- L'art. 74 istituisce i consigli di aiuto sociale in ogni circondario.
- Sono presieduti dal presidente del tribunale o da un magistrato delegato.
- Promuovono l'assistenza ai detenuti, agli ex detenuti e alle famiglie.
- Coordinano gli interventi di reinserimento sul territorio.
- Sono organi di raccordo tra istituzioni e comunità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 74 L. 354/1975 — Consigli di aiuto sociale
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell’amministrazione civile dell’interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell’ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell’ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario.
Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale.
Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:
1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;
2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;
3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124;
4) con i fondi ordinari di bilancio;
5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell’ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell’assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall’articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall’ente a tale scopo.
Il regolamento stabilisce l’organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 74 Cod. Amb. — Definizioni
- Art. 74 D.Lgs. 159/2011 — Reati del pubblico ufficiale
- Art. 74 D.Lgs. 209/2005 — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
- Art. 74 D.Lgs. 42/2004 — Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
- Art. 74 CAD — Articolo abrogato
- Art. 74 Codice Civile: Parentela
Commento
Organi territoriali per il reinserimento
L'art. 74 istituisce i consigli di aiuto sociale, organi territoriali destinati a promuovere e coordinare l'assistenza ai detenuti, agli internati, agli ex detenuti e alle loro famiglie. Costituiti nel capoluogo di ciascun circondario, sono uno strumento di raccordo tra le istituzioni giudiziarie, l'amministrazione penitenziaria e le risorse del territorio, in funzione del reinserimento.
La composizione
Il consiglio di aiuto sociale è presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, ed è composto da una pluralità di figure rappresentative delle istituzioni e della comunità (autorità locali, operatori penitenziari, esponenti del volontariato e dell'assistenza). La presidenza affidata a un magistrato sottolinea il legame con la giurisdizione e l'autorevolezza dell'organo.
Le funzioni di assistenza
I consigli promuovono l'assistenza ai detenuti e agli internati durante l'esecuzione, l'assistenza post-penitenziaria agli ex detenuti (in collegamento con l'art. 46) e il sostegno alle famiglie (art. 45). Operano quindi su tutto l'arco del percorso, dal periodo della detenzione fino al reinserimento nella vita libera.
Il coordinamento territoriale
Una funzione essenziale dei consigli è il coordinamento degli interventi sul territorio: mettono in rete le risorse pubbliche e private (servizi sociali, enti locali, associazioni, volontariato) per evitare la dispersione degli sforzi e favorire un'azione organica di reinserimento. È un'attuazione del principio di partecipazione della comunità esterna (art. 17).
Il legame con il territorio
La dimensione circondariale dei consigli ne valorizza il radicamento territoriale: il reinserimento è un processo che si realizza nel contesto locale, dove la persona vive e tornerà. I consigli sono pensati per attivare le risorse di quel contesto, costruendo opportunità concrete di lavoro, formazione e accoglienza.
Tra previsione e attuazione
L'effettivo funzionamento dei consigli di aiuto sociale ha conosciuto, nel tempo, alterne vicende, e in molti contesti le loro funzioni sono state affiancate o assorbite da altri soggetti (in particolare gli UEPE, art. 72, e i servizi sociali territoriali). La cornice normativa resta però significativa nel delineare un modello di assistenza coordinata e radicata sul territorio.
Profili pratici
Per il detenuto e l'ex detenuto, i consigli di aiuto sociale rappresentano, dove operativi, un riferimento per l'assistenza e il coordinamento degli interventi di reinserimento. La loro funzione si integra con quella degli UEPE e dei servizi sociali del territorio, in una rete che accompagna la persona durante e dopo l'esecuzione della pena.
Casi pratici
Caso 1: Coordinamento degli interventi
Il consiglio di aiuto sociale del circondario coordina gli interventi di assistenza a favore di Tizio, mettendo in rete servizi e associazioni del territorio.
Caso 2: Assistenza all'ex detenuto
Dopo la scarcerazione, Caio è seguito nell'ambito delle funzioni di assistenza post-penitenziaria promosse dal consiglio.
Caso 3: Sostegno alla famiglia
Il consiglio promuove il sostegno alla famiglia di Sempronio, in collegamento con l'assistenza prevista dall'art. 45.
Domande frequenti
Cosa sono i consigli di aiuto sociale?
Sono organi territoriali, costituiti nel capoluogo di ogni circondario, che promuovono e coordinano l'assistenza ai detenuti, agli ex detenuti e alle loro famiglie, in funzione del reinserimento.
Chi presiede il consiglio?
Il presidente del tribunale o un magistrato da lui delegato; il consiglio è composto da figure rappresentative delle istituzioni e della comunità.
Di cosa si occupano?
Promuovono l'assistenza durante la detenzione, l'assistenza post-penitenziaria agli ex detenuti e il sostegno alle famiglie, coordinando gli interventi sul territorio.
Sono ancora operativi?
Il loro funzionamento ha conosciuto alterne vicende; in molti contesti le funzioni sono affiancate o assorbite dagli UEPE (art. 72) e dai servizi sociali territoriali, ma la cornice normativa resta significativa.
Vedi anche