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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 7 garantisce a ogni detenuto vestiario, biancheria e corredo adeguati.
  • Devono essere in quantità sufficiente e in buono stato di pulizia.
  • L'abito non deve essere umiliante né evocare segni di degradazione.
  • È vietato qualsiasi tratto infamante dell'abbigliamento.
  • È un'applicazione concreta del principio di dignità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 L. 354/1975 — Vestiario e corredo

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
L’abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa.
È concesso l’abito di lavoro quando è reso necessario
dall’attività svolta.
Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L’abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.
I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

Commento

Vestire con dignità anche in carcere

L'art. 7 riguarda un aspetto solo apparentemente minore della vita detentiva: il vestiario e il corredo. In realtà l'abbigliamento è un elemento identitario e di dignità della persona. La norma stabilisce che ciascun soggetto sia fornito di biancheria, vestiario ed effetti d'uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia, tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

Il divieto di abiti umilianti

Un principio essenziale è che l'abito non deve presentare segni di degradazione o caratteri umilianti. La norma prescrive che l'abito sia di tessuto a tinta unita e di foggia dignitosa: si è così abbandonata ogni logica afflittiva o stigmatizzante dell'abbigliamento, in coerenza con il principio di umanità (art. 1) e con l'abolizione di ogni trattamento contrario al senso di umanità.

L'abito proprio

Nella prassi è ampiamente consentito ai detenuti l'uso di abiti propri, purché compatibili con le esigenze di ordine e di pulizia. L'uso dell'abito personale rafforza il senso di identità e contrasta la spersonalizzazione tipica dell'ambiente carcerario; per i semiliberi e per chi svolge attività all'esterno l'abito civile è espressamente previsto (art. 48).

Quantità, pulizia e ricambio

La quantità sufficiente e il buono stato di pulizia non sono dettagli: la possibilità di disporre di biancheria e vestiario puliti e di ricambiarli è condizione di igiene e di salute, oltre che di dignità. La norma si integra con l'art. 8 (igiene personale) e con l'art. 9 (alimentazione) nel definire le condizioni materiali di vita.

Il fondamento

Anche questa disposizione attua il principio per cui la pena incide sulla libertà, non sulla dignità della persona. Curare l'aspetto e l'abbigliamento del detenuto significa riconoscerne il valore come persona, presupposto di ogni percorso rieducativo.

I profili di tutela

La fornitura di vestiario inadeguato, insufficiente o in cattivo stato può integrare una lesione delle condizioni dignitose di detenzione, segnalabile con il diritto di reclamo (art. 35) e, nei casi più gravi, con il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis).

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 7 garantisce il diritto a essere vestito in modo dignitoso e pulito e, nella prassi, a usare abiti propri compatibili con l'ordine dell'istituto. È un aspetto della vita quotidiana che concorre, insieme all'igiene e all'alimentazione, a definire la qualità complessiva della detenzione.

Casi pratici

Caso 1: Uso di abiti propri

Tizio indossa abiti personali compatibili con le esigenze dell'istituto: l'uso dell'abito proprio è consentito e rafforza il senso di identità.

Caso 2: Vestiario insufficiente

A Caio non è garantito un ricambio adeguato di biancheria: la carenza può essere segnalata con il diritto di reclamo.

Caso 3: Abito civile per il semilibero

Sempronio, ammesso alla semilibertà, indossa abiti civili durante l'attività esterna, come previsto dall'art. 48.

Domande frequenti

I detenuti devono indossare una divisa?

No: l'abito non deve presentare segni di degradazione o caratteri umilianti ed è di foggia dignitosa; nella prassi è ampiamente consentito l'uso di abiti propri.

Cosa garantisce l'art. 7?

La fornitura a ogni detenuto di biancheria, vestiario ed effetti d'uso in quantità sufficiente e in buono stato di conservazione e pulizia.

Perché conta l'abbigliamento in carcere?

Perché è un elemento di identità e di dignità della persona: la pena incide sulla libertà, non sulla dignità, e l'abito non può avere tratti infamanti.

Cosa fare se il vestiario è inadeguato?

La fornitura insufficiente o in cattivo stato può essere segnalata con il diritto di reclamo (art. 35) e, nei casi gravi, con il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.