- Prima di richiedere la CIGO, l'impresa deve comunicare preventivamente alle RSA/RSU e alle organizzazioni sindacali territoriali le cause, la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
- Su richiesta di una delle parti, segue un esame congiunto (anche in via telematica) sull'intera situazione aziendale.
- L'intera procedura si esaurisce entro 25 giorni dalla comunicazione iniziale, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
- Per eventi oggettivamente non evitabili la procedura è semplificata: comunicazione senza il termine ordinario e, solo se la sospensione supera 16 ore settimanali, esame congiunto entro 5 giorni su richiesta.
- Il mancato rispetto della procedura sindacale preclude l'accesso alla CIGO e deve essere attestato nella domanda.
Testo dell'articoloVigente
Art. 14 D.Lgs. 148/2015 — Informazione e consultazione sindacale
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.
3. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.
5. Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
6. All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 14 D.Lgs. 504/1995 — Rimborsi dell'accisa
- Articolo 14 L. 184/1983: Sospensione del procedimento prima della dichiarazione di adottabilità
- Art. 14 Reg. (UE) 2024/1689 — Sorveglianza umana
- Art. 14 Cod. Amb. — Consultazione
- Art. 14 D.Lgs. 159/2011 — Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale
- Art. 14 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti e procedura
Commento
La procedura di consultazione sindacale come presupposto della CIGO
L'articolo 14 del D.Lgs. 148/2015 regola il procedimento di informazione e consultazione sindacale che l'impresa deve espletare prima di presentare domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria. La norma non è meramente formale: la consultazione sindacale è un presupposto sostanziale della domanda, e la sua omissione o l'inosservanza dei termini può determinare il rigetto del trattamento. L'articolo 14 si applica alle imprese soggette all'articolo 10 e si differenzia dalla procedura della CIGS (articolo 24), che è più articolata e prevede il coinvolgimento del Ministero del lavoro.
Comunicazione preventiva: contenuto e destinatari
Il comma 1 impone una comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, e alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La comunicazione deve contenere almeno tre elementi: le cause della sospensione o riduzione (collegamento alla causale che sarà indicata nella domanda); l'entità e la durata prevedibile dell'intervento; il numero dei lavoratori interessati. L'impresa deve essere precisa su questi punti: l'imprecisione o la genericità della comunicazione espone la domanda al rischio di rigetto per difetto procedurale.
L'esame congiunto: obbligatorio solo su richiesta
Il comma 2 chiarisce che l'esame congiunto — una sorta di tavolo di confronto in cui le parti esaminano la situazione e le tutele per i lavoratori — non è obbligatorio d'ufficio: si svolge su richiesta di una delle parti. Nella pratica, le organizzazioni sindacali richiedono quasi sempre l'esame congiunto, che può tenersi anche in via telematica (facilitazione introdotta per superare le difficoltà di riunione fisica). Oggetto dell'esame congiunto è la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. Le parti possono concordare modalità di rotazione tra i lavoratori, periodi di riduzione progressiva e altri aspetti organizzativi, anche se questi accordi non sono strettamente vincolanti sul piano giuridico.
I termini procedurali: 25 giorni ordinari, 10 per le PMI
Il comma 3 fissa il termine entro cui l'intera procedura deve concludersi: 25 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Per le imprese fino a 50 dipendenti il termine è ridotto a 10 giorni, in considerazione della minore complessità organizzativa e dell'urgenza tipica delle PMI nel fare ricorso agli ammortizzatori. Il termine è perentorio e il suo decorso consente all'impresa di presentare la domanda anche in assenza di accordo sindacale. L'accordo non è dunque un prerequisito della domanda: basta che la procedura si sia «esaurita», anche senza raggiungere un'intesa.
La procedura semplificata per eventi non evitabili
Il comma 4 disciplina un regime speciale per le situazioni urgenti in cui la sospensione non è differibile — tipicamente gli eventi oggettivamente non evitabili della causale a) dell'articolo 11. In questi casi l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti sindacali la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati, ma non deve attendere i 25 giorni prima di iniziare la sospensione. Se la riduzione supera le 16 ore settimanali, su richiesta presentata entro tre giorni dalla comunicazione (da parte dell'impresa o dei sindacati), si tiene un esame congiunto che deve concludersi entro cinque giorni. Per le sospensioni fino a 16 ore settimanali, non è previsto nemmeno l'esame congiunto.
Eccezione per l'edilizia: consultazione limitata alle proroghe
Il comma 5 introduce una deroga importante per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e lapidei: la procedura dei commi 1-4 si applica loro solo in caso di richiesta di proroga del trattamento con sospensione dell'attività oltre le 13 settimane continuative. Per le prime 13 settimane di sospensione in edilizia, la consultazione sindacale ordinaria non è richiesta. La ratio è evidentemente quella di non gravare le imprese edili — che ricorrono frequentemente alla CIGO per intemperie con sospensioni brevi e improvvise — di un adempimento procedurale non proporzionato alla brevità dell'evento.
Attestazione nella domanda
Il comma 6 chiude il cerchio: all'atto della presentazione della domanda, l'impresa deve attestare di aver espletato la procedura di cui all'articolo 14. Questa attestazione è parte integrante della domanda telematica all'INPS. In caso di domanda presentata senza previo espletamento della procedura sindacale (e al di fuori del caso dell'urgenza), l'INPS rigetta la domanda. L'impresa che abbia già sospeso i lavoratori senza aver adempiuto alla procedura dovrà corrispondere la retribuzione per le ore non lavorate o, se il diritto si è perso per tardività, la somma equivalente ai sensi dell'articolo 15, comma 4.
Casi pratici
Caso 1: Procedura sindacale ordinaria: gestione dei 25 giorni
Alfa S.p.A., impresa metalmeccanica con 80 dipendenti, prevede di ridurre l'orario di lavoro di 30 operai per situazione temporanea di mercato a partire dal 1° del mese prossimo. Il direttore del personale invia la comunicazione alle RSU e alle organizzazioni sindacali territoriali il giorno 5 del mese corrente, indicando causale, numero di lavoratori e durata prevedibile di 8 settimane. Il 7 del mese i sindacati richiedono l'esame congiunto. L'incontro si tiene in videoconferenza il 12. Non si raggiunge un accordo, ma la procedura è esaurita. Il giorno 30 (25 giorni dalla comunicazione) scade il termine: l'impresa può presentare la domanda all'INPS e avviare la sospensione dal 1° del mese successivo.
Caso 2: Evento non evitabile: procedura urgente
Un incendio accidentale nello stabilimento della Beta S.r.l. rende inaccessibile la zona produttiva per due settimane, comportando la sospensione di 15 lavoratori per oltre 40 ore settimanali. Il responsabile HR invia immediatamente la comunicazione sindacale via PEC, indicando la durata prevedibile del fermo e i lavoratori coinvolti. Entro tre giorni, la RSU richiede l'esame congiunto. L'incontro si tiene telematicamente il giorno successivo e si conclude in mattinata: la procedura è chiusa entro i cinque giorni. L'impresa può presentare subito la domanda CIGO all'INPS senza attendere i 25 giorni ordinari.
Caso 3: Impresa edile: quando la consultazione non serve
La ditta Gamma Edil S.r.l. (22 dipendenti operai edili) sospende il cantiere per due settimane a causa di neve abbondante. Per questa prima sospensione — inferiore alle 13 settimane continuative — il comma 5 dell'articolo 14 non richiede la procedura sindacale. Tizio, socio amministratore, può presentare la domanda CIGO direttamente all'INPS, attestando nella modulistica l'esenzione dall'adempimento sindacale. Solo se la sospensione si prolunga oltre le 13 settimane continuative dovrà aprire la procedura di consultazione per la proroga.
Domande frequenti
Cosa succede se l'impresa presenta domanda CIGO senza aver fatto la procedura sindacale?
L'INPS rigetta la domanda per vizio procedurale. L'impresa che abbia già sospeso i lavoratori dovrà corrispondere le retribuzioni per le ore non lavorate. In caso di perdita totale o parziale del diritto per colpa dell'impresa, scatta l'obbligo risarcitorio ai sensi dell'articolo 15, comma 4.
È necessario raggiungere un accordo con i sindacati per presentare la domanda CIGO?
No. La legge richiede solo che la procedura si esaurisca entro 25 giorni (10 per le imprese fino a 50 dipendenti), non che si raggiunga un accordo. Trascorso il termine, l'impresa può presentare la domanda anche in assenza di intesa sindacale.
La consultazione sindacale può avvenire via email o videoconferenza?
Sì. Il comma 2 dell'articolo 14 prevede espressamente che l'esame congiunto possa tenersi 'anche in via telematica'. La PEC è comunemente usata per la comunicazione iniziale; le riunioni si svolgono frequentemente in videoconferenza, documentate con verbale sottoscritto dalle parti.
Per quante imprese edili vale l'esonero dalla consultazione per le prime 13 settimane?
L'esonero del comma 5 si applica a tutte le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e affini e dell'industria e artigianato lapidei, indipendentemente dalle dimensioni. Riguarda solo le domande per sospensione continuativa fino a 13 settimane; per le proroghe oltre tale soglia la consultazione è obbligatoria.
Vedi anche