In sintesi
- L'art. 36 fissa la finalità del regime disciplinare.
- Deve stimolare il senso di responsabilità e l'autocontrollo.
- Nell'applicare la sanzione si tiene conto del programma di trattamento.
- La disciplina è adeguata alle condizioni del soggetto.
- Non ha funzione meramente repressiva.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 36 L. 354/1975 — Regime disciplinare
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.
Nell’applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso.
Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 36 Cod. Amb. — Abrogazioni e modifiche
- Art. 36 D.Lgs. 159/2011 — Relazione dell'amministratore giudiziario
- Art. 36 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 36 D.Lgs. 42/2004 — Erogazione del contributo
- Art. 36 CAD — Revoca e sospensione dei certificati qualificati
- Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La disciplina al servizio della rieducazione
L'art. 36 enuncia la finalità del regime disciplinare in carcere, segnando una concezione non meramente repressiva della disciplina. Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo dei detenuti. Anche la dimensione disciplinare, dunque, è funzionale al fine rieducativo: non punire per punire, ma educare alla responsabilità.
Il collegamento con il trattamento
La norma prevede che nell'applicazione della sanzione si tenga conto del programma di trattamento in corso. La disciplina non è un binario separato dal percorso rieducativo: la sanzione deve essere calibrata in modo da non comprometterlo e, anzi, da concorrere alla maturazione del soggetto. È un'applicazione del principio di individualizzazione (art. 13) anche al profilo disciplinare.
L'adeguatezza alle condizioni del soggetto
Il regime disciplinare è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche del detenuto. La sanzione tiene conto della persona concreta: la sua applicazione non può ignorare lo stato di salute, le fragilità o le specifiche condizioni del soggetto. È un ulteriore presidio di umanità e di proporzionalità.
La proporzionalità
Dalla finalità responsabilizzante discende il principio di proporzionalità: la sanzione deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e alle circostanze. Sanzioni sproporzionate o automatiche contrasterebbero con la ratio dell'art. 36 e con la funzione rieducativa.
Il quadro delle garanzie
L'art. 36 si inserisce in un sistema di garanzie: il principio di legalità delle infrazioni (art. 38), la tipicità delle sanzioni (art. 39), la competenza a deliberarle (art. 40) e il controllo giurisdizionale tramite il reclamo (art. 35-bis). La finalità responsabilizzante della disciplina si realizza solo entro questa cornice di legalità.
Disciplina e ricompense
Il regime disciplinare ha un risvolto positivo nelle ricompense (art. 37), che riconoscono il senso di responsabilità dimostrato. Il sistema, nel suo insieme, mira a orientare la condotta del detenuto attraverso un equilibrio tra sanzioni per le infrazioni e riconoscimenti per i comportamenti meritevoli.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 36 significa che la disciplina deve essere applicata in modo proporzionato, adeguato alle sue condizioni e coerente con il percorso trattamentale. Sanzioni sproporzionate, automatiche o che ignorino le condizioni del soggetto possono essere contestate, anche alla luce della finalità responsabilizzante della disciplina.
Casi pratici
Caso 1: Sanzione proporzionata
Per un'infrazione lieve, a Tizio è applicata una sanzione mite: la proporzionalità riflette la finalità responsabilizzante dell'art. 36.
Caso 2: Condizioni di salute
Nell'applicare una sanzione a Caio si tiene conto delle sue condizioni di salute: la disciplina è adeguata alla persona concreta.
Caso 3: Coerenza con il trattamento
La sanzione a Sempronio è calibrata in modo da non compromettere il programma di trattamento in corso, secondo il criterio dell'art. 36.
Domande frequenti
Qual è la finalità del regime disciplinare?
Stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo del detenuto: la disciplina non ha funzione meramente repressiva ma rieducativa.
Si tiene conto del trattamento nell'applicare le sanzioni?
Sì: l'art. 36 prevede che nell'applicazione della sanzione si tenga conto del programma di trattamento in corso, calibrandola per non comprometterlo.
La sanzione considera le condizioni del detenuto?
Sì: il regime disciplinare è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto, a tutela dell'umanità e della proporzionalità.
La disciplina ha solo aspetti sanzionatori?
No: ha un risvolto positivo nelle ricompense (art. 37), che riconoscono il senso di responsabilità; il sistema bilancia sanzioni e riconoscimenti.
Vedi anche