← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la stessa disciplina si applica alle agevolazioni concesse mediante restituzione totale o parziale dell'imposta versata.
  • Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento o dalla data in cui il diritto può essere esercitato; per i prodotti con dichiarazione periodica, il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione.
  • In caso di condanna giudiziale alla restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa, il rimborso va richiesto entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
  • Sulle somme da rimborsare sono dovuti interessi nella misura dell'art. 1284 c.c., a decorrere dalla presentazione della richiesta.
  • I prodotti immessi in consumo possono dar luogo a rimborso se trasferiti in altro Stato membro o esportati; il rimborso compete anche in caso di miscelazione che generi un prodotto con accisa inferiore a quella pagata sui componenti.
  • Non si procede a rimborso per somme inferiori o pari a € 30; il rimborso può essere concesso anche mediante accredito da utilizzare in compensazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14 D.Lgs. 504/1995 — Rimborsi dell’accisa

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell’accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera e), e dall’articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all’atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d’imposta.

4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.

5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell’ articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.

6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell’operatore nell’esercizio dell’attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l’accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.

7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell’imposta da utilizzare per il pagamento dell’accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all’accertamento e al pagamento dell’imposta.

8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30

Commento

Presupposto e ambito del rimborso: il pagamento indebito

L'art. 14 del D.Lgs. 504/1995 regola il rimborso dell'accisa secondo un principio fondamentale comune a tutta la fiscalità: il tributo indebitamente versato deve essere restituito. Il presupposto del rimborso è pertanto la mancanza del titolo giuridico al prelievo: l'imposta è stata pagata ma non era dovuta, in tutto o in parte, per difetto del fatto generatore, per applicazione di un'aliquota erronea, per un'esenzione non riconosciuta in sede di liquidazione o per qualsiasi altra causa.

La norma estende esplicitamente la propria disciplina alle agevolazioni accordate mediante restituzione dell'accisa versata — ad esempio i rimborsi per impieghi agevolati di prodotti energetici di cui alla tabella A allegata al T.U.A. o le restituzioni previste per usi esenti. Ciò significa che le stesse regole procedurali (termini, decadenza, interessi, accredito) si applicano sia ai rimborsi per pagamento indebito in senso stretto, sia alle restituzioni che costituiscono il meccanismo tecnico per fruire di un'agevolazione.

I termini di decadenza: regola generale e regime dichiarativo

La richiesta di rimborso è soggetta a un termine decadenziale — non prescrizionale — di due anni. La distinzione è cruciale: la decadenza non è suscettibile di interruzione né di sospensione, a differenza della prescrizione. Decorso il biennio senza che sia stata presentata la domanda, il diritto si estingue definitivamente.

Il termine decorre:

  • Dalla data del pagamento, regola generale applicabile quando l'imposta è stata versata in un'unica soluzione senza obbligo dichiarativo periodico;
  • Dalla data in cui il diritto può essere esercitato, clausola di chiusura che risolve i casi in cui il pagamento precede il consolidarsi del diritto (ad esempio, prodotti destinati all'esportazione, dove il rimborso matura al momento dell'uscita dal territorio doganale);
  • Dalla data di presentazione della dichiarazione, per i prodotti per i quali è prevista una dichiarazione periodica da parte del soggetto obbligato. In questo caso, la domanda può anche essere presentata direttamente nell'ambito della dichiarazione stessa.

Il comma 2 richiama espressamente le disposizioni speciali dell'art. 7, comma 1, lett. e) (rimborsi connessi all'accertamento dell'energia elettrica) e dell'art. 10-ter, comma 1, lett. d) (rimborsi nel settore del gas naturale), confermando che la disciplina dell'art. 14 ha carattere generale e residuale rispetto a quelle settoriali.

Il caso speciale della condanna giudiziale alla restituzione della rivalsa

Un regime particolare è previsto dal comma 4 per le ipotesi in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa venga condannato, all'esito di un procedimento giurisdizionale, a restituire a terzi somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa. In questi casi — che si verificano tipicamente quando un fornitore di carburante o di energia ha trasferito sul cliente finale un'accisa poi rivelatasi non dovuta — il termine per richiedere il rimborso all'Erario è di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione.

La ratio è chiara: il soggetto obbligato non aveva un interesse diretto a richiedere il rimborso prima della condanna (avendo già trasferito il costo sul cliente), ma una volta condannato alla restituzione deve poter recuperare il tributo indebitamente versato senza incorrere nella decadenza biennale. Il dies a quo è il passaggio in giudicato, momento in cui l'obbligo restitutorio diventa definitivo e irrevocabile.

Interessi sulle somme da rimborsare

L'art. 14, comma 5, riconosce al soggetto istante il diritto agli interessi sulle somme da rimborsare, calcolati nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile (tasso legale). Gli interessi decorrono dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, non dalla data del pagamento indebito né da quella di emissione del provvedimento di rimborso.

Questa scelta legislativa è parzialmente favorevole all'Amministrazione: il richiedente non ottiene interessi per il periodo anteriore alla domanda, anche se il pagamento indebito risale a molto tempo prima. È però coerente con il principio generale che l'Amministrazione deve essere messa in mora prima di essere tenuta a pagare gli interessi. Il tasso legale ex art. 1284 c.c. è determinato annualmente con decreto ministeriale.

Rimborso per trasferimento intracomunitario, esportazione e miscelazione

Il comma 6 disciplina tre ipotesi di rimborso legate alla destinazione finale del prodotto dopo l'immissione in consumo:

  • Trasferimento in altro Stato membro: i prodotti già immessi in consumo in Italia (e quindi già soggetti ad accisa italiana) che vengano successivamente inviati in un altro Paese UE danno diritto al rimborso dell'accisa italiana, per evitare la doppia imposizione. Il sistema si coordina con la disciplina degli acquisti intracomunitari di prodotti già in consumo (art. 10 ss. T.U.A.) che impone il pagamento nel Paese di destinazione.
  • Esportazione: i prodotti esportati al di fuori dell'UE danno parimenti diritto al rimborso, in quanto l'accisa è un tributo interno e il principio della destinazione impone che le merci destinate all'esportazione ne siano esenti.
  • Miscelazione agevolante: quando i prodotti accisati vengono miscelati e dalla miscela risulta un prodotto con accisa inferiore a quella pagata sui singoli componenti, il rimborso della differenza è riconosciuto. Si tratta di una fattispecie tecnica rilevante nel settore dei carburanti e dei solventi.

In tutti questi casi il termine è di due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni. Il rimborso compete esclusivamente all'operatore nell'esercizio dell'attività economica, escludendo i consumatori finali privati.

Modalità di rimborso, soglia minima e sanzioni per dichiarazioni infedeli

Il comma 7 consente che il rimborso sia erogato non solo in denaro, ma anche mediante accredito d'imposta da utilizzare in compensazione per il pagamento di futuri debiti accisali. Questa modalità, più rapida e meno onerosa per l'Amministrazione, è spesso preferita nella pratica dai grandi operatori con flussi continuativi di accise.

Lo stesso comma introduce una sanzione specifica per le dichiarazioni infedeli volte a ottenere rimborsi per importi superiori a quelli dovuti: si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta, che includono sanzioni amministrative pesanti e, nei casi più gravi, conseguenze penali. Il legislatore ha equiparato la frode sui rimborsi alla frode sull'accertamento, dando così un segnale di rigore nella tutela dell'Erario.

Infine, il comma 8 stabilisce una soglia minima di rimborsabilità: non si procede a rimborso per somme inferiori o pari a 30 euro. La previsione ha una finalità puramente amministrativa: evitare procedimenti di rimborso il cui costo gestionale supererebbe il beneficio economico per il richiedente e per l'Amministrazione stessa.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quanto tempo si deve chiedere il rimborso dell'accisa?

La regola generale prevede un termine decadenziale di due anni dalla data del pagamento o dalla data in cui il diritto può essere esercitato. Per i prodotti con dichiarazione periodica il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione. In caso di condanna giudiziale alla restituzione della rivalsa, il termine è di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Trattandosi di decadenza, non è suscettibile di interruzione o sospensione.

Chi può chiedere il rimborso dell'accisa per prodotti esportati o trasferiti in altro Stato UE?

Il rimborso compete esclusivamente all'operatore nell'esercizio della propria attività economica (distributore, grossista, depositario autorizzato), non al consumatore finale privato. La richiesta deve essere presentata entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni di esportazione o trasferimento intracomunitario, allegando la documentazione doganale o di accompagnamento europeo.

Gli interessi sul rimborso decorrono dalla data del pagamento indebito?

No. L'art. 14, comma 5, stabilisce che gli interessi nella misura del tasso legale ex art. 1284 c.c. decorrono dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, non dalla data del pagamento indebito. Questo significa che l'operatore non matura interessi per il periodo anteriore alla domanda, il che rende conveniente presentare l'istanza il prima possibile.

È possibile ottenere il rimborso in forma diversa dal pagamento in denaro?

Sì. L'art. 14, comma 7, consente che il rimborso venga concesso anche mediante accredito dell'imposta, utilizzabile in compensazione per il pagamento di futuri debiti accisali, o mediante altra modalità prevista dalla disciplina della singola agevolazione. La modalità dell'accredito è spesso preferita dagli operatori con flussi accisali continuativi perché è più rapida e semplificata.

Esiste una soglia minima sotto la quale il rimborso non viene erogato?

Sì. Il comma 8 dell'art. 14 stabilisce che non si procede a rimborso di somme inferiori o pari a 30 euro. La norma ha una finalità amministrativa: evitare procedimenti il cui costo di gestione supera il beneficio economico. Le somme inferiori alla soglia non vengono rimborsate e non si cumulano con successive istanze.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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