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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 22 fissa i criteri di determinazione della remunerazione del lavoro penitenziario.
  • È stabilita in relazione a quantità e qualità del lavoro prestato.
  • Per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione è ancorata a una quota del trattamento ordinario.
  • Garantisce che il lavoro non sia sottopagato in modo arbitrario.
  • Attua il principio della non afflittività e della dignità del lavoro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 L. 354/1975 — Determinazione della remunerazione

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.

Commento

Il lavoro va pagato in modo equo

L'art. 22 disciplina la determinazione della remunerazione del lavoro penitenziario, dando attuazione al principio per cui il lavoro del detenuto non è afflittivo ed è retribuito (art. 20). Stabilisce che la remunerazione sia fissata in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato, evitando che la condizione detentiva si traduca in uno sfruttamento o in un compenso meramente simbolico.

L'ancoraggio al trattamento ordinario

Per le categorie di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, la remunerazione è stabilita in misura pari a una quota (storicamente due terzi) del trattamento economico previsto dai contratti collettivi per il lavoro corrispondente all'esterno. L'ancoraggio a un parametro esterno è una garanzia contro la determinazione arbitraria del compenso.

La parità tendenziale con il lavoro libero

La logica della norma è quella di avvicinare il lavoro penitenziario al lavoro libero, sia pure nei limiti della specialità del rapporto. Il riferimento ai contratti collettivi riflette la volontà di non degradare il lavoro del detenuto a un'attività di serie inferiore, in coerenza con la dignità della persona e con la funzione rieducativa del lavoro.

La commissione per la determinazione

La fissazione delle remunerazioni è affidata a un'apposita commissione, secondo le procedure di legge. Questo meccanismo assicura una determinazione trasparente e periodica dei compensi, adeguata all'evoluzione del trattamento economico esterno.

Il rilievo per il reinserimento

Una remunerazione equa ha un valore non solo economico ma rieducativo: consente al detenuto di sostenere se stesso e la propria famiglia, di far fronte agli obblighi risarcitori (art. 24) e di costituire un peculio (art. 25) utile al momento della scarcerazione. Il lavoro retribuito è così uno strumento concreto di responsabilizzazione.

Il lavoro per datori terzi

Quando il detenuto lavora alle dipendenze di imprese o cooperative esterne, si applicano le regole proprie di quei rapporti, con le tutele previste. L'art. 22 riguarda in particolare il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione, ma il principio della retribuzione proporzionata e non sfruttatrice vale come criterio generale.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 22 garantisce che il lavoro svolto sia retribuito in misura proporzionata e ancorata a parametri oggettivi. Eventuali compensi non corrispondenti ai criteri di legge o trattenute illegittime possono essere contestati, anche con il reclamo, a tutela del diritto a una remunerazione equa.

Casi pratici

Caso 1: Compenso proporzionato

Tizio lavora per l'amministrazione: la sua remunerazione è fissata in proporzione alla quantità e qualità del lavoro e ancorata al trattamento contrattuale esterno.

Caso 2: Sostegno alla famiglia

Con la remunerazione, Caio contribuisce al mantenimento dei familiari e fa fronte agli obblighi risarcitori, in chiave di responsabilizzazione.

Caso 3: Trattenuta contestata

A Sempronio è applicata una trattenuta non prevista: la decurtazione illegittima può essere contestata con il reclamo.

Domande frequenti

Il lavoro in carcere come viene retribuito?

In relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato; per il lavoro alle dipendenze dell'amministrazione la remunerazione è ancorata a una quota del trattamento contrattuale previsto per il lavoro corrispondente all'esterno.

La remunerazione può essere fissata liberamente?

No: è determinata da un'apposita commissione secondo procedure di legge e ancorata a parametri oggettivi, a garanzia contro la determinazione arbitraria.

Perché la remunerazione è importante?

Perché consente al detenuto di sostenersi, di aiutare la famiglia, di far fronte agli obblighi risarcitori e di costituire un peculio utile alla scarcerazione, in chiave rieducativa.

E se si lavora per un'impresa esterna?

Si applicano le regole proprie di quei rapporti, con le relative tutele; resta il principio generale di una retribuzione proporzionata e non sfruttatrice.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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