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Ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 6 disciplina i locali di soggiorno e di pernottamento.
  • Devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati e areati.
  • Sono richiesti riscaldamento e servizi igienici adeguati e riservati.
  • Il pernottamento avviene di regola in camere a uno o più posti.
  • Sono lo standard materiale contro le condizioni degradanti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 L. 354/1975 — Locali di soggiorno e di pernottamento

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.

3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell’ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti.

6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano.

7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

In sintesi

  • L'art. 6 disciplina i locali di soggiorno e di pernottamento.
  • Devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati e areati.
  • Sono richiesti riscaldamento e servizi igienici adeguati e riservati.
  • Il pernottamento avviene di regola in camere a uno o più posti.
  • Sono lo standard materiale contro le condizioni degradanti.
Indice dei contenuti

Lo spazio della vita quotidiana in carcere

L'art. 6 fissa i requisiti dei locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati. È una norma di grande rilievo pratico, perché definisce lo standard materiale minimo della detenzione: lo spazio, la luce, l'aria, il riscaldamento e i servizi igienici sono le condizioni di base di una vita dignitosa anche in stato di reclusione.

I requisiti dei locali

I locali devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura, areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo richiedono, dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. Ogni elemento risponde a un bisogno preciso: la luce e l'aria per la salute, il riscaldamento per la vivibilità, i servizi riservati per la dignità e la riservatezza.

Il pernottamento

La norma prevede che i locali destinati al pernottamento consistano in camere dotate di uno o più posti. È espressa una preferenza per soluzioni che preservino spazi adeguati: la convivenza in ambienti sovraffollati è la principale fonte delle violazioni accertate dalla giurisprudenza europea.

Il parametro dei tre metri quadrati

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha individuato nello spazio individuale disponibile un parametro centrale: la disponibilità di meno di tre metri quadrati per detenuto in camere collettive integra una forte presunzione di trattamento degradante (art. 3 CEDU). L'art. 6 è la norma interna che dà corpo a questo standard.

Il collegamento con i rimedi

La violazione dei requisiti dell'art. 6 è la situazione tipica che fonda il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis) e, in presenza dei presupposti, il rimedio risarcitorio dell'art. 35-ter (riduzione di pena o risarcimento in denaro per la detenzione in condizioni inumane).

Igiene e servizi

Particolare attenzione è dedicata ai servizi igienici, che devono essere riservati e decenti: la loro inadeguatezza è uno degli aspetti più frequentemente censurati, perché incide direttamente sulla dignità della persona. La norma si integra con l'art. 8 (igiene personale).

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 6 è il riferimento per valutare l'adeguatezza delle proprie condizioni di alloggio. Quando lo spazio, la luce, l'aria o i servizi non rispettano gli standard, è possibile documentare la situazione e attivare i rimedi a tutela, facendo valere la violazione dei parametri di dignità.

Casi pratici

Caso 1: Spazio insufficiente in cella

Tizio dispone di meno di tre metri quadrati in una camera collettiva: la situazione fonda una forte presunzione di trattamento degradante e il diritto ai rimedi.

Caso 2: Servizi igienici non riservati

Nella cella di Caio i servizi non sono riservati: la condizione, lesiva della dignità, può essere oggetto di reclamo.

Caso 3: Mancanza di riscaldamento

D'inverno il locale di Sempronio non è riscaldato: la violazione dei requisiti dell'art. 6 può essere fatta valere con il reclamo giurisdizionale.

Domande frequenti

Quali requisiti devono avere le celle?

Ampiezza sufficiente, illuminazione naturale e artificiale, areazione, riscaldamento quando serve e servizi igienici riservati, decenti e razionali.

Quanti metri quadrati spettano a un detenuto?

La giurisprudenza europea individua nei tre metri quadrati la soglia critica: meno di tale spazio in camere collettive integra una forte presunzione di trattamento degradante (art. 3 CEDU).

Cosa si può fare se la cella non rispetta gli standard?

Si può attivare il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis) e, in presenza dei presupposti, il rimedio risarcitorio dell'art. 35-ter.

I servizi igienici devono essere riservati?

Sì: l'art. 6 richiede servizi igienici riservati e decenti, perché la loro inadeguatezza incide direttamente sulla dignità della persona.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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