- L'art. 21 consente l'assegnazione al lavoro all'esterno dell'istituto.
- È uno strumento di reinserimento che favorisce l'autonomia e la responsabilità del detenuto.
- Per i condannati per reati di cui all'art. 4-bis sono previste soglie temporali più severe.
- Il lavoro può svolgersi alle dipendenze di terzi o in proprio, sotto il controllo dell'amministrazione.
- Il provvedimento è approvato dal magistrato di sorveglianza e diventa esecutivo dopo l'approvazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 21 L. 354/1975 — Lavoro all’esterno
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’articolo 4- bis, l’assegnazione al lavoro all’esterno può essere disposta dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all’ergastolo l’assegnazione può avvenire dopo l’espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all’esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell’istituto a cui il detenuto o l’internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell’articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all’esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L’attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
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Commento
Il lavoro esterno come ponte verso la libertà
L'art. 21 disciplina una delle forme più importanti di apertura del trattamento verso l'esterno: l'assegnazione al lavoro fuori dall'istituto. Si tratta di una modalità esecutiva, non di una misura alternativa, ma ne condivide la finalità: attuare in concreto gli scopi del trattamento (art. 15) e preparare il graduale rientro nella società attraverso un'attività lavorativa.
Presupposti e finalità
Il detenuto può essere assegnato al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi del trattamento. Il lavoro può svolgersi alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, oppure in proprio, ma sempre sotto il controllo dell'amministrazione penitenziaria. Durante l'attività il condannato non è libero: rientra in istituto e resta soggetto alle regole esecutive.
I limiti per i reati gravi
La norma introduce soglie più rigorose per i condannati per i delitti indicati nell'art. 4-bis: in tali casi l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta solo dopo l'espiazione di una quota di pena (di regola almeno un terzo e comunque non oltre cinque anni) e, per i condannati all'ergastolo, dopo un periodo minimo più ampio. È il riflesso del «doppio binario» anche sul lavoro esterno.
Il lavoro penitenziario e i suoi principi
Il lavoro, dentro e fuori l'istituto, non ha carattere afflittivo ed è remunerato (art. 20 e seguenti). Concorre alla dignità del detenuto e alla costruzione di competenze spendibili dopo la scarcerazione. L'assegnazione al lavoro esterno rappresenta spesso il primo passo di un percorso che può proseguire con la semilibertà e l'affidamento in prova.
Procedimento e controllo
Il provvedimento di ammissione al lavoro esterno è adottato dalla direzione e diventa esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza, che verifica la sussistenza delle condizioni di legge. Il magistrato vigila inoltre sul rispetto delle prescrizioni e può intervenire in caso di abuso o di venir meno dei presupposti.
Profili pratici
Per il condannato, ottenere il lavoro esterno significa dimostrare affidabilità e avviare un percorso di reinserimento concreto. Per i datori di lavoro, l'istituto offre la possibilità di impiegare personale con il supporto e il controllo dell'amministrazione. La revoca può seguire alla violazione delle prescrizioni o alla commissione di nuovi reati. Nella pratica, l'ammissione al lavoro esterno è anche un importante elemento di valutazione nelle successive istanze di semilibertà o di affidamento, perché documenta la capacità del condannato di gestire responsabilmente spazi di autonomia al di fuori dell'istituto.
Casi pratici
Caso 1: Assunzione presso un'impresa
Tizio, dopo l'osservazione, viene assegnato al lavoro all'esterno presso un'azienda agricola: esce al mattino per lavorare e rientra in istituto la sera, sotto il controllo dell'amministrazione.
Caso 2: Reato ostativo e soglia di pena
Caio è condannato per un delitto rientrante nell'art. 4-bis: può accedere al lavoro esterno solo dopo aver espiato la quota minima di pena prevista, a differenza del detenuto comune.
Caso 3: Revoca per violazione
Sempronio si allontana dal luogo di lavoro senza autorizzazione: il magistrato di sorveglianza può revocare l'assegnazione, con conseguenze anche disciplinari.
Domande frequenti
Il lavoro all'esterno è una misura alternativa?
No: è una modalità di esecuzione della pena all'interno del percorso trattamentale. Il detenuto resta tale e rientra in istituto, pur svolgendo l'attività fuori dalle mura.
Chi autorizza il lavoro all'esterno?
Il provvedimento è adottato dalla direzione dell'istituto e diventa esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza, che verifica le condizioni di legge.
Valgono regole diverse per i reati gravi?
Sì: per i condannati per i delitti dell'art. 4-bis sono previste soglie temporali più severe, con l'espiazione di una quota minima di pena prima dell'accesso al lavoro esterno.
Il lavoro del detenuto è retribuito?
Sì: il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato, in coerenza con la dignità della persona e con la funzione rieducativa della pena.
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