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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 28 impone particolare cura ai rapporti del detenuto con la famiglia.
  • L'obiettivo è mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni familiari.
  • I legami familiari sono una condizione del reinserimento.
  • Si collega ai colloqui (art. 18) e alla vicinanza dell'istituto (art. 14).
  • Tutela anche l'interesse dei figli minori del detenuto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 L. 354/1975 — Rapporti con la famiglia

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

Commento

La famiglia come risorsa del trattamento

L'art. 28 enuncia un principio breve ma denso: particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie. La norma riconosce che i legami familiari sono una risorsa essenziale del percorso rieducativo: il detenuto che conserva rapporti affettivi stabili ha maggiori possibilità di reinserirsi e minori rischi di recidiva.

Tre verbi, un programma

I tre verbi usati dalla norma - mantenere, migliorare, ristabilire - delineano un vero e proprio programma. Non si tratta solo di non recidere i rapporti esistenti, ma anche di favorirne il miglioramento e, dove si siano interrotti, la ricostruzione. L'amministrazione e gli operatori penitenziari sono chiamati ad agevolare attivamente questa dimensione.

Il collegamento con i colloqui

L'art. 28 si attua concretamente attraverso gli strumenti previsti da altre norme: i colloqui e la corrispondenza (art. 18), le comunicazioni con i familiari (art. 29), l'assegnazione a un istituto vicino alla famiglia (art. 14). Le riforme hanno valorizzato anche i colloqui a distanza e le telefonate, ampliando le occasioni di contatto.

La tutela dei figli minori

Particolare rilievo assume la tutela dei figli minori del detenuto: l'interesse del minore a mantenere un rapporto con il genitore recluso è un valore riconosciuto, che orienta sia l'organizzazione dei colloqui (con spazi adeguati ai bambini) sia, in casi particolari, l'accesso a misure come la detenzione domiciliare (art. 47-ter) e la detenzione domiciliare speciale per le madri.

Il sostegno alle famiglie

L'attenzione ai rapporti familiari si lega all'assistenza alle famiglie (art. 45): la detenzione di un congiunto incide sull'intero nucleo, e il sostegno alle famiglie è parte dell'azione di reinserimento. La cura delle relazioni familiari è quindi un compito che guarda sia al detenuto sia ai suoi cari.

Un principio con effetti concreti

Pur nella sua brevità, l'art. 28 ha effetti concreti: orienta l'interpretazione e l'applicazione delle norme sui colloqui, sui permessi e sulle misure alternative, tutte da leggere anche alla luce dell'esigenza di preservare i legami familiari. È un criterio guida dell'intero sistema trattamentale.

Profili pratici

Per il detenuto e i suoi familiari, l'art. 28 è il fondamento del valore attribuito ai rapporti familiari nell'esecuzione penale. Si traduce nel diritto ai colloqui, nelle richieste di assegnazione vicino alla famiglia e nella valorizzazione dei legami affettivi nelle istanze di permesso e di misura alternativa.

Casi pratici

Caso 1: Ricostruzione di un rapporto

Gli operatori favoriscono la ripresa dei contatti tra Tizio e i familiari da tempo lontani: è l'attuazione del verbo «ristabilire» dell'art. 28.

Caso 2: Colloqui adeguati ai bambini

Per i colloqui con i figli minori di Caio sono previsti spazi adeguati ai bambini, a tutela dell'interesse del minore.

Caso 3: Vicinanza alla famiglia

L'esigenza di mantenere i rapporti familiari sostiene la richiesta di Sempronio di essere assegnato a un istituto vicino (art. 14).

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 28?

Che sia dedicata particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie, riconosciute come risorsa del percorso rieducativo.

Come si tutelano i rapporti familiari?

Attraverso i colloqui e la corrispondenza (art. 18), le comunicazioni (art. 29), l'assegnazione a un istituto vicino (art. 14) e, nelle riforme, i colloqui a distanza e le telefonate.

È tutelato il rapporto con i figli minori?

Sì: l'interesse del minore a mantenere il rapporto con il genitore detenuto orienta l'organizzazione dei colloqui e, in casi particolari, l'accesso a misure come la detenzione domiciliare.

Perché contano i legami familiari?

Perché il detenuto che conserva rapporti affettivi stabili ha maggiori possibilità di reinserimento e minori rischi di recidiva: sono un valore guida dell'intero sistema trattamentale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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