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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 30-bis disciplina il procedimento per la concessione dei permessi.
  • Prima di decidere si assumono informazioni sui motivi addotti.
  • Contro il diniego o la revoca è ammesso reclamo.
  • Garantisce verifica dei presupposti e tutela del detenuto.
  • Bilancia celerità ed esigenze di sicurezza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 30-bis L. 354/1975 — Provvedimenti e reclami in materia di permessi

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Prima di pronunciarsi sull’istanza di permesso, l’autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l’istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto.Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri.
Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, il permesso è eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La decisione sull’istanza è adottata con provvedimento motivato.

Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all’interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine è di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l’interessato.
La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.
Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d’appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.
Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all’integrazione della sezione ai sensi dell’articolo 68, terzo e quarto comma.
L’esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal quarto comma e durante il procedimento previsto dal quinto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell’articolo 30. In tale caso è obbligatoria la scorta.
Il procuratore generale presso la corte d’appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Commento

Le regole procedurali dei permessi

L'art. 30-bis detta le regole procedurali per la concessione dei permessi (di necessità, art. 30, e premio, art. 30-ter). Disciplina gli accertamenti che precedono la decisione e i rimedi contro i provvedimenti negativi, costruendo un procedimento che assicura sia la verifica dei presupposti sia la tutela del detenuto.

L'istruttoria preventiva

Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi. L'istruttoria serve a verificare la veridicità dei motivi (ad esempio l'effettivo pericolo di vita di un familiare) e a valutare i profili di sicurezza connessi all'uscita.

La decisione

All'esito dell'istruttoria, l'autorità competente (il magistrato di sorveglianza per i permessi premio e per quelli di necessità ai condannati) decide con provvedimento. La decisione deve essere motivata, specie in caso di diniego: il detenuto ha diritto di conoscere le ragioni del rifiuto, anche per poterlo eventualmente contestare.

Il reclamo

Contro i provvedimenti in materia di permessi è ammesso reclamo, secondo le forme previste. La possibilità di impugnazione è una garanzia essenziale: il diniego o la revoca di un permesso incidono su interessi rilevanti del detenuto (i rapporti familiari, le esigenze personali) e devono poter essere sottoposti a controllo.

La celerità nei casi urgenti

Nei casi di permesso di necessità (art. 30), legati a situazioni urgenti come il pericolo di vita di un familiare, il procedimento deve svolgersi con la massima celerità: l'istruttoria e la decisione devono essere tempestive, perché un permesso concesso troppo tardi perderebbe ogni utilità. La procedura bilancia quindi la verifica dei presupposti con l'urgenza.

Il bilanciamento con la sicurezza

L'assunzione di informazioni anche presso le autorità di pubblica sicurezza riflette l'esigenza di valutare i profili di sicurezza dell'uscita. La decisione sui permessi è il punto di equilibrio tra l'interesse del detenuto a coltivare i rapporti familiari e affettivi e l'interesse pubblico alla sicurezza, valutati caso per caso.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 30-bis garantisce che l'istanza di permesso sia istruita e decisa con motivazione e che il diniego o la revoca siano impugnabili con reclamo. Nei casi urgenti è essenziale documentare i motivi (ad esempio con certificazione sanitaria) per consentire un'istruttoria rapida; il provvedimento negativo motivato può essere contestato.

Casi pratici

Caso 1: Istruttoria sui motivi

Prima di decidere sul permesso richiesto da Tizio per visitare un familiare malato, l'autorità assume informazioni sulla veridicità del motivo addotto.

Caso 2: Diniego motivato e reclamo

Il permesso di Caio è negato con provvedimento motivato: il detenuto può proporre reclamo per far controllare la decisione.

Caso 3: Urgenza

Per il permesso di necessità di Sempronio, legato a un pericolo di vita, l'istruttoria e la decisione si svolgono con la massima celerità.

Domande frequenti

Cosa avviene prima della decisione sul permesso?

L'autorità competente assume informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, anche tramite le autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui il detenuto chiede di recarsi.

Il diniego di un permesso deve essere motivato?

Sì: il provvedimento, specie in caso di rifiuto, deve essere motivato, così che il detenuto possa conoscerne le ragioni ed eventualmente contestarlo.

Si può impugnare il diniego o la revoca di un permesso?

Sì: l'art. 30-bis ammette il reclamo contro i provvedimenti in materia di permessi, a garanzia del detenuto.

I permessi urgenti hanno una procedura più rapida?

Sì: nei casi di necessità legati a situazioni urgenti, l'istruttoria e la decisione devono essere tempestive, perché un permesso tardivo perderebbe utilità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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