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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 71-sexies disciplina l'inammissibilità delle istanze di sorveglianza.
  • Riguarda le istanze manifestamente infondate o reiterate senza nuovi elementi.
  • Consente una declaratoria semplificata di inammissibilità.
  • Evita la riproposizione abusiva di istanze già rigettate.
  • Salvaguarda l'efficienza del procedimento di sorveglianza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 71-sexies L. 354/1975 — Inammissibilità

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Qualora l’istanza per l’adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell’articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l’istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.
Il decreto è comunicato entro cinque giorni all’interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.
A seguito dell’opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza.

Commento

Filtrare le istanze infondate o reiterate

L'art. 71-sexies disciplina l'inammissibilità delle istanze rivolte alla magistratura di sorveglianza. La norma introduce un meccanismo di filtro per le istanze manifestamente infondate o meramente reiterative, consentendo una declaratoria semplificata di inammissibilità. La finalità è salvaguardare l'efficienza del procedimento di sorveglianza, evitando che istanze prive di fondamento o abusivamente reiterate ne intasino il funzionamento.

I presupposti dell'inammissibilità

L'inammissibilità è dichiarata quando l'istanza appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero quando costituisce mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi. Si distinguono quindi due ipotesi: l'istanza palesemente priva dei presupposti e l'istanza reiterata senza alcun elemento nuovo.

La manifesta infondatezza

La manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge riguarda le istanze che, già a un primo esame, risultano prive dei presupposti richiesti (ad esempio una richiesta di affidamento per una pena superiore ai limiti). In questi casi, una declaratoria semplificata evita un procedimento completo che avrebbe esito scontato.

La riproposizione senza nuovi elementi

La seconda ipotesi riguarda la mera riproposizione di un'istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi. Senza un filtro, il condannato potrebbe riproporre indefinitamente la stessa istanza, costringendo il giudice a pronunciarsi più volte sulla medesima questione. La norma consente di dichiarare inammissibile la riproposizione che non porti elementi nuovi.

Le garanzie

La declaratoria di inammissibilità, pur semplificata, non è arbitraria: presuppone l'accertamento della manifesta infondatezza o della reiterazione senza nuovi elementi, ed è soggetta ai rimedi previsti. Il filtro non può tradursi in una negazione del diritto di accesso alla giurisdizione: quando l'istanza presenta elementi nuovi o non è manifestamente infondata, deve essere esaminata nel merito.

Il bilanciamento

L'art. 71-sexies esprime un bilanciamento tra il diritto del condannato di accedere ai benefici e l'esigenza di efficienza del sistema. Il filtro dell'inammissibilità è ammesso solo nei casi tassativi (manifesta infondatezza, mera reiterazione), preservando il diritto a un esame nel merito delle istanze serie e fondate.

Profili pratici

Per il condannato, l'art. 71-sexies comporta che le istanze devono essere fondate e, se reiterano una richiesta già rigettata, devono portare elementi nuovi. Riproporre la stessa istanza senza novità espone a una declaratoria di inammissibilità. È quindi importante, con l'assistenza del difensore, presentare istanze ben fondate e, in caso di rigetto, far valere elementi sopravvenuti o nuovi.

Casi pratici

Caso 1: Istanza manifestamente infondata

Tizio chiede una misura per una pena che supera nettamente i limiti di legge: l'istanza, manifestamente infondata, è dichiarata inammissibile con procedura semplificata.

Caso 2: Riproposizione senza novità

Caio ripropone la stessa istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi: la riproposizione è dichiarata inammissibile.

Caso 3: Elementi nuovi

Sempronio ripropone l'istanza allegando elementi nuovi sopravvenuti: l'istanza non è inammissibile e deve essere esaminata nel merito.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 71-sexies?

L'inammissibilità delle istanze rivolte alla magistratura di sorveglianza che siano manifestamente infondate o mere riproposizioni di istanze già rigettate, senza nuovi elementi.

Quando un'istanza è inammissibile?

Quando appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, o quando ripropone una istanza già rigettata basandosi sui medesimi elementi.

Si può riproporre un'istanza rigettata?

Sì, ma occorre allegare elementi nuovi o sopravvenuti: la mera riproposizione basata sui medesimi elementi è dichiarata inammissibile.

Il filtro nega il diritto di accesso alla giustizia?

No: l'inammissibilità è ammessa solo nei casi tassativi; le istanze serie, fondate o basate su elementi nuovi devono essere esaminate nel merito.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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