- L'art. 19 garantisce ai detenuti l'istruzione e la formazione culturale e professionale.
- Sono organizzati corsi della scuola dell'obbligo e di addestramento professionale.
- È favorito l'accesso agli studi universitari e di livello superiore.
- Particolare cura è dedicata alla formazione dei giovani detenuti.
- L'istruzione è un diritto e insieme uno strumento di reinserimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 19 L. 354/1975 — Istruzione
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l’organizzazione de corsi della scuola d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.
Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
Speciale attenzione è dedicata all’integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l’insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali.
Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.
Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d’intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l’ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.
È favorito l’accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.
Stesso numero, altri codici
- Art. 19 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
- Art. 19 D.Lgs. 159/2011 — Indagini patrimoniali
- Art. 19 D.Lgs. 209/2005 — Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
- Art. 19 D.Lgs. 42/2004 — Ispezione
- Articolo 19 bis.1 del T.U.IVA
- Articolo 19 bis.2 del T.U.IVA
Commento
L'istruzione come diritto e come trattamento
L'art. 19 disciplina l'istruzione negli istituti penitenziari, configurandola come diritto della persona e, al tempo stesso, come elemento qualificante del trattamento (art. 15). Il diritto allo studio non si arresta alle porte del carcere: la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione di corsi scolastici e di addestramento professionale, con metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
La scuola in carcere
Negli istituti sono organizzati i corsi della scuola dell'obbligo e corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti nel sistema scolastico. L'istruzione di base risponde a un bisogno primario, spesso disatteso nella storia personale di chi è detenuto, e costituisce il presupposto per ogni ulteriore percorso formativo e lavorativo.
La formazione superiore e universitaria
La norma favorisce anche l'accesso agli studi di livello superiore e universitario. Si sono diffusi i cosiddetti poli universitari penitenziari, che consentono ai detenuti di iscriversi e sostenere esami. La possibilità di proseguire gli studi è un potente fattore di motivazione e di reinserimento, oltre che un'attuazione concreta del diritto allo studio.
L'attenzione ai giovani
Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti più giovani, per i quali l'investimento educativo ha il maggiore potenziale di recupero. L'istruzione è qui anche prevenzione: offrire strumenti culturali e competenze riduce il rischio che la detenzione diventi una scuola di criminalità.
Il valore ai fini del trattamento
La partecipazione ai corsi e i risultati conseguiti sono elementi valutati nelle relazioni di sintesi e incidono sul percorso verso i benefici. L'impegno nello studio è un indice di partecipazione all'opera di rieducazione, rilevante per la liberazione anticipata (art. 54) e per le misure alternative. L'istruzione, dunque, ha effetti tangibili sul percorso esecutivo.
Le risorse e la collaborazione esterna
L'attuazione del diritto allo studio richiede la collaborazione tra amministrazione penitenziaria, istituzioni scolastiche e università, oltre al contributo del volontariato. I limiti di risorse e di spazi possono incidere sull'offerta, ma la cornice normativa è chiara nel collocare l'istruzione tra le priorità del trattamento.
Profili pratici
Per il detenuto, iscriversi ai corsi scolastici o universitari è una scelta che migliora le prospettive di reinserimento e rafforza le istanze di accesso ai benefici. Le difficoltà organizzative non possono tradursi in una negazione del diritto; eventuali ostacoli ingiustificati possono essere segnalati con il reclamo al magistrato di sorveglianza.
Casi pratici
Caso 1: Conseguimento della licenza media
Tizio, privo di titolo, frequenta i corsi della scuola dell'obbligo in istituto e consegue la licenza media: un passo decisivo per il reinserimento.
Caso 2: Iscrizione universitaria
Caio si iscrive a un polo universitario penitenziario e sostiene gli esami: l'art. 19 favorisce l'accesso agli studi superiori.
Caso 3: Formazione di un giovane detenuto
Sempronio, giovane adulto, è inserito in un corso professionale: la legge dedica particolare cura alla formazione dei più giovani.
Domande frequenti
I detenuti possono studiare in carcere?
Sì: l'art. 19 garantisce l'istruzione e la formazione professionale, con corsi della scuola dell'obbligo, corsi professionali e accesso agli studi superiori e universitari.
Esiste l'università in carcere?
Sì: la norma favorisce gli studi universitari e si sono diffusi i poli universitari penitenziari, che consentono ai detenuti di iscriversi e sostenere esami.
Lo studio incide sui benefici?
Sì: l'impegno nei corsi è un indice di partecipazione all'opera di rieducazione, valutato per la liberazione anticipata e per le misure alternative.
Cosa si può fare se l'istruzione non è garantita?
Eventuali ostacoli ingiustificati all'esercizio del diritto allo studio possono essere segnalati con il reclamo al magistrato di sorveglianza (art. 35-bis).
Vedi anche