In sintesi
- L'art. 28 impone particolare cura ai rapporti del detenuto con la famiglia.
- L'obiettivo è mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni familiari.
- I legami familiari sono una condizione del reinserimento.
- Si collega ai colloqui (art. 18) e alla vicinanza dell'istituto (art. 14).
- Tutela anche l'interesse dei figli minori del detenuto.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 L. 354/1975 — Rapporti con la famiglia
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.
Stesso numero, altri codici
- Art. 28 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 28 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione della confisca
- Art. 28 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
- Art. 28 D.Lgs. 42/2004 — Misure cautelari e preventive
- Art. 28 CAD — Certificati di firma elettronica qualificata
- Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La famiglia come risorsa del trattamento
L'art. 28 enuncia un principio breve ma denso: particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie. La norma riconosce che i legami familiari sono una risorsa essenziale del percorso rieducativo: il detenuto che conserva rapporti affettivi stabili ha maggiori possibilità di reinserirsi e minori rischi di recidiva.
Tre verbi, un programma
I tre verbi usati dalla norma - mantenere, migliorare, ristabilire - delineano un vero e proprio programma. Non si tratta solo di non recidere i rapporti esistenti, ma anche di favorirne il miglioramento e, dove si siano interrotti, la ricostruzione. L'amministrazione e gli operatori penitenziari sono chiamati ad agevolare attivamente questa dimensione.
Il collegamento con i colloqui
L'art. 28 si attua concretamente attraverso gli strumenti previsti da altre norme: i colloqui e la corrispondenza (art. 18), le comunicazioni con i familiari (art. 29), l'assegnazione a un istituto vicino alla famiglia (art. 14). Le riforme hanno valorizzato anche i colloqui a distanza e le telefonate, ampliando le occasioni di contatto.
La tutela dei figli minori
Particolare rilievo assume la tutela dei figli minori del detenuto: l'interesse del minore a mantenere un rapporto con il genitore recluso è un valore riconosciuto, che orienta sia l'organizzazione dei colloqui (con spazi adeguati ai bambini) sia, in casi particolari, l'accesso a misure come la detenzione domiciliare (art. 47-ter) e la detenzione domiciliare speciale per le madri.
Il sostegno alle famiglie
L'attenzione ai rapporti familiari si lega all'assistenza alle famiglie (art. 45): la detenzione di un congiunto incide sull'intero nucleo, e il sostegno alle famiglie è parte dell'azione di reinserimento. La cura delle relazioni familiari è quindi un compito che guarda sia al detenuto sia ai suoi cari.
Un principio con effetti concreti
Pur nella sua brevità, l'art. 28 ha effetti concreti: orienta l'interpretazione e l'applicazione delle norme sui colloqui, sui permessi e sulle misure alternative, tutte da leggere anche alla luce dell'esigenza di preservare i legami familiari. È un criterio guida dell'intero sistema trattamentale.
Profili pratici
Per il detenuto e i suoi familiari, l'art. 28 è il fondamento del valore attribuito ai rapporti familiari nell'esecuzione penale. Si traduce nel diritto ai colloqui, nelle richieste di assegnazione vicino alla famiglia e nella valorizzazione dei legami affettivi nelle istanze di permesso e di misura alternativa.
Casi pratici
Caso 1: Ricostruzione di un rapporto
Gli operatori favoriscono la ripresa dei contatti tra Tizio e i familiari da tempo lontani: è l'attuazione del verbo «ristabilire» dell'art. 28.
Caso 2: Colloqui adeguati ai bambini
Per i colloqui con i figli minori di Caio sono previsti spazi adeguati ai bambini, a tutela dell'interesse del minore.
Caso 3: Vicinanza alla famiglia
L'esigenza di mantenere i rapporti familiari sostiene la richiesta di Sempronio di essere assegnato a un istituto vicino (art. 14).
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 28?
Che sia dedicata particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie, riconosciute come risorsa del percorso rieducativo.
Come si tutelano i rapporti familiari?
Attraverso i colloqui e la corrispondenza (art. 18), le comunicazioni (art. 29), l'assegnazione a un istituto vicino (art. 14) e, nelle riforme, i colloqui a distanza e le telefonate.
È tutelato il rapporto con i figli minori?
Sì: l'interesse del minore a mantenere il rapporto con il genitore detenuto orienta l'organizzazione dei colloqui e, in casi particolari, l'accesso a misure come la detenzione domiciliare.
Perché contano i legami familiari?
Perché il detenuto che conserva rapporti affettivi stabili ha maggiori possibilità di reinserimento e minori rischi di recidiva: sono un valore guida dell'intero sistema trattamentale.
Vedi anche