← Torna a Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 29 garantisce le comunicazioni tra detenuto e familiari su eventi rilevanti.
  • Il detenuto può informare i congiunti del proprio ingresso o trasferimento.
  • In caso di malattia grave o decesso, l'istituto avvisa i familiari.
  • Tutela il diritto all'informazione reciproca tra detenuto e famiglia.
  • È un corollario della cura dei rapporti familiari (art. 28).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 L. 354/1975 — Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

I detenuti e gli internati sono posti in grado d’informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell’avvenuto trasferimento.
In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Commento

Non sparire dal mondo

L'art. 29 disciplina le comunicazioni relative agli eventi rilevanti della vita detentiva: l'ingresso in istituto, i trasferimenti, le malattie e i decessi. La norma assicura che il detenuto non scompaia dal mondo: i suoi cari devono poter sapere dove si trova e cosa gli accade, e a sua volta il detenuto deve poter essere informato e informare. È un corollario concreto della cura dei rapporti familiari (art. 28).

L'informazione sull'ingresso e sui trasferimenti

I detenuti e gli internati sono posti in grado di informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi indicate del proprio ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento. Si evita così che la famiglia perda ogni traccia del congiunto, situazione che sarebbe lesiva sia del detenuto sia dei suoi cari.

Malattie e decessi

In caso di malattia grave del detenuto, i familiari sono tempestivamente avvisati, così da poter intervenire e, ove possibile, fargli visita. In caso di decesso del detenuto, l'amministrazione informa immediatamente i congiunti. Specularmente, il detenuto è informato della malattia grave o del decesso di un familiare, situazione che può fondare la concessione di un permesso di necessità (art. 30).

La tempestività

La norma insiste sull'immediatezza delle comunicazioni: la tempestività è essenziale, perché si tratta di eventi che incidono profondamente sulla sfera affettiva e che richiedono risposte rapide (l'assistenza a un familiare morente, la partecipazione a un funerale, l'intervento in caso di malattia grave del detenuto).

Il collegamento con i permessi

Le comunicazioni dell'art. 29 sono spesso il presupposto fattuale dei permessi di necessità (art. 30): è l'informazione sul pericolo di vita o sul decesso di un familiare che attiva la possibilità di concedere il permesso di uscita. Le due norme operano quindi in sequenza.

Una garanzia di umanità

L'art. 29 è una manifestazione del principio di umanità della pena: anche nella privazione della libertà, la persona conserva i propri legami affettivi e il diritto di partecipare ai momenti più significativi della vita familiare. La detenzione non può tradursi in un isolamento totale dagli affetti.

Profili pratici

Per il detenuto e i familiari, l'art. 29 garantisce di essere informati reciprocamente sugli eventi rilevanti. È importante indicare all'amministrazione le persone da avvisare. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, specie nelle situazioni gravi, può essere segnalato con il diritto di reclamo.

Casi pratici

Caso 1: Avviso dell'ingresso in istituto

All'ingresso, Tizio è messo in grado di informare immediatamente i familiari del luogo in cui si trova, evitando che ne perdano traccia.

Caso 2: Comunicazione di malattia del familiare

Caio è informato della malattia grave del padre: la comunicazione può fondare la richiesta di un permesso di necessità (art. 30).

Caso 3: Avviso ai congiunti

In caso di malattia grave di Sempronio, l'istituto avvisa tempestivamente i suoi congiunti, in attuazione dell'obbligo di comunicazione.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 29?

Le comunicazioni sugli eventi rilevanti: l'ingresso in istituto e i trasferimenti, le malattie gravi e i decessi, sia del detenuto sia dei suoi familiari.

Il detenuto può avvisare la famiglia del proprio trasferimento?

Sì: è posto in grado di informare immediatamente i congiunti e le persone indicate del proprio ingresso o dell'avvenuto trasferimento.

Cosa accade in caso di malattia o decesso?

I familiari sono tempestivamente avvisati della malattia grave o del decesso del detenuto; specularmente, il detenuto è informato della malattia grave o del decesso di un congiunto.

Che rapporto c'è con i permessi?

Le comunicazioni dell'art. 29 sono spesso il presupposto dei permessi di necessità (art. 30): l'informazione sul pericolo di vita o sul decesso di un familiare ne attiva la possibile concessione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.