- L'art. 24 disciplina pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione.
- Sono prelevate le somme per risarcimento del danno e spese di procedimento.
- Una parte della remunerazione resta riservata al detenuto (peculio).
- Protegge un minimo per le esigenze personali e familiari.
- Bilancia gli obblighi del condannato con la sua dignità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 24 L. 354/1975 — Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell’articolo 2.
In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.
La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 24 Cod. Amb. — Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
- Art. 24 D.Lgs. 159/2011 — Confisca
- Art. 24 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
- Art. 24 D.Lgs. 42/2004 — Interventi su beni pubblici
- Art. 24 CAD — Firma digitale
- Art. 24 L. 91/1992
Commento
Tra obblighi e tutela del minimo
L'art. 24 disciplina i limiti alla pignorabilità e alla sequestrabilità della remunerazione del lavoro penitenziario. La norma bilancia due esigenze: da un lato far fronte agli obblighi economici che gravano sul condannato (risarcimento del danno alla vittima, rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento), dall'altro preservare una quota della remunerazione a tutela della dignità e delle esigenze personali e familiari del detenuto.
I prelievi previsti
Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sono inoltre previsti prelievi per altre finalità indicate dalla legge. Tali prelievi attuano la responsabilità del condannato verso la vittima e verso lo Stato, in coerenza con la funzione anche riparativa della pena.
La quota riservata
La norma assicura che una parte della remunerazione resti comunque riservata al detenuto e confluisca nel peculio (art. 25). Questa quota protetta è sottratta ai prelievi e ai pignoramenti, perché destinata alle esigenze di vita del detenuto e a costituire una risorsa per il momento della scarcerazione.
Il limite all'aggressione dei crediti
La disciplina pone limiti all'aggressione della remunerazione da parte dei creditori, analoghi nella logica a quelli previsti dal codice di procedura civile per le retribuzioni del lavoratore libero. Il principio è che il lavoro non può essere svuotato della sua funzione di sostegno alla persona: anche al detenuto deve restare un minimo vitale.
La funzione riparativa
Il prelievo per il risarcimento del danno ha un significato rieducativo: responsabilizza il condannato rispetto alle conseguenze del reato e lo orienta verso la riparazione. Questa dimensione si collega all'attenzione, presente nell'ordinamento, per la posizione della vittima e per la giustizia riparativa.
Il collegamento con il peculio
L'art. 24 va letto insieme all'art. 25 sul peculio: ciò che residua dopo i prelievi, insieme ad altre somme, costituisce la disponibilità economica del detenuto in istituto, con i limiti e le tutele previsti. È un sistema che governa in modo organico le risorse economiche del recluso.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 24 significa che dalla remunerazione possono essere prelevate le somme per il risarcimento e le spese, ma una parte resta sempre tutelata. Eventuali prelievi eccedenti i limiti di legge o l'aggressione della quota riservata possono essere contestati a tutela del minimo garantito.
Casi pratici
Caso 1: Prelievo per il risarcimento
Dalla remunerazione di Tizio è prelevata la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno alla vittima, in attuazione della funzione riparativa.
Caso 2: Quota riservata tutelata
Una parte della remunerazione di Caio resta riservata e confluisce nel peculio: è sottratta ai prelievi, a tutela delle sue esigenze di vita.
Caso 3: Prelievo eccedente
A Sempronio viene aggredita anche la quota protetta della remunerazione: il prelievo eccedente i limiti di legge può essere contestato.
Domande frequenti
La remunerazione del detenuto è pignorabile?
Solo in parte: sono prelevate le somme per risarcimento del danno e spese di procedimento, ma una quota resta riservata al detenuto e confluisce nel peculio, sottratta ai prelievi.
Quali somme vengono prelevate?
Quelle dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento, oltre alle altre finalità indicate dalla legge.
Perché si preleva per il risarcimento?
Perché ha un significato riparativo e rieducativo: responsabilizza il condannato rispetto alle conseguenze del reato e tutela la posizione della vittima.
Esiste un minimo intangibile?
Sì: una quota della remunerazione resta sempre riservata al detenuto, a tutela della dignità e delle esigenze personali e familiari; l'aggressione di tale quota è contestabile.
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