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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 67 elenca chi può visitare gli istituti senza autorizzazione.
  • Comprende alte cariche dello Stato, magistrati, parlamentari e altri soggetti.
  • È uno strumento di controllo e trasparenza sulle condizioni detentive.
  • Rafforza la tutela dei diritti dei detenuti.
  • Affianca i garanti e i controlli giurisdizionali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 L. 354/1975 — Visite agli istituti

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
c) il presidente della corte d’appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell’ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l’esercizio delle sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell’ambito della loro circoscrizione;
e) l’ordinario diocesano per l’esercizio del suo ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
h) gli ispettori generali dell’amministrazione penitenziaria;
i) l’ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;
l-ter) i membri del Parlamento europeo;

l-quater) Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

L’autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell’articolo 18-bis.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Possono accedere agli istituti, con l’autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

Commento

Aprire il carcere allo sguardo esterno

L'art. 67 individua i soggetti che possono visitare gli istituti penitenziari senza necessità di autorizzazione. La norma ha un grande significato di garanzia: consentire a determinate autorità e cariche di accedere liberamente agli istituti è uno strumento di controllo, di trasparenza e di tutela dei diritti dei detenuti, perché sottrae la vita carceraria all'opacità e la espone a uno sguardo esterno qualificato.

I soggetti legittimati

L'elenco comprende alte cariche dello Stato (il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Corte costituzionale, i ministri, i presidenti delle Camere), i magistrati con funzioni connesse all'esecuzione e alla sorveglianza, i membri del Parlamento, i garanti dei diritti dei detenuti, e altri soggetti indicati dalla legge e dal regolamento. Si tratta di figure la cui presenza assicura un controllo istituzionale.

Il controllo parlamentare

Particolare rilievo ha la facoltà dei membri del Parlamento di visitare gli istituti senza autorizzazione: è uno strumento di controllo democratico sulle condizioni di detenzione, che consente ai rappresentanti eletti di verificare direttamente la situazione delle carceri e di portare le criticità all'attenzione delle istituzioni.

Il ruolo dei garanti

Tra i soggetti legittimati rientrano i garanti dei diritti delle persone private della libertà (nazionale, regionali, locali), il cui accesso agli istituti è essenziale per l'esercizio delle loro funzioni di tutela non giurisdizionale (in collegamento con l'art. 35). I garanti possono raccogliere segnalazioni, verificare le condizioni e interloquire con l'amministrazione.

La trasparenza come garanzia

La possibilità di visite senza autorizzazione attua un principio di trasparenza che è esso stesso una garanzia per i detenuti: un sistema penitenziario esposto al controllo esterno è meno incline ad abusi e più attento al rispetto dei diritti. La visita è uno strumento complementare rispetto al reclamo (artt. 35 e 35-bis) e ai rimedi giurisdizionali.

Le modalità

L'accesso senza autorizzazione non significa accesso incontrollato: le visite si svolgono nel rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza e secondo le modalità previste. La legge bilancia l'esigenza di trasparenza con quella di non interferire con la funzionalità e la sicurezza degli istituti.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 67 è una garanzia indiretta ma importante: l'accesso di autorità qualificate, parlamentari e garanti agli istituti consente un controllo esterno sulle condizioni di detenzione. Le criticità riscontrate durante le visite possono essere portate all'attenzione delle istituzioni competenti, contribuendo alla tutela dei diritti.

Casi pratici

Caso 1: Visita di un parlamentare

Un membro del Parlamento visita l'istituto senza autorizzazione, verificando direttamente le condizioni di detenzione ed esercitando un controllo democratico.

Caso 2: Accesso del garante

Il garante dei diritti dei detenuti accede all'istituto per raccogliere le segnalazioni di Tizio e verificare la situazione, in collegamento con l'art. 35.

Caso 3: Controllo e trasparenza

Le criticità riscontrate durante una visita sono portate all'attenzione delle istituzioni competenti, contribuendo alla tutela dei diritti dei detenuti.

Domande frequenti

Chi può visitare gli istituti senza autorizzazione?

Alte cariche dello Stato (Presidente del Consiglio, ministri, presidenti delle Camere e della Corte costituzionale), magistrati competenti, membri del Parlamento, garanti dei detenuti e altri soggetti indicati dalla legge.

Perché i parlamentari possono visitare le carceri?

È uno strumento di controllo democratico sulle condizioni di detenzione: consente ai rappresentanti eletti di verificare direttamente la situazione e di portare le criticità all'attenzione delle istituzioni.

Che ruolo hanno i garanti?

I garanti dei diritti dei detenuti accedono agli istituti per le loro funzioni di tutela non giurisdizionale: raccolgono segnalazioni, verificano le condizioni e interloquiscono con l'amministrazione.

L'accesso senza autorizzazione è incontrollato?

No: le visite si svolgono nel rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza e secondo le modalità previste, bilanciando trasparenza e funzionalità degli istituti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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