In sintesi
- I periodi di sospensione o riduzione dell'orario in integrazione salariale sono riconosciuti validi ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata o di vecchiaia.
- Il contributo figurativo viene calcolato sulla retribuzione globale di riferimento dell'integrazione salariale, non sulla retribuzione effettivamente percepita durante la sospensione.
- Le somme necessarie alla copertura del contributo figurativo sono versate dalla gestione o fondo competente al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore.
- La contribuzione figurativa tutela il lavoratore da eventuali «buchi» previdenziali causati da periodi di sospensione involontaria del rapporto.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione figurativa
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.
2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 6 D.Lgs. 504/1995 — Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 6 L. 184/1983: Requisiti degli adottanti
- Art. 6 Reg. (UE) 2024/1689 — Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 6 Cod. Amb. — Oggetto della disciplina
- Art. 6 D.Lgs. 159/2011 — Tipologia delle misure e loro presupposti
- Art. 6 D.Lgs. 209/2005 — Destinatari della vigilanza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La contribuzione figurativa: proteggere la posizione previdenziale del lavoratore sospeso
L'articolo 6 del D.Lgs. 148/2015 risolve un problema previdenziale di fondamentale importanza per il lavoratore in cassa integrazione: i periodi durante i quali l'attività lavorativa è sospesa o ridotta non devono lasciare vuoti nel percorso contributivo che determina il diritto e la misura della pensione. A tal fine la norma qualifica quei periodi come coperti da contribuzione figurativa, ossia come periodi durante i quali — pur non essendovi effettiva prestazione lavorativa — il sistema previdenziale considera il lavoratore come se avesse lavorato.
Il concetto di contribuzione figurativa è uno dei pilastri del welfare italiano: a differenza della contribuzione effettiva, che deriva dal versamento di somme reali da parte di datore di lavoro e lavoratore, la contribuzione figurativa è accreditata per legge in corrispondenza di eventi protetti (malattia, infortunio, maternità, cassa integrazione, disoccupazione involontaria) senza che il lavoratore debba contribuire di tasca propria. La copertura figurativa è, in sostanza, il prezzo che il sistema paga per garantire la continuità della carriera previdenziale in presenza di eventi estranei alla volontà del lavoratore.
La base di calcolo: la retribuzione di riferimento dell'integrazione salariale
Il comma 1 precisa che il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale. Questo è un punto di grande rilievo pratico: la base di calcolo non è la retribuzione effettivamente percepita durante la sospensione (che è l'80% di quella globale, con massimale), bensì la retribuzione globale ipotetica che sarebbe spettata se il lavoratore avesse continuato a lavorare normalmente. In questo modo, il contributo figurativo tutela la posizione previdenziale del lavoratore nella misura più favorevole possibile, senza penalizzarlo per il periodo di non lavoro.
È importante notare che l'espressione «retribuzione globale» include anche le voci accessorie computabili ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto: indennità accessorie, ratei di mensilità aggiuntive, e quanto altro costituisce la retribuzione di riferimento per l'integrazione salariale. Questo garantisce che la contribuzione figurativa non sia calcolata su una base ridotta rispetto a quella che determina l'effettivo trattamento.
Il meccanismo finanziario: chi paga la contribuzione figurativa
Il comma 2 chiarisce il flusso finanziario: le somme necessarie alla copertura della contribuzione figurativa sono versate a carico della gestione o fondo di competenza (la Gestione prestazioni temporanee per la CIGO, la Gestione degli interventi assistenziali per la CIGS, i fondi bilaterali) al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore. Quest'ultimo può essere il Fondo pensionistico generale (FPLD), il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il Fondo dipendenti postali o qualsiasi altro ente previdenziale cui il lavoratore è iscritto in ragione della propria categoria lavorativa.
Questa struttura di trasferimento tra gestioni previdenziali assicura che nessun costo ricada direttamente sul lavoratore né sul datore di lavoro in termini di contribuzione pensionistica: il sistema degli ammortizzatori sociali si fa carico anche della continuità previdenziale.
Rilevanza per la carriera previdenziale
Nella prospettiva del lavoratore, la contribuzione figurativa durante i periodi di integrazione salariale rileva sotto due profili: il diritto alla pensione (raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione) e la misura della pensione futura (la retribuzione di riferimento elevata contribuisce a un montante contributivo più alto per chi è in regime contributivo). Il lavoratore sospeso in cassa integrazione che si preoccupa di verificare la propria posizione previdenziale può richiedere all'INPS l'estratto conto previdenziale, dove i periodi figurativi da integrazione salariale appaiono specificamente evidenziati con la relativa causale.
Casi pratici
Caso 1: Lavoratore in CIGO: nessun buco pensionistico
Tizio, operaio con 20 anni di anzianità contributiva, subisce una sospensione in CIGO per 8 mesi nel 2023. Preoccupato per la propria pensione, chiede al patronato di verificare la propria posizione INPS. Dall'estratto conto risulta che quei 8 mesi sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata sulla sua retribuzione globale mensile di 2.100 euro. La posizione previdenziale di Tizio non subisce alcuna interruzione e i mesi contano regolarmente sia ai fini del diritto che della misura della futura pensione.
Caso 2: CIGS per crisi aziendale: contribuzione figurativa al fondo di categoria
Caio lavora per un'impresa commerciale iscritta al Fondo Pensioni Lavoratori del Commercio. L'azienda ottiene la CIGS per crisi aziendale per 12 mesi. Durante quel periodo, la Gestione degli interventi assistenziali INPS versa la contribuzione figurativa direttamente al Fondo Pensioni Lavoratori del Commercio, calcolata sulla retribuzione globale di riferimento di Caio. Caio non deve fare nulla: la copertura è automatica e trasparente.
Caso 3: Lavoratore prossimo alla pensione: i mesi di CIG contano
Sempronio ha 41 anni e 8 mesi di contributi e manca poco alla pensione anticipata. L'azienda ricorre alla CIGO per 6 mesi. Sempronio verifica con un consulente previdenziale che quei 6 mesi di contribuzione figurativa saranno riconosciuti regolarmente, permettendogli di raggiungere il requisito dei 42 anni e 10 mesi (soglia maschile attuale per la pensione anticipata) nel rispetto del calendario previsto.
Domande frequenti
Durante la cassa integrazione la pensione si «blocca»?
No. I periodi di cassa integrazione sono coperti da contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 6, che vale sia ai fini del diritto alla pensione che ai fini del calcolo della sua misura. La posizione previdenziale del lavoratore non subisce interruzioni.
Su quale retribuzione viene calcolata la contribuzione figurativa?
Sulla retribuzione globale di riferimento per l'integrazione salariale, che è la retribuzione piena (non ridotta all'80%) che sarebbe spettata per le ore sospese. Non si tiene conto del massimale eventualmente applicato alla prestazione.
Chi paga la contribuzione figurativa?
La copertura è a carico della gestione o fondo di competenza (ad esempio la Gestione prestazioni temporanee per la CIGO), che trasferisce le somme al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore. Non vi è alcun onere diretto per il lavoratore o per il datore di lavoro.
Come posso verificare che i mesi di cassa integrazione siano stati accreditati?
Richiedendo l'estratto conto previdenziale all'INPS, disponibile sul portale istituzionale accedendo con le proprie credenziali. I periodi di contribuzione figurativa da integrazione salariale sono specificamente indicati con la relativa causale.
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