- Il destinatario registrato è il soggetto autorizzato dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nel proprio deposito, prodotti in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri o da depositi fiscali nazionali.
- L'autorizzazione è valida fino a revoca; al destinatario è attribuito un codice di accisa; i prodotti in sospensione devono essere tenuti e contabilizzati separatamente da quelli ad accisa assolta.
- Esiste una figura di destinatario registrato occasionale: autorizzato per un unico movimento, una quantità prestabilita e un unico speditore, con copia dell'autorizzazione e dell'e-AD a corredo della merce.
- Prima della spedizione il destinatario deve prestare garanzia per l'accisa; all'arrivo deve iscrivere i prodotti in contabilità entro il giorno lavorativo successivo e pagare l'imposta.
- I tabacchi lavorati ricevuti devono rispettare le norme su condizionamento, etichettatura e apposizione del contrassegno, ed essere venduti esclusivamente attraverso le rivendite autorizzate.
- Le disposizioni dell'articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
Testo dell'articoloVigente
Art. 8 D.Lgs. 504/1995 — Destinatario registrato
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato è preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria competente; l’autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell’attività svolta dal soggetto presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito. Al destinatario registrato è attribuito un codice di accisa. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l’autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l’autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
2. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l’autorizzazione di cui al medesimo comma 1 è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all’articolo 6, comma 5.
3. Il destinatario registrato non può fabbricare, trasformare, detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l’obbligo di: a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi; b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6-bis, ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti; c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l’effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonché a riscontrare l’avvenuto pagamento dell’accisa.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l’accisa è esigibile all’atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonché le disposizioni di cui all’articolo 39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l’autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’ articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
7. Con provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti la procedura per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilità indicata nel comma 3, lettera b), nonché gli obblighi che il destinatario registrato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 8 L. 184/1983: Dichiarazione dello stato di adottabilità
- Art. 8 Reg. (UE) 2024/1689 — Conformità ai requisiti
- Art. 8 Cod. Amb. — Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
- Art. 8 D.Lgs. 148/2015 — Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
- Art. 8 D.Lgs. 159/2011 — Decisione
- Art. 8 D.Lgs. 209/2005 — Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF
Commento
Figura e funzione del destinatario registrato
Il destinatario registrato è uno dei soggetti cardine del sistema delle accise armonizzate. A differenza del depositario autorizzato — che gestisce un deposito fiscale abilitato a produrre, trasformare, detenere e spedire prodotti in regime sospensivo — il destinatario registrato può solo ricevere prodotti in regime sospensivo, senza poter né fabbricare né spedire né detenere per conto terzi. È, in sostanza, il «terminale» autorizzato di una circolazione in sospensione: nel momento in cui i prodotti pervengono al suo deposito, l'accisa diventa esigibile e deve essere versata.
La figura è disciplinata dalla direttiva (UE) 2020/262 (nuova direttiva accise orizzontale) e recepita nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. 504/1995, che ne regola requisiti, obblighi e sanzioni. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) è l'autorità competente al rilascio e alla gestione delle autorizzazioni.
Autorizzazione: requisiti, rilascio e cause di diniego
L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione finanziaria competente per territorio prima dell'inizio dell'attività. Ha validità illimitata (fino a revoca) e non è legata a un singolo movimento di prodotti, salvo il caso del destinatario occasionale. Con l'autorizzazione viene attribuito al soggetto un codice di accisa, che identifica univocamente l'operatore nel sistema EMCS (Excise Movement and Control System) usato per il tracciamento elettronico delle spedizioni in regime sospensivo.
Il comma 1-bis — introdotto per allineare le garanzie di affidabilità degli operatori accise a quelle dei depositari — prevede che l'autorizzazione sia negata quando ricorrono le condizioni di inaffidabilità disciplinate dai commi 6 e 7 dell'art. 23 (condanne per reati in materia di accise, misure di prevenzione, ecc.). Il procedimento istruttorio è sospeso al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 23. Per persone giuridiche e società, le verifiche si estendono ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o che esercitano di fatto la gestione e il controllo: ciò impedisce elusioni mediante schermature societarie.
La revoca e la sospensione dell'autorizzazione già rilasciata seguono le medesime disposizioni dell'art. 23, applicabili per rinvio espresso.
Il destinatario registrato occasionale
Il comma 2 disciplina una figura distinta: il destinatario registrato occasionale (o «temporaneo»), autorizzato per un unico movimento, per una quantità prestabilita di prodotti e proveniente da un unico speditore. L'autorizzazione è quindi puntuale e non dà luogo a un rapporto continuativo con l'Amministrazione. Una copia dell'autorizzazione — recante gli estremi della garanzia prestata — deve scortare fisicamente la merce unitamente alla copia stampata dell'e-AD (documento amministrativo elettronico, art. 6 co. 5) o di un documento commerciale riportante il codice unico di riferimento amministrativo (ARC).
Il destinatario occasionale è esonerato dall'obbligo di iscrizione immediata in contabilità (comma 3, lett. b) e dal regime contabile ordinario, ma deve comunque prestare garanzia e sottoporsi ai controlli dell'ADM.
Obblighi operativi: garanzia, contabilità e controlli
Il comma 3 elenca gli obblighi del destinatario registrato strutturale:
Esigibilità e pagamento dell'accisa
Ai sensi del comma 4, l'accisa diventa esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti nel deposito del destinatario. Il pagamento deve avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo all'arrivo, secondo le modalità vigenti (di norma, versamento tramite modello F24 o delega bancaria). Il termine è perentorio: il ritardo configura violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 applicabile per rinvio, oltre alle specifiche sanzioni previste dal TUA.
La concentrazione dell'esigibilità nel momento del ricevimento — e non al momento della spedizione — è la regola generale per i destinatari registrati, a differenza dei depositi fiscali che mantengono la sospensione fino all'immissione in consumo. Questa distinzione ha rilievo pratico in caso di perdite o cali durante il trasporto: le perdite subite dopo la consegna al destinatario sono in linea di principio a suo carico ai fini dell'accisa.
Tabacchi lavorati: disciplina speciale
I commi 5, 6 e 7 riservano ai tabacchi lavorati una disciplina parzialmente autonoma, che riflette la specialità del monopolio tabacchi e le esigenze di contrasto al contrabbando e alla contraffazione:
Esclusione per prodotti non unionali
Il comma 8 esclude espressamente dall'ambito dell'art. 8 i prodotti non unionali sottoposti ad accisa (cioè le merci di Paesi terzi non ancora sdoganate o vincolate a un regime doganale sospensivo). Per tali prodotti trovano applicazione le norme doganali dell'Unione (Regolamento UE 952/2013, Codice doganale dell'Unione) e non il regime di circolazione in sospensiva EMCS.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra depositario autorizzato e destinatario registrato?
Il depositario autorizzato gestisce un deposito fiscale e può produrre, trasformare, detenere e spedire prodotti in sospensione; il destinatario registrato può solo ricevere prodotti in sospensione nel proprio deposito, dopodiché l'accisa diventa immediatamente esigibile. Il destinatario registrato non è abilitato a spedire prodotti in regime sospensivo.
Quando scatta l'obbligo di pagare l'accisa per il destinatario registrato?
L'accisa è esigibile al momento del ricevimento dei prodotti nel deposito. Il pagamento deve essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo, secondo le modalità vigenti (tipicamente tramite modello F24).
Il destinatario registrato deve sempre prestare una garanzia?
Sì, per il destinatario registrato strutturale la garanzia deve essere prestata prima che lo speditore avvii la spedizione. Anche il destinatario registrato occasionale è tenuto a prestare garanzia, i cui estremi devono essere riportati sulla copia dell'autorizzazione che scortа la merce.
Cosa succede se il destinatario registrato riceve prodotti in quantità inferiore a quella indicata nell'e-AD?
Le perdite o cali verificatisi durante il trasporto che non superino i limiti di tolleranza previsti dalla normativa (abbuoni) non determinano l'esigibilità dell'accisa per la quantità mancante. Oltre tali soglie, la differenza è considerata immissione irregolare in consumo e l'accisa è dovuta sulla quantità mancante; il garante risponde in solido.
Un destinatario registrato può cedere i prodotti ricevuti in regime sospensivo ad un altro soggetto prima di pagarе l'accisa?
No. Il destinatario registrato non può spedire prodotti in regime sospensivo: l'accisa diventa esigibile all'atto del ricevimento e deve essere pagata entro il giorno lavorativo successivo. Qualunque cessione successiva deve riguardare prodotti con accisa già assolta.
Vedi anche