In sintesi
- L'art. 29 garantisce le comunicazioni tra detenuto e familiari su eventi rilevanti.
- Il detenuto può informare i congiunti del proprio ingresso o trasferimento.
- In caso di malattia grave o decesso, l'istituto avvisa i familiari.
- Tutela il diritto all'informazione reciproca tra detenuto e famiglia.
- È un corollario della cura dei rapporti familiari (art. 28).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 L. 354/1975 — Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
I detenuti e gli internati sono posti in grado d’informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell’avvenuto trasferimento.
In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 29 Cod. Amb. — (Sistema sanzionatorio)
- Art. 29 D.Lgs. 159/2011 — Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale
- Art. 29 D.Lgs. 209/2005 — Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
- Art. 29 D.Lgs. 42/2004 — Conservazione
- Art. 29 CAD — Qualificazione dei fornitori di servizi
- Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Non sparire dal mondo
L'art. 29 disciplina le comunicazioni relative agli eventi rilevanti della vita detentiva: l'ingresso in istituto, i trasferimenti, le malattie e i decessi. La norma assicura che il detenuto non scompaia dal mondo: i suoi cari devono poter sapere dove si trova e cosa gli accade, e a sua volta il detenuto deve poter essere informato e informare. È un corollario concreto della cura dei rapporti familiari (art. 28).
L'informazione sull'ingresso e sui trasferimenti
I detenuti e gli internati sono posti in grado di informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi indicate del proprio ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento. Si evita così che la famiglia perda ogni traccia del congiunto, situazione che sarebbe lesiva sia del detenuto sia dei suoi cari.
Malattie e decessi
In caso di malattia grave del detenuto, i familiari sono tempestivamente avvisati, così da poter intervenire e, ove possibile, fargli visita. In caso di decesso del detenuto, l'amministrazione informa immediatamente i congiunti. Specularmente, il detenuto è informato della malattia grave o del decesso di un familiare, situazione che può fondare la concessione di un permesso di necessità (art. 30).
La tempestività
La norma insiste sull'immediatezza delle comunicazioni: la tempestività è essenziale, perché si tratta di eventi che incidono profondamente sulla sfera affettiva e che richiedono risposte rapide (l'assistenza a un familiare morente, la partecipazione a un funerale, l'intervento in caso di malattia grave del detenuto).
Il collegamento con i permessi
Le comunicazioni dell'art. 29 sono spesso il presupposto fattuale dei permessi di necessità (art. 30): è l'informazione sul pericolo di vita o sul decesso di un familiare che attiva la possibilità di concedere il permesso di uscita. Le due norme operano quindi in sequenza.
Una garanzia di umanità
L'art. 29 è una manifestazione del principio di umanità della pena: anche nella privazione della libertà, la persona conserva i propri legami affettivi e il diritto di partecipare ai momenti più significativi della vita familiare. La detenzione non può tradursi in un isolamento totale dagli affetti.
Profili pratici
Per il detenuto e i familiari, l'art. 29 garantisce di essere informati reciprocamente sugli eventi rilevanti. È importante indicare all'amministrazione le persone da avvisare. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, specie nelle situazioni gravi, può essere segnalato con il diritto di reclamo.
Casi pratici
Caso 1: Avviso dell'ingresso in istituto
All'ingresso, Tizio è messo in grado di informare immediatamente i familiari del luogo in cui si trova, evitando che ne perdano traccia.
Caso 2: Comunicazione di malattia del familiare
Caio è informato della malattia grave del padre: la comunicazione può fondare la richiesta di un permesso di necessità (art. 30).
Caso 3: Avviso ai congiunti
In caso di malattia grave di Sempronio, l'istituto avvisa tempestivamente i suoi congiunti, in attuazione dell'obbligo di comunicazione.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 29?
Le comunicazioni sugli eventi rilevanti: l'ingresso in istituto e i trasferimenti, le malattie gravi e i decessi, sia del detenuto sia dei suoi familiari.
Il detenuto può avvisare la famiglia del proprio trasferimento?
Sì: è posto in grado di informare immediatamente i congiunti e le persone indicate del proprio ingresso o dell'avvenuto trasferimento.
Cosa accade in caso di malattia o decesso?
I familiari sono tempestivamente avvisati della malattia grave o del decesso del detenuto; specularmente, il detenuto è informato della malattia grave o del decesso di un congiunto.
Che rapporto c'è con i permessi?
Le comunicazioni dell'art. 29 sono spesso il presupposto dei permessi di necessità (art. 30): l'informazione sul pericolo di vita o sul decesso di un familiare ne attiva la possibile concessione.
Vedi anche