Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.
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In sintesi
L'art. 28 impone particolare cura ai rapporti del detenuto con la famiglia.
L'obiettivo è mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni familiari.
I legami familiari sono una condizione del reinserimento.
Si collega ai colloqui (art. 18) e alla vicinanza dell'istituto (art. 14).
Tutela anche l'interesse dei figli minori del detenuto.
Indice dei contenuti
La famiglia come risorsa del trattamento
L'art. 28 enuncia un principio breve ma denso: particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie. La norma riconosce che i legami familiari sono una risorsa essenziale del percorso rieducativo: il detenuto che conserva rapporti affettivi stabili ha maggiori possibilità di reinserirsi e minori rischi di recidiva.
Tre verbi, un programma
I tre verbi usati dalla norma - mantenere, migliorare, ristabilire - delineano un vero e proprio programma. Non si tratta solo di non recidere i rapporti esistenti, ma anche di favorirne il miglioramento e, dove si siano interrotti, la ricostruzione. L'amministrazione e gli operatori penitenziari sono chiamati ad agevolare attivamente questa dimensione.
Il collegamento con i colloqui
L'art. 28 si attua concretamente attraverso gli strumenti previsti da altre norme: i colloqui e la corrispondenza (art. 18), le comunicazioni con i familiari (art. 29), l'assegnazione a un istituto vicino alla famiglia (art. 14). Le riforme hanno valorizzato anche i colloqui a distanza e le telefonate, ampliando le occasioni di contatto.
La tutela dei figli minori
Particolare rilievo assume la tutela dei figli minori del detenuto: l'interesse del minore a mantenere un rapporto con il genitore recluso è un valore riconosciuto, che orienta sia l'organizzazione dei colloqui (con spazi adeguati ai bambini) sia, in casi particolari, l'accesso a misure come la detenzione domiciliare (art. 47-ter) e la detenzione domiciliare speciale per le madri.
Il sostegno alle famiglie
L'attenzione ai rapporti familiari si lega all'assistenza alle famiglie (art. 45): la detenzione di un congiunto incide sull'intero nucleo, e il sostegno alle famiglie è parte dell'azione di reinserimento. La cura delle relazioni familiari è quindi un compito che guarda sia al detenuto sia ai suoi cari.
Un principio con effetti concreti
Pur nella sua brevità, l'art. 28 ha effetti concreti: orienta l'interpretazione e l'applicazione delle norme sui colloqui, sui permessi e sulle misure alternative, tutte da leggere anche alla luce dell'esigenza di preservare i legami familiari. È un criterio guida dell'intero sistema trattamentale.
Profili pratici
Per il detenuto e i suoi familiari, l'art. 28 è il fondamento del valore attribuito ai rapporti familiari nell'esecuzione penale. Si traduce nel diritto ai colloqui, nelle richieste di assegnazione vicino alla famiglia e nella valorizzazione dei legami affettivi nelle istanze di permesso e di misura alternativa.
Casi pratici
Caso 1: Ricostruzione di un rapporto
Gli operatori favoriscono la ripresa dei contatti tra Tizio e i familiari da tempo lontani: è l'attuazione del verbo «ristabilire» dell'art. 28.
Caso 2: Colloqui adeguati ai bambini
Per i colloqui con i figli minori di Caio sono previsti spazi adeguati ai bambini, a tutela dell'interesse del minore.
Caso 3: Vicinanza alla famiglia
L'esigenza di mantenere i rapporti familiari sostiene la richiesta di Sempronio di essere assegnato a un istituto vicino (art. 14).
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 28?
Che sia dedicata particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie, riconosciute come risorsa del percorso rieducativo.
Come si tutelano i rapporti familiari?
Attraverso i colloqui e la corrispondenza (art. 18), le comunicazioni (art. 29), l'assegnazione a un istituto vicino (art. 14) e, nelle riforme, i colloqui a distanza e le telefonate.
È tutelato il rapporto con i figli minori?
Sì: l'interesse del minore a mantenere il rapporto con il genitore detenuto orienta l'organizzazione dei colloqui e, in casi particolari, l'accesso a misure come la detenzione domiciliare.
Perché contano i legami familiari?
Perché il detenuto che conserva rapporti affettivi stabili ha maggiori possibilità di reinserimento e minori rischi di recidiva: sono un valore guida dell'intero sistema trattamentale.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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La famiglia come risorsa del trattamento
L'art. 28 enuncia un principio breve ma denso: particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie. La norma riconosce che i legami familiari sono una risorsa essenziale del percorso rieducativo: il detenuto che conserva rapporti affettivi stabili ha maggiori possibilità di reinserirsi e minori rischi di recidiva.
Tre verbi, un programma
I tre verbi usati dalla norma - mantenere, migliorare, ristabilire - delineano un vero e proprio programma. Non si tratta solo di non recidere i rapporti esistenti, ma anche di favorirne il miglioramento e, dove si siano interrotti, la ricostruzione. L'amministrazione e gli operatori penitenziari sono chiamati ad agevolare attivamente questa dimensione.
Il collegamento con i colloqui
L'art. 28 si attua concretamente attraverso gli strumenti previsti da altre norme: i colloqui e la corrispondenza (art. 18), le comunicazioni con i familiari (art. 29), l'assegnazione a un istituto vicino alla famiglia (art. 14). Le riforme hanno valorizzato anche i colloqui a distanza e le telefonate, ampliando le occasioni di contatto.
La tutela dei figli minori
Particolare rilievo assume la tutela dei figli minori del detenuto: l'interesse del minore a mantenere un rapporto con il genitore recluso è un valore riconosciuto, che orienta sia l'organizzazione dei colloqui (con spazi adeguati ai bambini) sia, in casi particolari, l'accesso a misure come la detenzione domiciliare (art. 47-ter) e la detenzione domiciliare speciale per le madri.
Il sostegno alle famiglie
L'attenzione ai rapporti familiari si lega all'assistenza alle famiglie (art. 45): la detenzione di un congiunto incide sull'intero nucleo, e il sostegno alle famiglie è parte dell'azione di reinserimento. La cura delle relazioni familiari è quindi un compito che guarda sia al detenuto sia ai suoi cari.
Un principio con effetti concreti
Pur nella sua brevità, l'art. 28 ha effetti concreti: orienta l'interpretazione e l'applicazione delle norme sui colloqui, sui permessi e sulle misure alternative, tutte da leggere anche alla luce dell'esigenza di preservare i legami familiari. È un criterio guida dell'intero sistema trattamentale.
Profili pratici
Per il detenuto e i suoi familiari, l'art. 28 è il fondamento del valore attribuito ai rapporti familiari nell'esecuzione penale. Si traduce nel diritto ai colloqui, nelle richieste di assegnazione vicino alla famiglia e nella valorizzazione dei legami affettivi nelle istanze di permesso e di misura alternativa.
Casi pratici
Caso 1: Ricostruzione di un rapporto
Gli operatori favoriscono la ripresa dei contatti tra Tizio e i familiari da tempo lontani: è l'attuazione del verbo «ristabilire» dell'art. 28.
Caso 2: Colloqui adeguati ai bambini
Per i colloqui con i figli minori di Caio sono previsti spazi adeguati ai bambini, a tutela dell'interesse del minore.
Caso 3: Vicinanza alla famiglia
L'esigenza di mantenere i rapporti familiari sostiene la richiesta di Sempronio di essere assegnato a un istituto vicino (art. 14).
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 28?
Che sia dedicata particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie, riconosciute come risorsa del percorso rieducativo.
Come si tutelano i rapporti familiari?
Attraverso i colloqui e la corrispondenza (art. 18), le comunicazioni (art. 29), l'assegnazione a un istituto vicino (art. 14) e, nelle riforme, i colloqui a distanza e le telefonate.
È tutelato il rapporto con i figli minori?
Sì: l'interesse del minore a mantenere il rapporto con il genitore detenuto orienta l'organizzazione dei colloqui e, in casi particolari, l'accesso a misure come la detenzione domiciliare.
Perché contano i legami familiari?
Perché il detenuto che conserva rapporti affettivi stabili ha maggiori possibilità di reinserimento e minori rischi di recidiva: sono un valore guida dell'intero sistema trattamentale.