Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 24 L. 354/1975 – Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell’articolo 2.
In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.
La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell’amministrazione.

In sintesi

  • L'art. 24 disciplina pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione.
  • Sono prelevate le somme per risarcimento del danno e spese di procedimento.
  • Una parte della remunerazione resta riservata al detenuto (peculio).
  • Protegge un minimo per le esigenze personali e familiari.
  • Bilancia gli obblighi del condannato con la sua dignità.
Indice dei contenuti

Tra obblighi e tutela del minimo

L'art. 24 disciplina i limiti alla pignorabilità e alla sequestrabilità della remunerazione del lavoro penitenziario. La norma bilancia due esigenze: da un lato far fronte agli obblighi economici che gravano sul condannato (risarcimento del danno alla vittima, rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento), dall'altro preservare una quota della remunerazione a tutela della dignità e delle esigenze personali e familiari del detenuto.

I prelievi previsti

Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sono inoltre previsti prelievi per altre finalità indicate dalla legge. Tali prelievi attuano la responsabilità del condannato verso la vittima e verso lo Stato, in coerenza con la funzione anche riparativa della pena.

La quota riservata

La norma assicura che una parte della remunerazione resti comunque riservata al detenuto e confluisca nel peculio (art. 25). Questa quota protetta è sottratta ai prelievi e ai pignoramenti, perché destinata alle esigenze di vita del detenuto e a costituire una risorsa per il momento della scarcerazione.

Il limite all'aggressione dei crediti

La disciplina pone limiti all'aggressione della remunerazione da parte dei creditori, analoghi nella logica a quelli previsti dal codice di procedura civile per le retribuzioni del lavoratore libero. Il principio è che il lavoro non può essere svuotato della sua funzione di sostegno alla persona: anche al detenuto deve restare un minimo vitale.

La funzione riparativa

Il prelievo per il risarcimento del danno ha un significato rieducativo: responsabilizza il condannato rispetto alle conseguenze del reato e lo orienta verso la riparazione. Questa dimensione si collega all'attenzione, presente nell'ordinamento, per la posizione della vittima e per la giustizia riparativa.

Il collegamento con il peculio

L'art. 24 va letto insieme all'art. 25 sul peculio: ciò che residua dopo i prelievi, insieme ad altre somme, costituisce la disponibilità economica del detenuto in istituto, con i limiti e le tutele previsti. È un sistema che governa in modo organico le risorse economiche del recluso.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 24 significa che dalla remunerazione possono essere prelevate le somme per il risarcimento e le spese, ma una parte resta sempre tutelata. Eventuali prelievi eccedenti i limiti di legge o l'aggressione della quota riservata possono essere contestati a tutela del minimo garantito.

Casi pratici

Caso 1: Prelievo per il risarcimento

Dalla remunerazione di Tizio è prelevata la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno alla vittima, in attuazione della funzione riparativa.

Caso 2: Quota riservata tutelata

Una parte della remunerazione di Caio resta riservata e confluisce nel peculio: è sottratta ai prelievi, a tutela delle sue esigenze di vita.

Caso 3: Prelievo eccedente

A Sempronio viene aggredita anche la quota protetta della remunerazione: il prelievo eccedente i limiti di legge può essere contestato.

Domande frequenti

La remunerazione del detenuto è pignorabile?

Solo in parte: sono prelevate le somme per risarcimento del danno e spese di procedimento, ma una quota resta riservata al detenuto e confluisce nel peculio, sottratta ai prelievi.

Quali somme vengono prelevate?

Quelle dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento, oltre alle altre finalità indicate dalla legge.

Perché si preleva per il risarcimento?

Perché ha un significato riparativo e rieducativo: responsabilizza il condannato rispetto alle conseguenze del reato e tutela la posizione della vittima.

Esiste un minimo intangibile?

Sì: una quota della remunerazione resta sempre riservata al detenuto, a tutela della dignità e delle esigenze personali e familiari; l'aggressione di tale quota è contestabile.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.