- La circolazione in regime sospensivo consente di trasferire prodotti sottoposti ad accisa senza che l'imposta sia ancora esigibile, differendo il momento dell'immissione in consumo.
- I prodotti possono muoversi da un deposito fiscale verso altri depositi fiscali, destinatari registrati, luoghi di uscita dal territorio UE o soggetti esenti; lo speditore registrato spedisce dal luogo di importazione.
- Il documento obbligatorio per la circolazione è il documento amministrativo elettronico (e-AD), emesso dal sistema informatizzato EMCS; i prodotti viaggiano con copia stampata recante il codice unico di riferimento (ARC).
- Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato deve prestare garanzia del pagamento dell'accisa; in alternativa può garantire il destinatario in solido oppure altri soggetti (proprietario, trasportatore, vettore).
- La circolazione si conclude con la nota di ricevimento trasmessa dal destinatario entro 24 ore, oppure con la nota di esportazione compilata dall'ufficio doganale per i prodotti destinati all'esportazione.
- In caso di indisponibilità del sistema informatizzato è previsto un documento di riserva cartaceo, da sostituire con l'e-AD appena il sistema torna disponibile.
Testo dell'articoloVigente
Art. 6 D.Lgs. 504/1995 — Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio dell’Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire: a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso: 1) un altro deposito fiscale; 2) un destinatario registrato; 3) un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio dell’Unione europea; 4) i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1; 5) l’ufficio doganale presso il quale i prodotti, dopo essere stati svincolati per l’esportazione, sono vincolati ad un regime di transito esterno; b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).
2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all’articolo 201 del CDU.
3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all’atto della loro immissione in libera pratica.
4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell’accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni unionali e, per i trasferimenti intraunionali, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. È disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell’uscita degli stessi dal territorio dell’Unione europea, con le modalità rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5), provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, lo svincolo della cauzione è disposto quando è fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno con le modalità previste dal comma 7-bis, secondo periodo. L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l’esonero dall’obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2, la facoltà di esonero di cui al quinto periodo è estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti in giacenza nei depositi. Non è fornita garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse salvo che l’Amministrazione finanziaria la richieda per casi particolari debitamente motivati. La facoltà di esonero di cui al quinto e sesto periodo è esercitata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti e sulla base della verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.
5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest’ultimo.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 7-bis e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all’Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest’ultimo validata. La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario. 6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.
7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell’Unione europea. Per i prodotti di cui al comma 1, lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude nel momento in cui gli stessi sono vincolati al regime di transito esterno. 7-bis. Nel caso di cui al comma 7, primo periodo, l’Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti hanno lasciato il territorio dell’Unione europea, sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall’ufficio doganale di uscita dei prodotti se diverso dall’Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di cui al comma 7, secondo periodo, l’Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall’ufficio doganale che ha vincolato i prodotti al medesimo regime, se diverso dall’Ufficio doganale di esportazione.
8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento di riserva contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2
9. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest’ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento di riserva di cui al primo periodo, copia del quale è conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilità. 9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest’ultimo presenta all’Ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l’avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento di riserva di cui al primo periodo.
10. Il documento di riserva di cui al comma 9 è presentato dal destinatario nazionale all’Ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all’inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest’ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento di riserva di cui al comma 9.
11. In assenza della nota di ricevimento non causata dall’indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale può essere effettuata, in casi eccezionali, dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell’attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell’Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.
12. In assenza della nota di esportazione non causata dall’indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell’Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’ufficio doganale di uscita o sulla base delle informazioni ricevute dall’Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’ufficio doganale presso il quale i prodotti sono stati svincolati per l’esportazione e vincolati al regime di transito esterno.
13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell’esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell’imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell’articolo 14.
14. Con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell’accisa gravante. Fino all’adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa ed ai prodotti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e). 15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 6 L. 184/1983: Requisiti degli adottanti
- Art. 6 Reg. (UE) 2024/1689 — Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 6 Cod. Amb. — Oggetto della disciplina
- Art. 6 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione figurativa
- Art. 6 D.Lgs. 159/2011 — Tipologia delle misure e loro presupposti
- Art. 6 D.Lgs. 209/2005 — Destinatari della vigilanza
Commento
Il regime sospensivo: natura giuridica e funzione economica
Il regime sospensivo costituisce il pilastro tecnico su cui si regge l'intera struttura dell'accisa armonizzata a livello europeo. La sua funzione è semplice ma fondamentale: consentire la produzione, la trasformazione, la detenzione e il trasferimento di prodotti sottoposti ad accisa senza che l'imposta sia immediatamente esigibile. L'accisa, infatti, per sua natura colpisce il consumo — non la produzione né la semplice movimentazione — e sarebbe economicamente irrazionale pretenderne il pagamento nel momento in cui le merci ancora transitano lungo la filiera produttiva o distributiva.
L'articolo 6 del D.Lgs. 504/1995, nella sua versione attuale recepisce la direttiva 2020/262/UE (rifusione della direttiva 2008/118/CE) e disciplina le modalità con cui i prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in territorio nazionale e nell'intera Unione europea senza che l'imposta sia riscossa. Il regime è dunque intraunionale: le merci possono percorrere liberamente gli Stati membri, incluso il transito per paesi o territori terzi, finché rimangono «sotto copertura» del regime sospensivo.
Soggetti abilitati e flussi consentiti
Il comma 1 individua con precisione i flussi ammessi. Sotto il profilo del mittente, la circolazione in regime sospensivo può partire:
Sotto il profilo del destinatario, le destinazioni ammesse sono tassativamente elencate: un altro deposito fiscale, un destinatario registrato (soggetto autorizzato a ricevere ma non a spedire in sospensione), luoghi di uscita dal territorio dell'UE, i soggetti esenti di cui all'art. 17 comma 1 (ad es. forze armate, organismi diplomatici), o l'ufficio doganale che vincola i prodotti a un regime di transito esterno. Questo elenco è chiuso: qualsiasi altra destinazione comporta la conclusione del regime sospensivo e l'esigibilità dell'accisa.
Garanzie: funzione e soggetti obbligati
Il comma 4 è probabilmente la disposizione più sensibile dal punto di vista operativo. Il principio è chiaro: chi spedisce in regime sospensivo deve garantire il pagamento dell'accisa che grava sui prodotti trasferiti, poiché l'imposta — pur sospesa — rimane una pretesa latente dello Stato che si attiverà nel momento in cui le merci escano dal regime sospensivo.
La garanzia può essere prestata:
La norma prevede un'importante possibilità di esonero: l'ADM può dispensare dall'obbligo di prestare garanzia i depositari autorizzati «riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità», previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti di prodotti energetici per via marittima e per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti dei nuovi settori (sigarette elettroniche, prodotti da inalazione, ecc.). L'esonero viene accordato dopo che l'ADM ha acquisito idonee referenze bancarie e ha condotto una valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza del richiedente. Per i prodotti energetici trasportati via condutture fisse la garanzia non è mai richiesta, salvo casi particolari motivati.
Lo svincolo della cauzione avviene quando è fornita prova della presa in consegna da parte del destinatario (nota di ricevimento validata) o, per i prodotti esportati, dell'uscita dal territorio UE (nota di esportazione).
Il documento amministrativo elettronico (e-AD) e il sistema EMCS
Il comma 5 stabilisce il cuore procedurale del regime sospensivo: la circolazione deve avvenire con un documento amministrativo elettronico (e-AD), emesso dal sistema informatizzato EMCS (Excise Movement and Control System) su iniziativa dello speditore. Il sistema attribuisce un codice unico di riferimento amministrativo (ARC — Administrative Reference Code) che identifica univocamente ogni movimento.
Fisicamente, i prodotti circolano con la copia stampata dell'e-AD o con qualsiasi documento commerciale che riporti in modo chiaramente identificabile il codice ARC. Questo documento deve essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante il trasporto. La norma prevede una regola di prevalenza: in caso di divergenza tra la copia cartacea e i dati nel sistema informatizzato, prevalgono i dati del sistema. Questa previsione è fondamentale perché assegna all'operatore la piena responsabilità dell'esattezza dei dati inseriti in EMCS.
Conclusione della circolazione: nota di ricevimento e nota di esportazione
La circolazione in regime sospensivo — e dunque la sospensione dell'accisa — si conclude in momenti diversi a seconda della destinazione dei prodotti:
La distinzione è importante anche ai fini del momento in cui si svincola la cauzione: per i prodotti esportati, il depositario mittente non vede liberata la garanzia fino a che non viene compilata la nota di esportazione.
Procedure di riserva e casi di indisponibilità del sistema
I commi 8-10 disciplinano le ipotesi in cui il sistema EMCS sia temporaneamente indisponibile, prevedendo un documento di riserva cartaceo contenente gli stessi elementi dell'e-AD. Lo speditore inserisce i dati nel sistema non appena quest'ultimo torna disponibile; il documento elettronico così emesso sostituisce il documento cartaceo, copia del quale viene conservata dallo speditore e dal destinatario. Per il destinatario nazionale, la procedura di riserva si attiva sia quando il sistema è indisponibile nel Paese di ricezione sia quando, all'atto del ricevimento, l'e-AD di partenza non ha ancora ricevuto il codice ARC (perché il sistema era indisponibile al momento della spedizione). In questi casi eccezionali (comma 11) l'ADM può attestare la conclusione della circolazione sulla base di documentazione alternativa, senza la nota di ricevimento telematica.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Che differenza c'è tra deposito fiscale e speditore registrato ai fini della circolazione in regime sospensivo?
Il depositario autorizzato (deposito fiscale) può sia ricevere sia spedire prodotti in regime sospensivo da e verso qualsiasi destinazione consentita. Lo speditore registrato può invece spedire in regime sospensivo solo dal luogo di importazione, cioè dal punto in cui i prodotti sono stati immessi in libera pratica doganale: non è autorizzato a detenere stabilmente prodotti in sospensione.
Cosa succede se l'autobotte non ha con sé la copia dell'e-AD durante il trasporto?
La circolazione in regime sospensivo senza la copia stampata dell'e-AD (o di un documento commerciale che riporti il codice ARC) costituisce una violazione delle disposizioni sulla circolazione. Le autorità competenti possono contestare l'irregolarità; se i prodotti risultano privi di regolare copertura documentale, l'accisa può diventare immediatamente esigibile e si applicano le sanzioni previste dal Titolo II del TUA.
La garanzia sull'accisa deve essere prestata sempre? Esistono esoneri?
Sì, la garanzia è in linea di principio obbligatoria. L'ADM può però esonerare i depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità: per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati, prodotti da inalazione e assimilati, e per i trasferimenti di prodotti energetici per via marittima, previo accordo con gli altri Stati membri interessati. Per i prodotti energetici trasportati via condutture fisse la garanzia non è mai richiesta, salvo casi particolari motivati dall'ADM.
Entro quanto tempo il destinatario deve trasmettere la nota di ricevimento?
Entro 24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna. Per i trasferimenti su automezzo, la presa in consegna coincide con il completamento delle operazioni di scarico e con la contestuale iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno. Solo con la trasmissione e la validazione della nota di ricevimento la circolazione si considera ufficialmente conclusa e la cauzione può essere svincolata.
Cosa avviene se il sistema EMCS è temporaneamente indisponibile al momento della spedizione?
Lo speditore può avviare la circolazione con un documento di riserva cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dall'e-AD. Non appena il sistema torna disponibile, i dati vengono inseriti in EMCS e il documento elettronico sostituisce quello cartaceo, di cui speditore e destinatario conservano copia nella propria contabilità.
Vedi anche