e possibilità di licenze.

Casi pratici

Caso 1: Internato in casa di lavoro

Tizio, socialmente pericoloso e imputabile, esegue la misura di sicurezza in una casa di lavoro, con finalità di superamento della pericolosità.

Caso 2: Dalla OPG alla REMS

Caio, con infermità psichica, non è più destinato a un ospedale psichiatrico giudiziario (superato), ma a una REMS, struttura sanitaria con finalità terapeutico-riabilitative.

Caso 3: Riesame della pericolosità

La magistratura di sorveglianza verifica periodicamente la persistenza della pericolosità di Sempronio, potendo concedere licenze (art. 53) o revocare la misura.

Domande frequenti

Quali sono gli istituti per le misure di sicurezza?

Colonie agricole, case di lavoro, case di cura e custodia e, nel testo storico, ospedali psichiatrici giudiziari; questi ultimi sono però superati dalle REMS.

Gli ospedali psichiatrici giudiziari esistono ancora?

No: gli OPG sono stati definitivamente superati; le misure di sicurezza per i soggetti con infermità psichica sono oggi eseguite nelle REMS, strutture a gestione sanitaria con finalità terapeutico-riabilitative.

Su cosa si fondano le misure di sicurezza?

Sulla pericolosità sociale del soggetto, non sulla colpevolezza: durano finché la pericolosità persiste e hanno finalità di prevenzione e, dove possibile, di recupero.

Chi controlla l'esecuzione?

La magistratura di sorveglianza, che verifica periodicamente la persistenza della pericolosità (riesame) e può concedere licenze (art. 53) o revocare la misura.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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